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Agenzia delle Entrate Ris n 88 del /04/09 - Credito d'imposta per investimenti in aree svantaggiate

Oggetto: Interpello ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - Credito d'imposta per investimenti in aree svantaggiate di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre !2000, n. 388
Agenzia delle Entrate
Risoluzione n. 88 del 01.04.2009

Quesito
La società interpellante dichiara di avere realizzato investimenti, consistenti principalmente nell'edificazione di un Centro Commerciale, per i quali ha ottenuto l'ammissione al credito d'imposta di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni e integrazioni.
In relazione a tali investimenti l'istante fa presente:
1) di aver inviato, a luglio 2002, al sistema informativo dell'Agenzia delle Entrate, l'istanza per l'ammissione ad un credito di ca. 21 milioni di euro a fronte di un investimento di ca. 49 milioni di euro;
2) di aver ricevuto, ad ottobre 2002, dal Centro operativo di Pescara la comunicazione dell'avvenuto inserimento nella graduatoria delle istanze ammissibili;
3) di aver provveduto, a febbraio 2003, all'invio del modello di comunicazione dei dati (cd. modello CTS), da cui risulta un ammontare degli investimenti e del credito d'imposta suddiviso per gli anni di imposta 2003, 2004 e 2005.
Inoltre, l'istante precisa che gli investimenti oggetto della agevolazione in questione sono situati nella regione ... e che la stessa società al momento della presentazione della domanda aveva i requisiti di Piccola e Media Impresa (PMI); pertanto, l'agevolazione risultava fruibile nella misura del 42, 50% dell'investimento, in quanto l'art. 8 della legge n. 388 del 2000, come modificato dall'art. 10 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138 , prevedeva, per gli investimenti come quello in esame, che il credito spettasse "entro la misura dell'85 per cento delle intensità di aiuto previste dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006" (per le PMI, 50 % x 85% = 42, 50%).
Successivamente, a settembre 2003, l'istante dichiara di aver perso la qualifica di PMI, per effetto dell'acquisizione da parte di una società (ALFA) del gruppo BETA delle proprie partecipazioni.
Inoltre, la società fa presente:
1) di aver concesso l'affitto del ramo d'azienda corrispondente alle superfici dedicate all'ipermercato;
2) di aver stipulato altri contratti di affitto di ramo d'azienda, relativi alla vendita al dettaglio non alimentare;
3) di aver concesso a terzi in affitto talune "entità" facenti parte del centro commerciale.
Al riguardo, la Società precisa che la gestione complessiva del Centro commerciale è rimasta in capo alla stessa e che le licenze ed autorizzazioni amministrative permangono nella proprietà della società stessa, sebbene quelle non alimentari siano nella gestione imprenditoriale di una pluralità di soggetti estranei al gruppo societario di appartenenza dell'istante.
Tutto ciò premesso la Società chiede:
1) di conoscere quali siano le percentuali di utilizzo valide per la determinazione del credito d'imposta in relazione al momento in cui deve sussistere "la dimensione di impresa". Più precisamente, chiede quale debba essere l'esercizio da prendere in considerazione ai fini della sussistenza del requisito di PMI in quanto, come dichiarato dall'istante, a seguito dell'acquisizione della società da parte del gruppo BETA, la stessa ha perso la qualifica di PMI;
2) di conoscere se per i beni agevolati oggetto di affitto di azienda (n. 83 "entità") ovvero di locazione (n. 8 unità) possa configurarsi una destinazione a "strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione";
3) infine, di sapere se, qualora una società del gruppo BETA procedesse ad incorporare la società stessa, il credito d'imposta spettante alla società incorporata possa essere fruito dall'incorporante, fermo restando la continuazione della gestione del centro Commerciale come sopra descritto.

Soluzione prospettata
Con riferimento al primo quesito l'istante non propone alcuna soluzione.
