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Agenzia delle Entrate- Circolare n 30 del 25/06/2009- Aggiornamenti materia abilitazione ai serv.tel

Oggetto: Aggiornamenti in materia di abilitazione ai servizi telematici
Agenzia delle Entrate
Circolare n. 30 del 25.06.2009

1. Premessa
Il sistema delle abilitazioni ai servizi telematici è stato oggetto di revisione, al fine di adeguare gli stessi alle prescrizioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali con Provvedimento del 18 settembre 2008. Con tale provvedimento, infatti, è stato previsto che l'Agenzia delle entrate realizzasse un piano di riforma dei canali Entratel e Fisconline al fine di adeguarli a migliori standard di sicurezza.
In particolare, il Garante ha richiesto:
- l'introduzione di un sistema di scadenza delle password;
- il divieto di utilizzo di credenziali "generiche", di cui sono attualmente titolari i soggetti diversi da persona fisica (società, enti pubblici e privati);
- l'attribuzione di utenze telematiche ad personam, idonee a identificare direttamente ogni singolo incaricato che fisicamente effettua la transazione in nome e per conto della società ovvero, lato sensu, di altra tipologia di ente pubblico o privato.
Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 10 giugno 2009 sono stati stabiliti gli adeguamenti dei servizi telematici alle suddette prescrizioni.
Si rinvia al paragrafo 2) e all'allegato tecnico alla presente, per l'illustrazione di dettaglio delle importanti novità, che coinvolgono tanto gli utenti dei servizi telematici, quanto gli Uffici dell'Agenzia sia per quanto riguarda il rilascio delle abilitazioni al canale Entratel, che avviene oggi con modalità parzialmente rinnovate, sia con riguardo all'attività di trasmissione telematica delle dichiarazioni Modello Unico Persone Fisiche 2009 e di altre tipologie di documenti tramite nuove utenze "personalizzate" (vedi infra).
Inoltre, si coglie l'occasione per fornire risposte ad alcune richieste di chiarimenti pervenute alla scrivente in materia di revoca delle abilitazioni ai servizi telematici.

