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Agenzia Entrate - Risoluzione nr. 137 del 29.05.09 - Trattamento fiscale applicabile ai "fringe bene

Oggetto: Istanza di interpello - ART. 11, legge 27 luglio 2000 n. 212 - Trattamento fiscale applicabile ai "fringe benefit" erogati dall'ex datore di lavoro nei confronti di soggetti pensionati ex dipendenti - Artt. 51, comma 1, 49, comma 2, del DPR n. 917/1986 e 23 del DPR 600/1973
Agenzia delle Entrate
Risoluzione n. 137 del 29.05.2009

Con l'interpello in oggetto emarginato, concernente l'interpretazione degli artt. 51 , comma 1, 49 , comma 2, del DPR n. 917/1986 e 23 del DPR n. 600/73, è stato esposto il seguente quesito

QUESITO
L'interpellante chiede di conoscere il trattamento fiscale applicabile ai "fringe benefit" riconosciuti, sotto forma di sconto sul prezzo di somministrazione di energia elettrica, in favore di soggetti pensionati ex dipendenti ALFA.
La questione, a dire dell'Ente previdenziale, è sorta per effetto di molteplici istanze pervenute al medesimo, da parte di pensionati ex dipendenti ALFA, con le quali si invitava il sostituto di imposta a non operare alcuna ritenuta fiscale sui predetti benefici, in considerazione del fatto che il prelievo fiscale può trovare applicazione solo in costanza di rapporto di lavoro dipendente.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L'Ente Previdenziale istante non prospetta alcuna soluzione interpretativa.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
L'art. 51 (ex art. 48 ), comma 1, del DPR n. 917/1986 stabilisce che "Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro...".
La riportata disposizione stabilisce il principio di onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente e, di conseguenza, l'assoggettamento a tassazione di tutto ciò che il lavoratore dipendente riceve in relazione al rapporto di lavoro.
L'ampia locuzione legislativa ricomprende, oltre alla retribuzione corrisposta in danaro, anche quei "vantaggi accessori" (noti come fringe benefit) che i lavoratori subordinati possono conseguire ad integrazione della retribuzione in danaro.
Trattasi, in particolare, di compensi in natura, consistenti in beni o servizi, anche prodotti dallo stesso datore di lavoro, ovvero in sconti particolari sull'acquisto di tali beni e servizi.
Il citato art. 51 , al comma 3, primo periodo, stabilisce i criteri di valutazione dei beni ceduti e dei servizi prestati al dipendente in relazione al rapporto di lavoro, rinviando alle disposizioni relative alla determinazione del valore normale dei beni e servizi contenute nell'art. 9 del TUIR.
In deroga al criterio generale fissato nel riportato comma 1 dell'art. 51 , il terzo comma, ultima parte, del medesimo articolo stabilisce che "Non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati, se complessivamente di importo non superiore nel periodo di imposta a lire 500.000 (€ 258, 23); se il predetto valore è superiore a detto limite lo stesso concorre interamente a formare il reddito".
Tanto premesso, in linea generale, sulla determinazione del reddito di lavoro dipendente, con il quesito proposto si chiede di conoscere se il fringe benefit conseguito dai pensionati ex dipendenti ALFA, sotto forma di sconto tariffario sul prezzo di somministrazione dell'energia elettrica, sia soggetto a prelievo fiscale in forza delle riportate disposizioni, posto che la formulazione letterale di cui al comma 1 dell'art 51 (le somme e i valori in genere...percepiti nel periodo di imposta...in relazione al rapporto di lavoro...") parrebbe far riferimento agli emolumenti percepiti in costanza di rapporto di lavoro, e non anche a quelli conseguiti dopo la cessazione del rapporto di lavoro.
A tale proposito la scrivente Direzione Centrale ha in più occasioni ribadito (Cfr Circ. n. 326 del 23.12.1997, Circ. n. 24 del 10.06.2004, Circ. n. 1 del 19.01.2007 nonché Ris. n. 186 del 12.06.2002 e Ris. n. 114 del 23.05 2003) che costituiscono reddito da lavoro dipendente tutte le somme e i valori che il dipendente (o pensionato) percepisce nel periodo di imposta, a qualunque titolo, in relazione al rapporto di lavoro, e, quindi, tutte le erogazioni che siano in qualche modo riconducibili al rapporto di lavoro, a prescindere dalla esistenza di un attuale vincolo sinallagmatico con la prestazione lavorativa.
In altri termini, vi rientrano a pieno titolo quelle elargizioni che trovano la loro origine e giustificazione nel rapporto di lavoro dipendente, ancorché la materiale corresponsione avvenga successivamente alla cessazione del rapporto medesimo.
In tali ipotesi, ha specificato la richiamata Circolare n. 1 del 19.01.2007, qualora l'ex datore di lavoro continui ad erogare compensi in natura all'ex dipendente pensionato, il primo sarà tenuto a comunicare all'ente pensionistico il valore dei compensi in natura erogati, al fine di consentirne l'assoggettamento a tassazione unitamente al reddito derivante dal trattamento pensionistico erogato.
Nel caso di specie, posto che lo sconto tariffario sul prezzo di somministrazione dell'energia elettrica è comunque correlato al rapporto di lavoro intercorso con l'Azienda erogatrice, lo stesso sarà soggetto a tassazione alla medesima stregua del fringe benefit erogato al dipendente in servizio, a nulla rilevando la circostanza che il soggetto beneficiario sia attualmente in pensione.
Pertanto, l'Ente Previdenziale istante, in qualità di soggetto erogatore degli emolumenti pensionistici, previa comunicazione da parte dell'ex datore di lavoro degli importi dei benefici in natura fruiti dai pensionati ex dipendenti ALFA, dovrà operare la ritenuta fiscale ai sensi dell'art. 23 del DPR 600/73.
Le Direzioni Regionali vigileranno affinché i principi enunciati nella presente risoluzione vengano applicati con uniformità.