Per quanto concerne la seconda questione la società ritiene di poter beneficiare del credito d'imposta in oggetto anche per gli investimenti realizzati nei punti vendita in locazione, oltre a quelli concessi in affitto di ramo d'azienda, in quanto la locazione e la concessione in godimento non sono di ostacolo al riconoscimento dei benefici di cui all'articolo 8 della legge n. 388 del 2000; infatti, i punti vendita realizzati nella galleria, cui sono destinati gli investimenti agevolabili, restano sempre riferibili alla concedente. In particolare, la Società richiama l'applicazione dell'articolo 7 , comma 1-bis, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, il quale - con norma di interpretazione autentica - ha chiarito che la disposizione di cui al secondo periodo del comma 7 dell'articolo 8 della legge 388 del 2000 si interpreta nel senso che "gli immobili strumentali per natura, ai sensi dell'articolo 43, comma 2, secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i quali costituiscono un complesso immobiliare unitario polifunzionale destinato allo svolgimento di attività commerciale, qualora siano locati a terzi, non si intendono destinati a struttura produttiva diversa, a condizione che gli stessi vengano destinati allo svolgimento di attività d'impresa ai sensi dell'articolo 55 del citato testo unico".
In relazione al terzo quesito, infine, la società istante ritiene che nel caso in cui la stessa dovesse essere incorporata da una società del gruppo BETA il credito d'imposta spettante alla società incorporata risulterebbe fruibile dall'incorporante, fermo restando la continuazione della gestione del centro Commerciale come sopra descritto.

Parere dell'Agenzia delle Entrate
Con riguardo al primo quesito, concernente l'individuazione del momento in cui debbano essere verificate le condizioni per poter considerare, ai fini dell'agevolazione in oggetto, la società quale PMI (e, quindi, beneficiare della maggiore intensità di aiuto prevista dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale), si ritiene che tale qualificazione debba essere individuata al momento in cui vengono realizzati gli investimenti.
Pertanto, nel caso di specie, in cui la realizzazione degli investimenti agevolabili viene effettuata in più esercizi, è necessario, ai fini della applicazione della percentuale "maggiorata", verificare che il requisito di PMI - la cui definizione è contenuta nella Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee L 124 del 20 maggio 2003) - sussista alla data in cui, sulla base delle regole di competenza contenute nell'articolo 109 del TUIR, si considerano effettuate le singole operazioni di investimento.
Se, alla data in cui l'investimento è effettuato, non sussistono i requisiti di PMI, si rendono, invece, applicabili i massimali previsti dalla più volte citata Carta italiana per le imprese diverse dalle PMI (35%); in quest'ultimo caso, all'investimento realizzato dalla società l'agevolazione in parola spetta nella misura del 29, 75% (85% di 35%), anziché del 42, 5%.
In merito al secondo quesito, concernente la destinazione dei beni oggetto di affitto di azienda ovvero di locazione a "strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione", si ricorda che l'articolo 8 , comma 7, secondo periodo, della legge 388 del 2000, contiene un norma antielusiva per effetto della quale "se entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione i beni sono destinati (...) a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti".
In relazione ai beni oggetto di contratto di locazione, si richiama l'articolo 7 , comma 1-bis, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, il quale ha chiarito che la disposizione di cui al menzionato secondo periodo del comma 7 dell'articolo 8 della legge 388 del 2000 si interpreta nel senso che "gli immobili strumentali per natura, ai sensi dell'articolo 43, comma 2, secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i quali costituiscono un complesso immobiliare unitario polifunzionale destinato allo svolgimento di attività commerciale, qualora siano locati a terzi, non si intendono destinati a struttura produttiva diversa, a condizione che gli stessi vengano destinati allo svolgimento di attività d'impresa ai sensi dell'articolo 55 del citato testo unico".
