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Agenzia delle Entrate - Risoluzione n. 91 del 02.04.09 - Articolo 96 del TUIR. Regime di deducibili

Oggetto: Istanza di interpello - Articolo 96 del TUIR. Regime di deducibilità degli interessi passivi per le società che esercitano in via esclusiva o prevalente attività di assunzione di partecipazioni
Agenzia delle Entrate
Risoluzione n. 91 del 02.04.2009

Esposizione del quesito
L'istante possiede il 51 per cento ca. delle azioni di BETA S.p.A. ed ha per oggetto sociale l'assunzione, la gestione e la valorizzazione di interessenze e partecipazioni in altre imprese e società nonché la concessione di finanziamenti, sotto qualsiasi forma, alle società e agli enti nei quali partecipa. In funzione dell'attività svolta, ALFA S.p.A. è iscritta alla sezione speciale di cui all'articolo 113 del Testo Unico Bancario.
Pur avendo le caratteristiche per essere considerata capogruppo del gruppo assicurativo DELTA formato da BETA S.p.A. e dalle compagnie di assicurazione da quest'ultima partecipate, l'istante ha comunicato nel 2008 all'ISVAP di rinunciare alla sopradetta qualifica a favore della propria controllata BETA S.p.A.
L'istante è a sua volta controllata da GAMMA S.p.A. che ne detiene il 75 per cento ca. del capitale sociale. Quest'ultima società, sulla base della comunicazione dell'Isvap del 2006, che richiama quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo del 30 maggio 2005, n. 142, è da considerarsi al vertice di un "conglomerato finanziario che esercita prevalentemente nel settore assicurativo".
In sostanza, l'interpellante detiene, direttamente ed indirettamente, artecipazioni di controllo in misura prevalente nel settore assicurativo e, secondariamente, in quello bancario.
Ciò premesso, ALFA S.p.A. chiede se debba essere inclusa, in qualità di holding industriale, nel campo di applicazione dell'articolo 96 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), recante la disciplina fiscale degli interessi passivi.
In merito alla presente fattispecie, l'istante ha prodotto il bilancio chiuso al 31 dicembre 2007 ed approvato il ... aprile 2008, dietro specifica richiesta della scrivente.

Soluzione prospettata dal contribuente istante
L'interpellante ritiene di non potersi qualificare come holding industriale e, di conseguenza, di non dover applicare quanto disposto dall'articolo 96 del TUIR. A supporto di tale tesi, l'istante fa presente di redigere il proprio bilancio d'esercizio in conformità alla vigente normativa civilistica contenuta nel decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, anziché fare riferimento al decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 87 disciplinante i principi di redazione dei conti annuali e consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari. Scopo principale del bilancio della società istante è infatti quello di fornire una rappresentazione patrimoniale ed economica della società redatta sulla base di criteri consoni alla sua attuale funzione primaria di finanziaria di controllo del gruppo assicurativo facente capo alla società BETA S.p.A.
Inoltre, l'interpellante è dell'avviso di non dover applicare la norma in oggetto avendo le caratteristiche per essere considerata capogruppo di un gruppo assicurativo, pur avendovi rinunciato a favore della società controllata BETA S.p.A.

Risposta dell'Agenzia delle Entrate al contribuente istante
Come noto, l'articolo 96 del TUIR, commi da 1 a 4, nel testo risultante dalle modifiche apportate dalla Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge Finanziaria per il 2008), limita la deducibilità degli interessi passivi per i soggetti IRES. In particolare, detta norma prevede che gli interessi passivi e gli oneri assimilati sono deducibili in ciascun periodo di imposta fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati. L'eventuale eccedenza è deducibile nella misura del 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica.
Tale disposizione si applica in generale ai soggetti passivi dell'IRES di cui all'articolo 73 del TUIR. Tuttavia, per effetto di quanto espressamente previsto dal comma 5 dell'articolo 96 dello stesso TUIR, essa non si applica, tra gli altri:
- alle "società capogruppo di gruppi bancari e assicurativi";
- ai "soggetti finanziari indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, con l'eccezione delle società che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia o finanziaria" (cosiddette holding industriali).
Il successivo comma 5-bis prevede una specifica soglia di deducibilità degli interessi passivi per i soggetti sopra richiamati. In particolare, gli interessi passivi sono deducibili dalla base imponibile dell'IRES nei limiti del 96 per cento del relativo ammontare (il comma 4 dell'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 , ha disposto, per il periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2007, una maggiore percentuale di deducibilità degli interessi passivi pari al 97 per cento del loro ammontare).
Ciò posto, si fa presente che, con riferimento alle "società capogruppo di gruppi bancari e assicurativi", l'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario - TUB) definisce quale capogruppo la banca o la società finanziaria, avente sede legale in Italia, cui fa capo il controllo delle società componenti il gruppo bancario e che non sia, a sua volta, controllata da un'altra banca italiana o da un'altra società finanziaria con sede legale in Italia che possa essere considerata a sua volta capogruppo. Analogamente, per le imprese assicurative l'articolo 83 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, definisce come capogruppo l'impresa di assicurazione o di riassicurazione italiana ovvero l'impresa di partecipazione assicurativa con sede legale in Italia, che controlla, direttamente o indirettamente, le società componenti il gruppo assicurativo e che non è, a sua volta, controllata da un'altra impresa di partecipazione assicurativa o riassicurativi con sede legale in Italia, che possa essere considerata capogruppo.
Relativamente ai soggetti finanziari diversi dalle "società che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia o finanziaria", si ritiene che il predetto esercizio prevalente risulti verificato qualora il valore contabile delle partecipazioni in società esercenti attività industriali risultante dal bilancio di esercizio ecceda il 50 per cento del totale dell'attivo patrimoniale. In tal caso, la holding si considera "industriale" ai fini della norma in commento e, conseguentemente, è tenuta all'applicazione del regime ordinario recato dai commi da 1 a 4 dell'articolo 96 del TUIR.
In conclusione, sulla base delle considerazioni esposte, si ritiene che la società istante potrà usufruire del regime di deducibilità recato dal citato comma 5-bis (in luogo delle ordinarie regole di cui ai citati commi da 1 a 4) dell'articolo 96 del TUIR nel caso in cui rivesta la qualifica di capogruppo del gruppo assicurativo DELTA ovvero nel caso in cui rientri fra i soggetti finanziari di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 87 del 1992 e non sia una holding industriale.
Le Direzioni Regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dagli uffici.