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Agenzia Entrate - Risoluzione nr. 135 del 28.05.09 - cessione ramo d'azienda - somme liquidate al di

Oggetto: Interpello ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - cessione ramo d'azienda - somme liquidate al dipendente per effetto di transazione - articolo 19, comma 1, lettera a), del DPR n. 917 del 1986
Agenzia delle Entrate
Risoluzione n. 135 del 28.05.2009

Con l'interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente

QUESITO
La ALFA S.p.A, nell'ambito di un programma di riorganizzazione dei propri servizi e con l'accordo dei sindacati, ha ceduto la linea farmaceutica "X" alla BETA S.r.l.
In conseguenza della cessione del citato ramo d'azienda, il ... 2007 la ALFA S.p.A ha siglato un accordo con la BETA Srl e con le rappresentanze sindacali, riguardante i lavoratori a tempo indeterminato trasferiti dalla ALFA S.p.A. alla BETA S.r.l..
Sulla base di detto accordo sindacale la ALFA S.p.A. si impegna ad erogare a ciascun lavoratore a tempo indeterminato impiegato nella linea farmaceutica "X", che continuerà il proprio rapporto di lavoro con la BETA S.r.l., una somma pari a 19 mensilità lorde, a titolo di rinuncia al vincolo di solidarietà di cui all'articolo 2112, comma 2, del codice civile nonché a titolo di transazione novativa.
Nel caso di specie, la contribuente istante ha percepito la somma di euro ... erogata, per la parte corrispondente ad euro ... al netto delle ritenute, a titolo di transazione novativa, saldo, stralcio e transazione di qualunque pretesa comunque connessa al precedente rapporto di lavoro, e per la restante parte a titolo di rinuncia al vincolo di solidarietà, previa sottoscrizione in sede sindacale del verbale di conciliazione dell'... 2008.
Sull'importo complessivamente percepito sono state operate le ritenute IRPEF calcolate con applicazione della tassazione ordinaria. Tutto ciò premesso, la contribuente istante chiede se le suddette somme siano da assoggettare alla disciplina di cui all'articolo 17 , comma 1, lettera a), del TUIR.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
A parere della Sig.ra TIZIA, sia la somma liquidata a titolo di transazione novativa che quella erogata a titolo di rinuncia al vincolo di solidarietà di cui all'articolo 2112, comma 2, del codice civile sono imponibili ad IRPEF con l'applicazione della tassazione separata ai sensi dell'articolo 17 , comma 1, lettera a), del TUIR.
Ciò in quanto la somma complessivamente percepita ha: - natura transattiva, poiché consiste in una preventiva rinuncia alla lite in materia giuslavoristica;
- natura di buonuscita, in quanto è erogata dal datore di lavoro con il quale cessa ogni rapporto contrattuale a seguito della cessione del ramo aziendale in favore di BETA S.r.l..
In sostanza, la contribuente istante ritiene che le somme percepite in conseguenza del trasferimento presso la BETA S.r.l debbano essere assoggettate a tassazione separata in quanto è risolto il rapporto di lavoro con la società cedente il ramo aziendale.
A supporto dell'interpretazione fornita, la sig.ra TIZIA allega la risposta ad una istanza di interpello, riguardante un caso analogo a quello rappresentato, con la quale la Direzione Regionale ha ritenuto di inquadrare nella previsione normativa di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) del TUIR le somme attribuite ai lavoratori trasferiti con il ramo d'azienda.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
L'articolo 17 , comma 1, lettera a), del TUIR stabilisce che l'imposta si applica separatamente alle "(...) altre indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione dei predetti rapporti, comprese l'indennità di preavviso, le somme risultanti dalla capitalizzazione di pensioni e quelle attribuite a fronte dell'obbligo di non concorrenza ai sensi dell'art. 2125 del codice civile" nonché alle somme e ai valori "comunque percepiti, al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro".
Il presupposto essenziale, affinché si applichi la disposizione in esame, è che le somme percepite siano riferibili alla cessazione del rapporto di lavoro.
Ai fini dell'inquadramento della natura delle somme corrisposte alla contribuente istante, e quindi, al fine di individuare la corretta tassazione delle stesse, è necessario stabilire se il trasferimento del dipendente avvenuto a seguito di una operazione straordinaria possa configurarsi come una vera e propria cessazione del rapporto di lavoro, alla quale ricollegare l'importo liquidato.
