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Agenzia Entrate Ris. nr. 119 del 05.05.09 - Obblighi di rilevazione e comunicazione ai sensi dell'a

Oggetto: Istanza di interpello - Obblighi di rilevazione e comunicazione ai sensi dell'art. 7, sesto comma, D.P.R. n. 605 del 1973 - Casi di esclusione
Agenzia delle Entrate
Risoluzione n. 119 del 05.05.2009

QUESITO
Il soggetto istante è una banca iscritta nell'apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia ed ha, quale clientela di riferimento, i rivenditori di generi di monopolio (tabaccai).
Nell'ambito della propria operatività, la banca intende offrire un servizio di pagamento dei suddetti generi di monopolio, nonché degli altri beni e servizi resi dai tabaccai, attivabile tramite bonifico a favore di questi ultimi.
In particolare, l'operazione di bonifico verrebbe disposta dai clienti finali esclusivamente a mezzo di carte di credito o di debito nominative, utilizzando un terminale installato presso i soli tabaccai convenzionati, titolari di un conto corrente acceso presso la banca istante.
Nell'ambito di tale sistema di pagamento - che consentirebbe di limitare l'uso del denaro contante, con evidenti benefici sul piano della sicurezza e della tracciabilità delle operazioni - si osserva che mentre i tabaccai convenzionati, destinatari dei pagamenti, sarebbero legati da un rapporto continuativo con la banca, i clienti disponenti avrebbero con quest'ultima solo un rapporto occasionale.
Tale circostanza comporterebbe l'assolvimento, in capo alla banca istante, per il tramite dei tabaccai convenzionati, degli obblighi di rilevazione e di comunicazione dei dati identificativi dei clienti occasionali, in applicazione dell'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.
A tal fine, si chiede di sapere se, trattandosi di operazioni di pagamento disposte da clienti già identificati da un operatore abilitato - in quanto titolari di carte di credito o di debito nominative -, sia possibile assolvere i suddetti obblighi rilevando e comunicando unicamente il codice fiscale di tali soggetti.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DALL'ISTANTE
La banca istante ritiene che l'acquisizione completa dei dati anagrafici dei soggetti disponenti - che comporterebbe l'impossibilità di informatizzare il sistema rendendolo, quindi, non proponibile alle parti interessate - non sia indispensabile ai fini del censimento delle operazioni. Pertanto, gli obblighi di cui all'articolo 7, sesto comma, del D.P.R. n. 605 del 1973, potrebbero essere assolti rilevando e comunicando unicamente il codice fiscale dei soggetti disponenti.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
L'articolo 7, sesto comma, del D.P.R. n. 605 del 1973 dispone: "Le banche, (...), nonché ogni altro operatore finanziario, (...), sono tenuti a rilevare e a tenere in evidenza i dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto o effettui, per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, qualsiasi operazione di natura finanziaria ad esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di conto corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.500 euro; l'esistenza dei rapporti e l'esistenza di qualsiasi operazione di cui al precedente periodo, compiuta al di fuori di un rapporto continuativo, nonché la natura degli stessi sono comunicate all'anagrafe tributaria, ed archiviate in apposita sezione, con l'indicazione dei dati anagrafici dei titolari e dei soggetti che intrattengono con gli operatori finanziari qualsiasi rapporto o effettuano operazioni al di fuori di un rapporto continuativo per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, compreso il codice fiscale."
Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 29 febbraio 2008, prot. n. 31934 - che ha integrato il precedente provvedimento del 19 gennaio 2007, recante le modalità ed i termini di comunicazione dati all'Anagrafe Tributaria da parte degli operatori finanziari di cui all'articolo 7, sesto comma, sopra richiamato - è stato disposto, al punto 1.1, che detti operatori "comunicano l'esistenza di operazioni di natura finanziaria al di fuori di un rapporto continuativo, compiute in nome proprio o per conto o a nome di terzi, unitamente ai dati identificativi, compreso il codice fiscale, dei soggetti che le effettuano. L'esistenza delle operazioni in parola viene comunicata una sola volta, per ciascun anno solare, in occasione della prima operazione compiuta".