2. Modifica del sistema di accesso ai servizi telematici a seguito del Provvedimento 18 settembre 2008 del Garante della protezione dei dati personali.
Come anticipato in premessa, il Garante per la protezione dei dati personali ha rilevato che il sistema della mancata scadenza periodica delle password, necessaria per l'accesso ai canali Entratel e Fisconline rappresenta una criticità da rimuovere; è stato, inoltre, evidenziata l'altra criticità relativa alle caratteristiche tecniche del servizio Entratel, che pur essendo state ideate e realizzate per consentire la massima fruibilità dell'applicativo anche a soggetti con limitate risorse tecnologiche, allo stato attuale permettono esclusivamente l'identificazione dell'ente richiedente e non anche quella dell'"operatore finale".
Facendo seguito alla prima obiezione, l'Agenzia delle entrate ha adottato, a partire dal 4 febbraio 2009, un piano di password policy che ha interessato, gradualmente, gruppi omogenei di utenti, ai quali sono state messe a disposizione funzionalità di avviso di scadenza e di "cambio password".
Giova sottolineare che gli utenti sono (o sono stati) avvisati in anticipo della necessità di modificare la password con un messaggio personalizzato pubblicato nell'area autenticata del sito dedicato ai servizi telematici.
Inoltre, i soggetti che hanno aderito al servizio "SMS & e-mail" presente nel menù Proposte dell'area autenticata del sito //telematici.agenziaentrate.gov.it e che, pertanto, hanno fornito il proprio numero di cellulare e/o l'indirizzo di posta elettronica, sono (o sono stati) avvisati mediante un messaggio sms ovvero tramite una e-mail. Ne consegue che l'utente destinatario del messaggio in esame, è tenuto a modificare la propria password con una nuova, la quale, per sua natura, è oggi soggetta a scadenza periodica (90 giorni): come tale, essa deve essere, pertanto, sostituita da una password diversa dalla precedente.
Per quanto concerne la seconda criticità rilevata (divieto di utilizzo di utenze generiche), l'Agenzia delle entrate ha modificato radicalmente l'assetto degli accessi ai servizi telematici da parte dei soggetti diversi dalle persone fisiche. Questi ultimi sono tenuti a comunicare all'Agenzia, entro il 31 agosto 2009, i nominativi dei cosiddetti "gestori incaricati", posto che a partire dal 1 settembre 2009 tutte le credenziali generiche saranno disattivate. I "gestori incaricati", sono persone fisiche che devono comunicare al sistema, a loro volta, eventuali "operatori incaricati", e cioè operatori che hanno il compito di utilizzare i servizi telematici in nome e per conto dell'ente (pubblico o privato) che li ha autorizzati in tal senso.
Si fa presente che, ad ogni modo, a decorrere dal 1 novembre 2009 l'Agenzia delle entrate procederà alla revoca, d'ufficio, delle abilitazioni ai servizi telematici degli utenti diversi dalle persone fisiche che non hanno perfezionato gli adempimenti sopra descritti.
La comunicazione in esame viene effettuata dal rappresentante legale o negoziale, risultante in anagrafe tributaria, della persona non fisica con le seguenti modalità:
- online, mediante un'apposita funzione del sito dedicato ai servizi telematici (si veda, per il dettaglio, l'allegato tecnico alla presente circolare);
- presentando un apposito modulo cartaceo all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate che ha rilasciato l'abilitazione, se l'utente è già abilitato, ovvero presso qualsiasi ufficio della regione in cui l'ente ha il proprio domicilio fiscale, se l'utente non è ancora abilitato.
Giova sottolineare che i rappresentanti legali dei soggetti diversi dalle persone fisiche devono possedere autonoma abilitazione al canale Entratel o al canale Fisconline, a seconda dei requisiti posseduti ai fini della trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali (es. se il rappresentante legale è un soggetto iscritto all'albo dei consulenti del lavoro, potrà utilizzare, per la comunicazione dei gestori incaricati, la propria abilitazione come tipo utente A30).
Prima di effettuare la comunicazione di cui sopra, è opportuno verificare che il rappresentante legale in carica, che accede come tale per conto dell'ente, sia effettivamente quello noto all'Anagrafe Tributaria.
Tale controllo può essere effettuato consultando la sezione anagrafica del Cassetto fiscale della società/ente/studio professionale. Laddove venga rilevata un'incongruenza, l'utente procede all'aggiornamento anagrafico, presentando una dichiarazione di variazione ai fini IVA (per via telematica o presso l'ufficio competente).
E' necessario segnalare che, laddove il rappresentante legale di una società sia, a sua volta, una persona giuridica, la designazione dei gestori incaricati viene effettuata presentando l'apposito modulo cartaceo all'Ufficio competente.
Si fa presente che anche le persone fisiche, titolari di abilitazione al canale Entratel, possono avvalersi del nuovo sistema se, in ragione del particolare assetto organizzativo adottato dall'utente nell'esercizio della propria attività professionale (es. professionisti che si avvalgono di collaboratori), si rende opportuna o necessaria l'individuazione del soggetto effettivo della transazione telematica. Dette persone fisiche procedono alla comunicazione dei "gestori incaricati" rivolgendosi all'ufficio competente; anche per essi, tuttavia, sarà resa disponibile, quanto prima, una funzione online che permetta di effettuare la suddetta comunicazione.
I "gestori incaricati" individuati, da un minimo di uno ad un massimo di quattro per ciascuna "sede telematica", dal rappresentante legale persona fisica dell'ente (pubblico o privato), hanno il compito di creare e manutenere la lista degli "operatori incaricati", i quali, come sopra anticipato, effettueranno in concreto le transazioni telematiche in nome e per conto del soggetto diverso dalla persona fisica. E' utile precisare che un medesimo soggetto può essere incaricato da più enti/società deleganti diversi tra loro.
E' necessario far presente, inoltre, che:
- il rappresentante legale può essere anche un "gestore incaricato";
- i "gestori incaricati" possono agire materialmente anche come "operatori incaricati" a portare a termine la transazione (e non viceversa) e i privilegi di accesso ai servizi telematici del delegante si trasferiscono ai "gestori incaricati", così come anche agli eventuali "operatori incaricati" da esso individuati.
I gestori e gli operatori incaricati possono agire sia in nome e per conto proprio che in nome e per conto della persona giuridica che li ha designati; pertanto, sono tenuti a specificare l'utenza con la quale intendono operare sui servizi telematici mediante un'apposita funzione disponibile sul sito (per il dettaglio, si veda l'allegato tecnico).
Poiché soltanto l'iscrizione nella lista dei "gestori incaricati" e nell'elenco degli "operatori incaricati" legittima gli iscritti ad agire telematicamente in nome e per conto dell'ente (pubblico o privato), in caso di successiva esclusione dalla lista nota al sistema, la persona fisica perde immediatamente l'autorizzazione ad operare in nome e per conto del soggetto.
Gli Uffici, dal canto loro, hanno a disposizione, nell'ambito dell'applicazione Abilitazioni servizi telematici ("Telemweb") presente sul portale PAGE, una nuova funzione che consente l'inserimento, l'esclusione e l'interrogazione dei "gestori incaricati", se il rappresentante legale opti per la comunicazione cartacea (si veda, per il dettaglio delle operazioni, la guida disponibile sulla home page di "Telemweb").

