Sei in: Articoli: RACCOLTA NORMATIVA 2009:

INPS - Circolare nr. 71 del 21.05.09 - Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3763 d

OGGETTO: Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3763 del 6 maggio 2009, sulle misure da adottare in favore delle popolazioni dell’Abruzzo colpite dagli eventi sismici del 6 aprile 2009: Indennizzo 800 euro mensili ai lavoratori autonomi.
INPS
Circolare n. 71 del 21.05.2009

SOMMARIO: Premessa Riferimenti normativi Prestazione Requisiti Modulistica Istruzioni procedurali e contabili

1. Premessa
A seguito degli eventi sismici che hanno colpito la regione Abruzzo il 6 aprile 2009, il Governo ha disposto l’erogazione di una indennità esentasse a sostegno di lavoratori di cui ai riferimenti normativi di seguito riportati, operanti nei comuni individuati ai sensi dell’art. 1 dell’ordinanza n. 3754 del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2009, che abbiano dovuto sospendere l’attività a causa degli eventi sismici.

2. Riferimenti normativi
- Decreto legge n. 39 del 29 aprile 2009, articolo 8, lettera b:
prevede “l’indennizzo in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, in possesso dei requisiti di cui all’art. 19 , comma 2, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2 , dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attività di impresa e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza che abbiano dovuto sospendere l’attività a causa degli eventi sismici;”
- Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 maggio 2009 n. 3763 l’art. 5, comma 2:
per l’attuazione della precedente disposizione ha stabilito che “ Ai collaboratori coordinati e continuativi, in possesso dei requisiti di cui all’art. 19 , comma 2, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2 , ai titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, ai lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attività di impresa e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza operanti nei comuni individuati ai sensi dell’art. 1 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009 che abbiano dovuto sospendere l’attività a causa degli eventi sismici, è riconosciuta per un periodo massimo di tre mesi un’indennità pari a 800 euro mensili.”

3. Prestazione
Ai richiedenti che ne hanno diritto viene liquidata un’indennità mensile di euro 800, 00, per un periodo massimo di tre mesi, a decorrere dal 6 aprile 2009 (data dell’evento sismico).
L’indennità è erogata dall’INPS, nell’ordine di presentazione delle domande, e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n.917.
Il lavoratore che abbia ripreso l’attività lavorativa e’ tenuto a darne tempestivamente notizia all’INPS.

4. Requisiti
L’indennizzo e’ erogato alle seguenti categorie di lavoratori che, alla data del 6 aprile 2009 già operavano nei Comuni individuati ai sensi dell’art. 1 dell’’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009 :
° collaboratori coordinati e continuativi in possesso dei requisiti previsti dall’art. 19 , comma 2, del D.L. 185/2008, convertito con modificazioni dalla L. n. 2/2009 che soddisfino, in via congiunta, le seguenti condizioni:
- che operino in regime di monocommittenza;
- che abbiano conseguito nell’anno precedente un reddito superiore a 5.000 euro e pari o inferiore al minimale di reddito di cui all’art. 1, co.3 della L. 233/1990, e siano stati accreditati presso la Gestione separata un numero di mensilità non inferiore a tre;
- che con riferimento all’anno di riferimento siano accreditati presso la gestione separata un numero di mensilità non inferiore a tre;
- non risultino accreditati nell’anno precedente almeno due mesi presso la predetta Gestione separata;
° titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale;
° lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attività di impresa e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza.

5. Modulistica
La domanda può essere presentata dall’interessato in qualsiasi sede INPS sul territorio nazionale, secondo il modello allegato (All.1).

6. Istruzioni procedurali e contabili
Le indennità saranno erogate con la procedura automatizzata “Pagamenti vari”, i cui dettagli tecnici saranno forniti dalla competente Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici con uno specifico messaggio. La Direzione Bilanci e Servizi Fiscali, provvederà ad impartire alle sedi le relative conseguenti istruzioni contabili.

Allegato N. 1 in formato pdf dal sito INPS