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Agenzia Entrate - Risoluzione nr. 149 del 09.06.09 - Istituzione dei codici tributo per il versament

Oggetto: Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, dell' addizionale all'IRES di cui all'articolo 81, commi da 16 a 18, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133
Agenzia delle Entrate
Risoluzione n. 148 del 09.06.2009

L'articolo 81 , commi da 16 a 18, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 , introduce una addizionale di 5, 5 punti percentuali dell'aliquota dell'imposta sul reddito delle società di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni (TUIR), per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro e che operano nei settori della ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, della raffinazione petrolio, produzione o commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati, gas di petrolio liquefatto e gas naturale e della produzione o commercializzazione di energia elettrica.
La medesima disposizione si applica anche nel caso di soggetti operanti in settori diversi da quelli sopra indicati, qualora i ricavi relativi ad attività riconducibili ai predetti settori siano prevalenti rispetto all'ammontare complessivo dei ricavi conseguiti, ad eccezione dei soggetti che producono energia elettrica con l'impiego prevalente di biomasse e di fonte solare - fotovoltaica o eolica.
Il comma 17 del citato articolo 81 prevede che l'addizionale all'Ires si applica a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.
Al fine di consentire ai soggetti interessati il versamento di tale imposta, tramite modello F24, si istituiscono i seguenti codici tributo:
- "2010" denominato "Addizionale IRES settore petrolifero e gas- Art. 81, c. 16 - 18, D.L. n. 112/2008 - Acconto prima rata
- "2011" denominato "Addizionale IRES settore petrolifero e gas- Art. 81, c. 16 - 18, D.L. n. 112/2008 - Acconto seconda rata o in unica soluzione
- "2012" denominato "Addizionale IRES settore petrolifero e gas - Art. 81, c. 16 - 18, D.L. n. 112/2008 - Saldo
In sede di compilazione del modello F24, il codice tributo è esposto nella sezione "Erario", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "Importi a debito versati", con indicazione, quale "Anno di riferimento" dell'anno d' imposta cui si riferisce il versamento, nel formato "AAAA".
Esclusivamente per i codici tributo "2010" e "2012", in caso di versamento rateale, nel campo "rateazione/regione/prov./mese rif." è riportato il numero della rata nel formato "NNRR", dove "NN" rappresenta il numero della rata in pagamento e "RR" indica il numero complessivo delle rate. Si precisa che in caso di pagamento in unica soluzione il suddetto campo è valorizzato con "0101".