2.1. Accesso a Entratel da parte degli uffici dell'Agenzia per attività di assistenza ai contribuenti.
Per quanto concerne, infine, l'uso delle credenziali di accesso attivate a favore degli Uffici dell'Agenzia, ai fini della trasmissione telematica dei documenti per conto dei contribuenti, si fa presente che, conseguentemente alla disabilitazione di tutti i codici Pin attualmente associati a ciascun Ufficio, l'uso del canale Entratel è obbligatorio: ciò comporta la necessità di individuare, per ogni struttura, uno o più dipendenti da autorizzare, in relazione alle esigenze organizzative e al numero di utenti interessati.
I singoli operatori vengono abilitati ad Entratel tramite "Telemweb" (cui si accede con le consuete credenziali impiegate per l'accesso all'Anagrafe Tributaria) come tipi utente "Q20": trattasi di un'utenza personale, associata, secondo le regole generali, al codice fiscale della persona che si intende autorizzare. In caso di cessazione del rapporto di lavoro o di trasferimento del dipendente presso altro Ufficio dell'Agenzia delle entrate, l'autorizzazione deve essere revocata.
Con particolare riferimento alla gestione delle utenze in esame, in caso di istituzione di nuova Direzione Provinciale, si fa presente che gli utenti classificati con il codice Q20 in carico ai sopprimendi Uffici devono essere disabilitati nel giorno immediatamente precedente quello fissato per l'attivazione della Direzione Provinciale. Successivamente, i dipendenti dei nuovi Uffici istituiti, incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni e di altri documenti, saranno abilitati, tenuto conto delle assegnazioni alle nuove strutture.
Per procedere all'abilitazione dei dipendenti delegati all'utilizzo del canale Entratel per l'attività di assistenza alla trasmissione delle dichiarazioni e di altri documenti, è necessario selezionare l'area operativa 'UTENTI ENTRATEL' ed inserire i dati richiesti. Ciascun dipendente autorizzato è tenuto, alla pari di qualsiasi altro utente, a configurare la postazione di lavoro attenendosi alle istruzioni contenute nei manuali e nelle guide pubblicate sul sito //telematici.agenziaentrate.gov.it
Si ricorda che ulteriori informazioni di carattere normativo e tecnico possono essere reperite, altresì, sul sito //assistenza.finanze.it.
E' rilevante evidenziare che, con riferimento agli utenti di tipo Q20, non ricorrono le condizioni per l'introduzione delle figure dei "gestori incaricati" e degli "operatori incaricati".
E' importante sottolineare che, sebbene i dipendenti dell'Agenzia utilizzino, ai fini della trasmissione telematica dei documenti (dichiarazioni, richieste di bonus, etc.) per conto dei contribuenti un'utenza Entratel personale, come richiesto dal Garante per la protezione dei dati personali, l'invio verrà comunque imputato all'Agenzia delle entrate, struttura di appartenenza dell'operatore che effettua materialmente la trasmissione telematica.