Dal dato testuale delle richiamate disposizioni si evince che, in linea di principio, i soggetti che intrattengono con la banca istante rapporti occasionali - come, nel caso di specie, i clienti dei tabaccai - devono essere correttamente identificati con la rilevazione non solo del codice fiscale ma anche dei dati anagrafici.
Tuttavia, posto che il codice fiscale consente di risalire a tutti i dati identificativi del soggetto (luogo e data di nascita, residenza, domicilio e relative variazioni), e che le generalità dei disponenti sono già censite da altri operatori finanziari all'atto dell'emissione delle carte di credito o di debito nominative, si è dell'avviso che la tracciabilità delle descritte operazioni di bonifico sia assicurata anche dalla rilevazione e comunicazione del solo codice fiscale dei disponenti.
A maggior chiarimento della questione, peraltro, giova richiamare il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 22 dicembre 2005, recante disposizioni attuative dell'articolo 32 , terzo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973, e dell'articolo 51 , quarto comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, relative alle modalità di trasmissione telematica delle richieste e delle risposte, nonché dei dati, notizie e documenti in esse contenuti. Al paragrafo 1, punto 1.4, infatti, è disposto che "Ai sensi dell'art. 7, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 605, per "qualsiasi rapporto o qualsiasi operazione di natura finanziaria" si intende l'elenco dei rapporti e delle operazioni contenute nelle tabelle allegate 1 e 2 al presente provvedimento."
Al riguardo, per i rapporti e le operazioni innanzi richiamate, occorre tener presente i casi di esclusione oggettiva dall'obbligo di rilevazione indicati nella circolare n. 32/E del 19 ottobre 2006, che al paragrafo 2.7.1 precisa: "In particolare, sono da comprendere nel novero delle utenze i servizi di somministrazione dell'energia, dell'acqua e del gas, dei servizi di telecomunicazione, questi ultimi relativi all'utenza business. Si tratta di informazioni già costituenti oggetto di comunicazione all'Anagrafe tributaria sulla base di specifiche disposizioni normative.
Per operazioni relative ai pagamenti di imposte e tasse escluse dalla rilevazione, si intendono i pagamenti di tributi e contributi eseguiti a favore dell'Amministrazione finanziaria o degli enti locali, anche tramite organismi preposti alla riscossione, con le relative sanzioni e interessi.
Tali informazioni sono già disponibili, per la consultazione, nel sistema informativo dell'Anagrafe tributaria nell'area relativa alla riscossione."
Oltre ai predetti casi di esclusione oggettiva, la stessa circolare elenca, al paragrafo 2.7.2, le seguenti operazioni da considerarsi escluse dall'obbligo di rilevazione in quanto non significative per i controlli, se effettuate per cassa o anche tramite RID, MAV, RAV:
- "pagamento di ticket sanitari;
- pagamento di canoni cimiteriali per lampade votive;
- pagamenti relativi a titoli di trasporto pubblico e privati;
- acquisti e/o prenotazione di biglietti relativi a manifestazioni sportive, fieristiche, artistiche e spettacoli di vario genere;
- pagamenti o incassi effettuati nell'ambito del servizio di tesoreria svolto per conto dello Stato o di enti pubblici non economici."
Anche in questo caso, si è dell'avviso che l'esclusione dall'obbligo di rilevazione per le operazioni sopra descritte, se effettuate per cassa o anche tramite RID, MAV, RAV, operi, a maggior ragione, per le operazioni di bonifico disposte dai clienti finali dei tabaccai convenzionati tramite strumenti di pagamento tracciabili (carte di credito o di debito nominative).
Da quanto precede discende, nel caso di specie, l'esclusione dagli obblighi di rilevazione e di comunicazione ex articolo 7, sesto comma, del D.P.R. n. 605 del 1973, delle operazioni regolate con bonifico bancario presso i tabaccai convenzionati, ove rientranti nella casistica recata dalla circolare n. 32/E del 2006. Vale a dire, le operazioni che veicolano informazioni già in possesso dell'Amministrazione finanziaria ovvero informazioni non significative per controlli.
Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dagli uffici.