Si richiama in proposito l'articolo 2112, del codice civile che stabilisce che "In caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano. Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Con le procedure di cui agli artt. 410 e 411 del codice di procedura civile il lavoratore può consentire la liberazione del cedente dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro".
La norma civilistica esprime con chiarezza che l'alienazione dell'azienda comporta la prosecuzione dell'originario rapporto di lavoro con l'acquirente, senza soluzione di continuità.
Al riguardo la Cassazione Civile, Sez. Lav. (sentenza n. 2762 del 21 aprile 1983) ha precisato che nell'ipotesi di trasferimento d'azienda ai sensi dell'art. 2112 cod. civ., "il principio di autonomia dell'impresa rispetto alla persona dell'imprenditore comporta che il rapporto di lavoro continua "ope legis" con il nuovo imprenditore, al quale sarà opponibile la anzianità di servizio già maturata, salvo che il cedente abbia dato al lavoratore disdetta tempestiva intimandogli il recesso con congruo anticipo in modo che il termine di preavviso risulti già esaurito al momento del trasferimento".
In ambito fiscale la continuità del rapporto di lavoro nel contesto di un trasferimento del ramo d'azienda è stata affermata dall'Amministrazione Finanziaria già in passato con la risoluzione prot. 1712 del 1980, nella quale, in particolare, si afferma che la continuazione del rapporto di lavoro è desumibile anche dai dati contabili, qualora "nella contabilità della società conferitaria siano confluiti gli accantonamenti operati dalla società conferente a titolo d'indennità di anzianità maturata in capo ai dipendenti trasferiti". Ciò, infatti, "presuppone che agli stessi non sia stata erogata alcuna liquidazione - fatta eccezione per l'ipotesi di mere anticipazioni - la quale comporterebbe la cessazione del rapporto di lavoro preesistente".
Più di recente, con risoluzione n. 248 del 2002, in materia di modalità di versamento delle addizionali IRPEF, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la riconducibilità di una fattispecie "nell'ambito dell'articolo 2112 del codice civile, con la continuazione del rapporto di lavoro subordinato con il soggetto subentrante nonché con la conservazione, per il dipendente, di tutti i diritti e benefici che da esso derivano, determina agli effetti fiscali l'applicabilità delle addizionali all'IRPEF in maniera rateizzata" escludendo, quindi, che si verifichi la interruzione del rapporto di lavoro, posto che, in tal caso, l'importo relativo all'addizionale medesima avrebbe dovuto essere trattenuto in un'unica soluzione nel periodo in cui sono svolte le operazioni di conguaglio.
Il principio secondo cui in caso di trasferimento di azienda il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'azienda ceduta, in corso al momento del trasferimento, continua presso il cessionario deve ritenersi riferibile anche al caso in esame, in cui la lavoratrice rinuncia preventivamente a rivalersi nei confronti del precedente datore di lavoro per eventuali crediti ad esso riconducibili.
La rinuncia al vincolo di solidarietà nei confronti dell'imprenditore alienante, infatti, è espressamente prevista e disciplinata dall'articolo 2112 quale facoltà del lavoratore di non avvalersi di tale maggiore tutela ma non esclude la successione del nuovo imprenditore nel contratto di lavoro e il riconoscimento dell'anzianità pregressa.
Ne consegue che, se in sede transattiva non è stata prevista l'erogazione delle competenze normalmente corrisposte all'atto della ordinaria cessazione del rapporto di lavoro, quali il trattamento di fine rapporto, si deve ritenere che non sia intervenuta alcuna cessazione del rapporto stesso.
Pertanto le somme che il lavoratore percepisce in occasione della cessione del ramo d'azienda per la rinuncia a futuri contenziosi o alle maggiori garanzie derivanti dal vincolo di solidarietà non possono fruire del regime di tassazione separata, non verificandosi il presupposto richiesto a tal fine dall'articolo 17 , comma 1, lettera a), del TUIR.

Le Direzioni Regionali vigileranno affinché i principi enunciati nella presente risoluzione vengano applicati con uniformità.