3. Ulteriori innovazioni amministrative dei servizi telematici

3.1. Nuove modalità di abilitazione.
Il rilascio dell'abilitazione al canale Entratel secondo le nuove modalità avviene a seguito del perfezionamento di alcuni adempimenti propedeutici da parte dell'utente e di successive attività, di controllo e di acquisizione dati, da parte dell'Ufficio competente (qualsiasi Ufficio della regione individuata in base al domicilio fiscale del richiedente).
In primo luogo, l'utente si collega al sito dedicato ai servizi telematici, selezionando la funzione "Se non sei ancora registrato ai servizi" presente nella home-page, e inoltra, via web, all'Agenzia delle entrate, una richiesta di pre-iscrizione, selezionando l'apposito link. Se il richiedente è un soggetto diverso da persona fisica, il relativo rappresentante legale inserisce il proprio codice fiscale e specifica se la richiesta riguarda la sede principale o, in aggiunta, eventuali sedi secondarie. In tale ultima eventualità, è necessario specificare il numero (cardinale) di sedi per cui si richiede la pre-iscrizione.
A seguito dell'inserimento delle informazioni citate, l'utente è in grado di ricavare il codice di pre-iscrizione, che si ottiene inserendo il protocollo della richiesta, e di stamparlo.
Successivamente l'utente stampa un modulo, contenente il numero di protocollo attribuito alla richiesta di pre-iscrizione, da presentare in ufficio, unitamente alla domanda di abilitazione, redatta sui moduli cartacei finora utilizzati, i quali restano differenziati a seconda che si tratti di persona fisica, di soggetto diverso da persona fisica ovvero di Amministrazioni Pubbliche.
E' necessario precisare che la domanda e la relativa documentazione devono essere presentati all'Ufficio competente entro 30 giorni dalla ricezione del codice di pre-iscrizione, tenuto conto che tale codice ha validità per 30 giorni.
Decorso il suddetto termine, l'utente può chiedere un nuovo codice di pre-iscrizione e riattivare il procedimento di abilitazione presso l'Ufficio.
Con riferimento alle Amministrazioni Pubbliche, la richiesta di abilitazione viene presentata, comunque, dal soggetto designato come "responsabile del servizio" con atto o disposizione interna dell'Amministrazione di appartenenza, a nulla rilevando la circostanza che, in fase di pre-iscrizione, siano stati inseriti a sistema i dati relativi al rappresentante legale pro- tempore (es. Sindaco in carica per i Comuni).
Resta ferma la possibilità per il legale rappresentante dell'Amministrazione Pubblica di compilare e sottoscrivere la domanda cartacea da presentare in Ufficio, secondo quanto sopra esposto. L'Ufficio verifica la corretta compilazione della domanda e procede all'abilitazione:
- inserendo il codice fiscale del richiedente (persona fisica, soggetto diverso da persona fisica, Amministrazione Pubblica) e selezionando la funzione "Abilitazione";
- acquisendo il numero di protocollo che identifica la richiesta di pre-iscrizione.
Al termine della procedura descritta, all'utente è attribuita una busta "virtuale", il cui numero è indicato nell'attestazione consegnata dall'operatore. Il numero di busta è indispensabile per effettuare il prelievo delle credenziali necessarie alla generazione dell'ambiente di sicurezza e all'accesso nelle aree riservate del sito web dedicato ai servizi telematici.
A tal fine, l'utente seleziona, dal menù "Primo accesso" del sito web dei servizi telematici (//telematici.agenziaentrate.gov.it), la funzione che consente il prelievo dei dati, dopo aver inserito:
- il numero di protocollo che identifica la richiesta;
- il codice di pre-iscrizione;
- il numero della busta ottenuto dall'ufficio;
è in grado di visualizzare il contenuto della busta "virtuale" e, cioè:
- i dati della sezione I, che consentono l'accesso al sito web a coloro che continuano ad utilizzare la "connessione diretta via modem o ISDN" alla VPN dei Servizi telematici;
- i dati della sezione II, che consentono l'accesso all'area riservata del sito web //telematici.agenziaentrate.gov.it;
- il PINCODE, necessario per la generazione dell'ambiente di sicurezza.
I nuovi utenti Entratel, soggetti diversi dalle persone fisiche, troveranno la predetta sezione II della busta virtuale non valorizzata, giacché, come già sopra illustrato, l'accesso al servizio dovrà essere effettuato dai "gestori incaricati" o dagli eventuali "operatori incaricati" appositamente designati. Saranno questi ultimi, quindi, a generare l'ambiente di sicurezza del delegante e a consegnare a quest'ultimo i supporti di memorizzazione sui quali detto ambiente sarà registrato.
E' utile sottolineare che nessuna modifica è stata apportata alle modalità di abilitazione al servizio telematico Fisconline.

