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Circolare INPS n. 64.(CONF.LAVORATORI) riscossione trattenuta sindacali sulle prestazioni dis. agric

OGGETTO: Convenzione con la Confederazione dei lavoratori (CONF.LAVORATORI) per la riscossione delle trattenute sindacali sulle prestazioni di disoccupazione agricola (art. 2 legge 27 dicembre 1973, n. 852) - Istruzioni contabili - Variazioni al piano dei conti
INPS
Circolare n. 64 del 23.04.2009

SOMMARIO: L’Istituto assume il servizio di esazione dei contributi sindacali versati dagli iscritti alla CONF.LAVORATORI mediante trattenuta sulle somme erogate per prestazioni di disoccupazione agricola

In data 17 novembre 2008 il Presidente dell’INPS, giusta determinazione n. 66 del 4 novembre 2008, ha sottoscritto una convenzione (vedi all.1) con la Confederazione dei lavoratori, per la riscossione da parte dell’Istituto, delle quote associative dovute dagli iscritti all’Organizzazione stessa, da trattenere sulle prestazioni di disoccupazione agricola, ai sensi dell'art.2 della legge 27 dicembre 1973, n. 852.
Il predetto accordo ripete sostanzialmente lo schema di accordo in essere con le altre OO.SS.
Il costo del servizio è stato determinato in € 0, 60 (sessanta centesimi) per singola delega.
La CONF.LAVORATORI si impegna ad accettare ogni ulteriore variazione del costo relativo all’espletamento del servizio, come previsto dall’art. 7 della convenzione allegata.
Si richiama l’art. 2 della convenzione allegata che disciplina i requisiti di validità della delega, requisiti che risultano formalizzati nel testo riportato sui modelli Prest-Agr. 21 T.P.
Le strutture periferiche interessate controlleranno, pertanto, che nelle deleghe siano stati rispettati tutti gli elementi di sostanza e di forma riportati nel suddetto testo.
Si fa presente che su tali deleghe l’Organizzazione in questione dovrà essere indicata con la sigla: CONF.LAVORATORI.
Ai fini della rilevazione contabile dei contributi sindacali in argomento e dei conseguenti versamenti a favore dell’associazione di che trattasi, sono stati istituiti i seguenti conti (vedi all.2):
- GPA 25/214 - per l’imputazione dei contributi sindacali trattenuti sulle indennità di disoccupazione agricola;
- GPA 11/214 - per la rilevazione del debito verso la CONF.LAVORATORI, da movimentare in contropartita del conto esistente GPA 35/042.
Gli importi relativi al rimborso delle spese per il servizio di esazione dei contributi sindacali di cui sopra e all’imposta sul valore aggiunto, cui è assoggettato il rimborso stesso, da trattenere sulle somme da versare alla CONF.LAVORATORI devono essere imputati, rispettivamente, ai conti già esistenti GPA 24/042 e GPA 24/025.
Su richiesta della citata Organizzazione Sindacale i versamenti delle somme trattenute, da imputare in DARE del conto GPA 11/214 sopra indicato, devono essere eseguiti, con la periodicità prevista dall'art. 5 della convenzione in oggetto, sul conto corrente che verrà comunicato completo del codice IBAN alle Strutture dell’Istituto con successivo messaggio.
Si comunica inoltre che la sede della CONF.LAVORATORI è in piazza Cairoli n. 2 - cap 00186 Roma.
Il saldo del conto GPA 11/214, eventualmente risultante a fine esercizio, deve essere ripreso in carico nel nuovo esercizio.

Allegato 1
Convenzione fra l’INPS e la Confederazione dei lavoratori (CONF.LAVORATORI) per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni di disoccupazione agricola, ai sensi dell’art. 2 della legge 27 dicembre 1973 n. 852.

L'anno 2008 il giorno 17 del mese di novembre, in Roma tra l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (che in seguito sarà denominato INPS) nella persona del Presidente, quale legale rappresentante, dott. Antonio Mastrapasqua

e

la Confederazione dei lavoratori (CONF.LAVORATORI), nella persona del Segretario generale, quale legale rappresentante, Giuseppe Carbone;

visto:

- la determinazione n. 66 del 4 novembre 2008;
- l’articolo 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 852;
- il D.Lgs. n.196 del 30.06.03 in materia di protezione dei dati personali;
- le note n. 15/IV/1943 del 4.02.08 e n. 24/VII/0003891 del 10.03.08, con le quali il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha autorizzato la stipula della convenzione stessa;
- che il servizio di esazione di cui sopra non interferisce con le attività istituzionali dell’Istituto,

si conviene quanto segue:

Art.1
Il diritto di versare, mediante trattenuta sull'indennità ordinaria di disoccupazione e/o sul trattamento speciale di disoccupazione, di cui alla legge 8 agosto 1972, n. 457 e alla legge 16 febbraio 1977 n. 37, i contributi associativi all'Associazione sindacale stipulante il presente accordo, può essere esercitato dai lavoratori agricoli aventi diritto alle suindicate prestazioni di disoccupazione.

