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Agenzia Entrate - Risoluzione nr. 139 del 29.05.09 - Applicazione dell'imposta di bollo alle relazio

Oggetto: Istanza di interpello ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - Applicazione dell'imposta di bollo alle relazioni a strutture ultimate e alle certificazioni e documenti tecnici allegati
Agenzia delle Entrate
Risoluzione n. 139 del 29.05.2009

Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione del DPR 26 ottobre 1972, n. 642, è stato esposto il seguente:

Quesito
La Giunta Regionale della Regione... fa presente che tra le competenze degli Uffici Regionali del Genio Civile, rientrano gli adempimenti connessi, tra l'altro, al deposito di relazioni a strutture ultimate (art. 65 , comma 6, DPR 06/06/01 n. 380).
In particolare, l'istante evidenzia che le relazioni a strutture ultimate comprensive di certificazioni e documenti allegati che ne costituiscono parte integrante, sono soggette all'imposta di bollo, e gli importi che ne conseguono rappresentano un costo di notevole rilevanza.
Premesso quanto sopra, l'Ente interpellante, anche in considerazione di richieste formulate da parte di ordini professionali chiede di "...verificare la possibilità di apporre il bollo solo sulla relazione a strutture ultimate e considerare le documentazioni come unico allegato alla stessa, da esentare dal bollo ovvero da valutare con importi ridotti".

Soluzione interpretativa prospettata dall'istante
L'ente interpellante ritiene che sono soggette all'imposta di bollo nella misura di euro 14, 62 per ogni foglio, oltre alle relazioni a strutture ultimate, anche le certificazioni e documenti allegati in quanto parte integrante delle stesse.

Parere della Direzione
Il DPR 6 giugno 2001, n. 380, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia", all'articolo 65 , comma 6 stabilisce che "A strutture ultimate, entro il termine di sessanta giorni, il direttore dei lavori deposita presso lo sportello unico una relazione, redatta in triplice copia, sull'adempimento degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 ...".
L'articolo 2 della tariffa allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642, prevede l'applicazione dell'imposta di bollo fin dall'origine nella misura di euro 14, 62 per ogni foglio per le "Scritture private contenenti convenzioni o dichiarazioni anche unilaterali con le quali si creano, si modificano, si estinguono, si accertano o si documentano rapporti giuridici di ogni specie, descrizioni, constatazioni e inventari destinati a far prova tra le parti che li hanno sottoscritti ...".
Tenuto conto del quadro normativo sopra rappresentato, si ritiene che le relazioni a strutture ultimate possono qualificarsi come scritture private contenenti dichiarazioni unilaterali, soggette pertanto all'imposta di bollo nella misura di euro 14, 62 per ogni foglio ai sensi dell'articolo 2 della tariffa allegata al DPR n. 642 del 1972.
E' opportuno precisare che l'imposta di bollo dovuta per le relazioni a strutture ultimate deve essere corrisposta sia per la copia che resta agli atti dell'Ufficio del Genio Civile, sia in relazione alla copia destinata ad essere restituita all'istante, munita dell'attestazione di avvenuto deposito.
Per quanto riguarda gli atti e documenti allegati alle relazioni a strutture ultimate, si ritiene che gli stessi rientrino nel disposto dell'articolo 28 della stessa tariffa recante l'indicazione degli atti, documenti e registri soggetti all'imposta di bollo in caso d'uso. Detto articolo prevede l'applicazione dell'imposta di bollo nella misura di euro 0, 52 per ogni foglio o esemplare relativamente a "Tipi, disegni, modelli, piani, dimostrazioni, calcoli ed altri lavori degli ingegneri, architetti, periti, geometri e misuratori ...".
Al riguardo si rappresenta che la misura di euro 0, 52 deve intendersi elevata ad 1 euro ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del DPR n. 642 del 1972, come modificato dall'articolo 1, comma 80 , della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
In breve, detti atti e documenti sono soggetti all'imposta di bollo in caso d'uso, anche se allegati o costituenti parte integrante di atti soggetti all'imposta di bollo fin dall'origine, nella misura di 1 euro (già euro 0, 52) per ogni foglio o esemplare.
Tale orientamento è stato ribadito dall'Agenzia delle entrate con la risoluzione del 23 marzo 2009, n. 74/E concernente il trattamento tributario, ai fini dell'imposta di bollo, degli elaborati tecnici che siano allegati o che costituiscano parte integrante della concessione edilizia.
Si ricorda che ai sensi dell'articolo 2 del DPR n. 642 del 1972 si verifica il caso d'uso "... quando gli atti, i documenti, e i registri sono presentati all'ufficio del registro per la registrazione".

La risposta di cui alla presente nota, viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo del D. M. 26 aprile 2001, n. 209 .

Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dagli uffici.