3.2. Trasmissione telematica dei documenti in formato elettronico alla luce delle novità introdotte a seguito del Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali.
La trasmissione telematica dei documenti in formato elettronico si articola nelle seguenti fasi:
1) compilazione del documento in formato elettronico;
2) controllo del contenuto del documento;
3) predisposizione del file da trasmettere;
4) invio;
5) elaborazione dei dati trasmessi;
6) gestione delle comunicazioni di avvenuta presentazione (ricevute) restituite dall'Agenzia delle entrate.

Fase n. 1: Compilazione dei documenti in formato elettronico.
Per quanto concerne la compilazione, l'Agenzia delle entrate distribuisce la maggior parte dei prodotti di compilazione, rendendoli disponibili gratuitamente nella sezione "Software" del sito www.agenziaentrate.gov.it .
E' comunque possibile, per qualsiasi utente, procurarsi i programmi di compilazione sul libero mercato, grazie ai quali ciascun utente può predisporre i documenti da trasmettere e convertire i dati nel formato richiesto dall'Agenzia ai fini della trasmissione telematica.
Infatti, anche questi prodotti devono consentire di predisporre i documenti in conformità alle relative specifiche tecniche, di volta in volta approvate con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

Fase n. 2: Controllo dei documenti in formato elettronico.
L'Agenzia delle entrate rende disponibili, gratuitamente, a chi avesse utilizzato software di compilazione diversi da quelli distribuiti dall'Agenzia stessa, i software di controllo, i quali hanno la funzione di verificare la conformità dei documenti alle specifiche tecniche e di formato previste per i vari modelli telematici.
L'utilizzo di tali prodotti segnala all'utente difformità o errori (es. un codice fiscale formalmente errato) che impedirebbero l'accettazione del documento trasmesso da parte dell'Agenzia delle entrate.

Fase n. 3: Predisposizione del file da trasmettere
Una volta completata la compilazione del documento, prima di procedere all'invio, l'operatore incaricato della trasmissione deve assicurarsi che i dati da trasmettere siano firmati e protetti, in modo da renderne certa la loro provenienza e affinché possano essere letti soltanto dall'Agenzia delle entrate. Si rammenta che i file firmati e protetti sono riconoscibili dall'estensione.ccf.
A tal fine l'utente delegante:
- utilizza l'applicazione FileInternet e firma il file con il codice Pin, se è abilitato al canale Fisconline;
- firma il file con i codici di autenticazione relativi all'ambiente di sicurezza, creato tramite l'applicazione Entratel sulla base dei dati contenuti nella busta virtuale di cui al par. 3.1 attribuita al suddetto utente delegante abilitato al servizio Entratel.

Fase n. 4: Invio dei file
Successivamente, il "gestore incaricati" o l'"operatore incaricato" provvede all'invio:
- accedendo, dapprima, alla pagina principale del sito dedicato ai servizi telematici con le proprie credenziali (utente e password);
- scegliendo l'utenza di lavoro, che gli consente di manifestare la volontà di trasmettere in nome e per conto del soggetto diverso da persona fisica;
- utilizzando, infine, le funzione "Invia" del menù "Strumenti" del sito dedicato ai servizi telematici (ferma restando la possibilità di avvalersi delle funzioni equipollenti contenute nella applicazioni FileInternet ed Entratel, a seconda che il soggetto per conto del quale si effettua l'invio sia un utente, rispettivamente, Fisconline o Entratel). E' opportuno evidenziare che l'applicazione Entratel è stata opportunamente aggiornata al fine di consentire anche l'uso della funzionalità Documenti> Invia da parte di un gestore o di un incaricato che trasmette documenti per conto dell'utente che lo ha autorizzato.