Art.2
La delega prevista dal citato art.2 della legge 27 dicembre 1973, n. 852, nel testo contenuto nel modulo della domanda di prestazione, oltre che essere sottoscritta dal lavoratore agricolo interessato, deve recare il timbro dell'Associazione sindacale stipulante e la firma del rappresentante.
In caso di revoca o annullamento della prestazione di disoccupazione, l'Organizzazione sindacale è tenuta a restituire al lavoratore interessato le somme già ricevute a titolo di contributo sindacale e trattenute sulla prestazione medesima.

Art.3
La delega deve in ogni caso essere presentata unitamente alla domanda di indennità ordinaria di disoccupazione e/o di trattamento speciale, di cui all'art.25 della legge 8 agosto 1972, n. 457 e all'art.7 della legge 16 febbraio 1977 n. 37 e produce i suoi effetti in occasione del pagamento della prestazione richiesta.
La delega si intende concessa per l'anno cui si riferisce la prestazione richiesta.
L'INPS non terrà conto delle deleghe che perverranno successivamente alla domanda di prestazione.

Art. 4
La misura del contributo dovuto a favore dell'Associazione sindacale stipulante sarà espressamente indicata nell'atto di delega.

Art.5
L'INPS verserà alla CONF.LAVORATORI l'intero importo delle trattenute operate sui pagamenti disposti in ciascun mese, depurato delle spese di cui al successivo articolo 7 e delle eventuali trattenute già versate e non dovute. Detti versamenti avverranno entro la fine del mese successivo a quello di pagamento.
L'INPS invierà all’Associazione i supporti telematici o elenchi suddivisi per Provincia e Comune contenenti i nominativi per i quali è stata effettuata la trattenuta, con l'indicazione dei relativi dati anagrafici e dell'importo.
L’Associazione si impegna, qualora non risulti possibile il recupero di eventuali trattenute già versate e non dovute, al rimborso delle somme stesse a semplice richiesta dell'INPS.

Art. 6
Il versamento degli importi di cui sopra, verrà eseguito a mezzo ordine di bonifico su apposito conto corrente bancario, indicato annualmente all'INPS dalla CONF.LAVORATORI.
In caso di erronea attribuzione della trattenuta sindacale ad Organizzazione diversa da quella indicata dal lavoratore, i rapporti creditori e debitori tra le Organizzazioni interessate saranno definiti direttamente dalle stesse.

Art. 7
L’Associazione si impegna a corrispondere all’Istituto, fin dalla stipula della convenzione, gli importi che saranno determinati a seguito della revisione dei costi. Attualmente i costi in vigore sono quelli previsti dalla delibera del C.d.A. n. 39 del 5.02.02 e cioè:
- Gestione delega per singola prestazione: € 0.60
E’ a carico dell’Associazione, oltre alle spese, ogni altro onere, anche fiscale, inerente la presente convenzione.
L’Associazione si impegna ad accettare, senza riserva, le decisioni di cui ai precedenti commi del presente articolo.

Art. 8
L'INPS si intende sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità, comunque derivante dall'applicazione della presente convenzione ed è altresì estraneo ai rapporti intercorrenti tra i titolari delle prestazioni assoggettate alle ritenute sindacali e l’ organizzazione sindacale alla quale i predetti titolari sono iscritti.
Pertanto la CONF.LAVORATORI esonera l'INPS da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dai suddetti rapporti e, in particolare, nelle ipotesi di controversie conseguenti a contestazioni sull'effettiva validità e regolarità nel rilascio della delega, si obbliga a rimborsare all’interessato la ritenuta operata e a ristorare l'INPS per ogni eventuale effetto negativo comunque derivante dalle predette controversie.
L'Associazione stipulante è tenuta al rimborso, a semplice presentazione di nota specifica, delle spese sostenute in dipendenza di eventuali controversie giudiziarie attinenti la legittimità, l’efficacia o comunque l’applicazione della presente convenzione.

Art. 9
La presente convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2009. La richiesta di rinnovo annuale da parte della CONF.LAVORATORI, dovrà pervenire all’Istituto, a mezzo di lettera raccomandata, entro il 30 settembre di ciascun anno, cioè almeno tre mesi prima della scadenza.

Art. 10
Tutte le spese o gli oneri, anche fiscali, inerenti alla presente convenzione sono a carico dell’Associazione sindacale stipulante.
Letto, ritenuto conforme all'intendimento delle parti e sottoscritto:

IL PRESIDENTE DELL’INPS IL SEGRETARIO GENERALE DELLA CONF.LAVORATORI
Dott. Antonio Mastrapasqua Giuseppe Carbone

Allegato 2

VARIAZIONE AL PIANO DEI CONTI

Tipo variazione
I

Codice conto
GPA 11/214

Denominazione completa
Debito verso la Confederazione dei lavoratori (CONF.LAVORATORI) per contributi sindacali trattenuti sulle indennità di disoccupazione ai lavoratori agricoli – Art.2, legge n. 852/1973

Denominazione abbreviata
DEB.V/CONF.LAVORAT.CTR.SIND.DS AGR.-ART.2 L.852/73


Tipo variazione
I

Codice conto
GPA 25/214

Denominazione completa
Contributi sindacali trattenuti sulle indennità di disoccupazione ai lavoratori agricoli per conto della Confederazione dei lavoratori (CONF.LAVORATORI) - Art.2 legge n. 852/1973

Denominazione abbreviata
CTR.SIND.SU DS AGR. C/CONF.LAVORAT.-ART.2 L.852/73