Fase n. 5: Elaborazione dei dati
I dati pervenuti per via telematica vengono elaborati da parte dell'Agenzia delle entrate al fine di verificare:
- il codice di autenticazione;
- l'univocità del file;
- la conformità del file alle specifiche tecniche pubblicate in Gazzetta Ufficiale (ovvero sul sito Internet dell'Agenzia delle entrate in caso di pubblicazione effettuata ai sensi dell'articolo 1, comma 361 , della legge 24 dicembre 2007, n. 244).

Fase n. 6: Gestione delle comunicazioni di avvenuta presentazione
Una volta effettuato l'invio, l'utente riceve un messaggio, contenente il numero di protocollo attribuito dal sistema al file, che conferma o meno solo l'avvenuta ricezione di quest'ultimo e non equivale ad una attestazione di avvenuta presentazione dei documenti trasmessi perché non tiene conto delle elaborazioni successive.
Tali elaborazioni consistono in:
- un'attestazione relativa al file inviato;
- tante attestazioni quanti sono i documenti contenuti nel file.

L'attestazione prodotta può essere di due tipi:
- una comunicazione di avvenuta presentazione;
. una comunicazione di scarto, se i dati non sono corretti o non sono stati rispettati i requisiti per la trasmissione telematica previsti dal decreto 31 luglio 1998 .
Si fa presente che, per gli invii effettuati dai "gestori incaricati" e dagli "operatori incaricati" in nome e per conto della persona non fisica, ovvero della persona fisica utente Entratel, che abbia designato gli incaricati, le comunicazioni dell'Agenzia delle entrate attestanti l'avvenuta presentazione (ricevute) possono essere consultate da qualsiasi persona fisica inserita nella lista dei "gestori incaricati" o degli "operatori incaricati", in quanto autorizzati ad agire in nome e per conto del delegante sull'utenza di quest'ultimo.
Si forniscono, infine, alcuni chiarimenti su tematiche varie sottoposte all'attenzione della scrivente.

4. Disabilitazione dai servizi telematici per cessazione dell'attività da parte dell'utente.
Si rammenta che, ai sensi dell'art. 8 del decreto 31 luglio 1998 , il soggetto diverso da persona fisica, che ha chiuso la partita Iva, a seguito di cessazione dell'attività, è tenuto a presentare la richiesta di disabilitazione al servizio telematico, al quale risulta eventualmente registrato. Tale richiesta va formulata in carta libera, avendo cura di dichiarare esplicitamente di aver ottemperato a tutte le operazioni conclusive attinenti l'abilitazione medesima, quali ad esempio lo scarico di ricevute concernenti i documenti trasmessi o delle quietanze relative a eventuali F24 presentati in tempi recenti, ovvero, nel caso di intermediari, la trasmissione, nei termini previsti, di documenti per i quali è stato assunto l'impegno a trasmettere e lo scarico delle relative ricevute.
Pertanto è opportuno che l'Ufficio, dal canto suo, quando riceve il modello AA7, attestante la cessazione di attività della persona giuridica, chieda al rappresentante o al delegato di quest'ultima, di compilare anche la richiesta di disabilitazione dai servizi telematici, concedendo inoltre, fermi restando i termini previsti per gli adempimenti da assolvere, un congruo periodo di tempo (30 giorni), utile per completare le ultime operazioni sopra richiamate.

5. Disabilitazione dai servizi telematici nei casi di trasformazione aziendale.
Si richiama, infine, l'attenzione delle strutture in indirizzo sulle modalità di disabilitazione dai servizi telematici, nei casi di trasformazione aziendale.
In particolare, nel caso di incorporazione della società B nella società A, la società incorporata (società B) deve richiedere la disabilitazione dal canale Entratel ovvero dal canale Fisconline posto che la società incorporante (società A) continua ad utilizzare la propria abilitazione per tutti gli adempimenti telematici.
Nel caso, invece, di fusione tra la società A e la società B dalla quale scaturisca una nuova società C, dotata di codice fiscale, diverso da quello attribuito alle società A e B, entrambe queste ultime devono provvedere a richiedere la disabilitazione dal canale Entratel o dal canale Fisconline. In tal caso, il nuovo soggetto, scaturito dalla fusione delle due citate società, al quale è attribuito un nuovo codice fiscale, potrà chiedere l'abilitazione a uno dei predetti canali conformemente alle disposizioni di cui al DPR 22 luglio 1998, n. 322 .
In ogni caso, l'Ufficio competente, prima di procedere alla disabilitazione, fermi restando i termini previsti per gli adempimenti da assolvere, assegna un congruo termine agli utenti interessati e coinvolti nella trasformazione per consentire loro di procedere ad alcune operazioni conclusive e, in particolare, allo scarico delle ricevute relative ai file più recentemente trasmessi.

6. Disabilitazione dal canale telematico Entratel in conseguenza della revoca a un CAF o a un professionista dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale.
Nella particolare ipotesi in cui, con provvedimento del Direttore Regionale sia stata revocata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 39 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e degli artt. 10 e 25 del D.M. 31 maggio 1999, n. 164, l'autorizzazione di un CAF o di un professionista a prestare assistenza fiscale, è necessario che il provvedimento in esame preveda, contestualmente, una disposizione ad hoc relativa alla revoca dell'abilitazione al servizio Entratel. Pertanto, il competente Ufficio della Direzione Regionale provvede direttamente a disabilitare il CAF o il professionista previa presa in carico dell'intermediario mediante l'apposita funzione dell'applicazione Abilitazioni servizi telematici contenuta in PAGE: la revoca dell'abilitazione produce i suoi effetti una volta trascorsi 30 giorni dalla notifica del provvedimento medesimo, al fine di consentire all'utente di effettuare, per gli impegni assunti prima della revoca dell'autorizzazione a prestare assistenza fiscale, le operazioni conclusive già menzionate nei paragrafi precedenti.

7. Procedimento di disabilitazione dal canale telematico Entratel.
Si ritiene utile rammentare le regole di comportamento alle quali gli uffici devono attenersi, laddove vengano a conoscenza di una delle cause di revoca dell'abilitazione. L'articolo 8 del decreto 31 luglio 1998 fissa, infatti, precisi adempimenti propedeutici all'adozione del provvedimento di revoca, funzionalmente diretti alla tutela della partecipazione dell'interessato al procedimento amministrativo in questione.
In particolare, secondo quanto previsto dai commi 4 e 5 del predetto articolo 8, l'Ufficio competente:
- notifica il provvedimento di revoca almeno 30 giorni prima della data di decorrenza del medesimo;
- rende pubblici i provvedimenti di revoca nelle forme ritenute più opportune.
Nelle ipotesi previste dal comma 1, lett. f), g), h), del citato art. 8 (omesso invio delle dichiarazioni o trasmissione, da parte degli intermediari abilitati, di dati difformi da quelli contenuti nelle copie, aggiramento degli obblighi di trasmissione in via telematica previsti dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, da parte di CAF o di Poste italiane S. p. A., mancato rispetto dell'art. 11 del presente decreto ed ogni altra grave violazione degli obblighi di riservatezza e sicurezza stabiliti dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive integrazioni o modificazioni), l'Ufficio è tenuto a contestare formalmente all'utente le violazioni, assegnando un termine di trenta giorni dalla contestazione per la presentazione di memorie od osservazioni.
E' opportuno rammentare che l'utente destinatario del provvedimento in parola, fermi restando i termini normativamente previsti, ha l'obbligo di completare, nei suddetti 30 giorni, tutti gli adempimenti telematici cui è tenuto a provvedere.

8. Disabilitazione dal servizio Entratel dei professionisti.
A seguito di provvedimenti di sospensione di durata non inferiore a 12 mesi o di radiazione irrogati dall'ordine di appartenenza con riguardo agli iscritti negli albi professionali, occorre che ciascun ufficio competente in materia disponga la revoca dell'abilitazione al servizio telematico a sensi dell'art. 8 del Decreto 31 luglio 1998 .
A tal fine, nelle more dell'entrata a regime della tenuta di albi in formato elettronico consultabili direttamente in via telematica da parte delle pubbliche amministrazioni centrali, le Direzioni Regionali sono invitate a stipulare accordi e protocolli con gli ordini professionali territoriali, in modo che questi ultimi collaborino nel trasmettere tempestivamente agli uffici i provvedimenti di cui sopra, e sono altresì invitate a vigilare che gli uffici adottino altrettanto tempestivamente i provvedimenti di revoca delle abilitazioni al servizio Entratel.