Al riguardo, la circolare n. 29 del 17 maggio 2007 ha precisato che la citata norma di interpretazione autentica prevede espressamente che, in caso di locazione a terzi degli immobili strumentali per natura che sono stati oggetto dell'investimento agevolato, il beneficio non viene meno purché sussistono le seguenti condizioni:
a) che gli immobili costituiscano "un complesso unitario polifunzionale destinato allo svolgimento di un'attività commerciale";
b) che gli immobili siano destinati dal locatario all'esercizio di attività d'impresa.
La stessa circolare - nel chiarire che nella definizione di "complesso immobiliare unitario polifunzionale" rientra anche l'ipotesi di un centro commerciale, quale bene immobile complesso in cui tra le singole unità immobiliari sussiste un vincolo funzionale - ribadisce che in presenza dei presupposti indicati, come nel caso di specie, risulta comunque rispettata la finalità della norma antielusiva, volta ad impedire l'immissione temporanea dei beni nell'impresa al solo fine di fruire dell'agevolazione, in quanto viene confermata la stabilità dell'investimento nell'originario territorio.
In relazione ai beni strumentali per natura oggetto dei contratti di affitto di ramo di azienda, deve richiamarsi quanto precisato nella circolare n. 38/E del 9 maggio 2002, in cui è stato precisato che il trasferimento di un bene operato nel contesto di una cessione o conferimento d'azienda (o di ramo d'azienda) non contrasta necessariamente con la ratio della norma antielusiva prima richiamata; in altri termini, l'operazione di cessione o conferimento dell'azienda non comporta la "rideterminazione" del credito d'imposta in relazione ai beni agevolati trasferiti per effetto dell'operazione medesima.
Se ciò vale per simili fattispecie, che determinano il trasferimento (definitivo) della titolarità dei beni agevolati, alle medesime conclusioni deve potersi arrivare anche nell'ipotesi in cui i beni agevolati siano oggetto di contratti di affitto di azienda (o di ramo d'azienda) che comportano lo spossessamento temporaneo dei beni stessi.
Resta inteso, ovviamente, che la norma antielusiva di cui al comma 7 del più volte citato articolo 8 non opera a condizione che i beni agevolati facenti parte dell'azienda in affitto rimangano destinati alla medesima attività commerciale per tutto il quinquennio di tutela fiscale previsto dalla norma antielusiva stessa.
In conclusione, fermo restando che non rientra tra le prerogative esercitabili dalla scrivente in sede di interpello operare valutazioni in merito alla tipologia dei contratti posti in essere ed alla qualificazione oggettiva del complesso immobiliare unitario polifunzionale destinato allo svolgimento di attività commerciale, si ritiene che la Società potrà beneficiare dell'agevolazione in questione ove ricorrano le predette condizioni, sia nella ipotesi in cui oggetto della locazione siano singole unità immobiliari del complesso polifunzionale, sia nel caso in cui il contratto di affitto abbia ad oggetto un ramo d'azienda.
Infine, con riguardo al terzo quesito, relativo alla possibilità che il credito d'imposta spettante alla società istante possa essere trasferito in capo ad un'altra società, a seguito di una operazione di fusione, si rileva un profilo di inammissibilità, in quanto nel caso specifico non sussistono le obiettive condizioni di incertezza dal momento che la questione è stata già chiarita, tra l'altro, con la circolare n. 38 del 9 maggio 2002 (domanda n. 1.3).
Come stabilito dalla legge 27 luglio 2000, n. 212 , al primo comma dell'articolo 11, e dall'articolo 3, comma 1, lettera b), del Decreto Ministeriale 26 aprile 2001, n. 209 , infatti, l'istanza di interpello deve poter interessare fattispecie per le quali sussistono concrete condizioni di incertezza.
Ad ogni buon fine, si ricorda che il credito d'imposta spettante alle società fuse o incorporate potrà essere fruito dalla società risultante dalla fusione o incorporante in quanto questa, ai sensi del comma 3 dell'articolo 123 del TUIR (ora comma 4 dell'articolo 172 del TUIR) "subentra negli obblighi e nei diritti delle società fuse o incorporate".
Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dagli uffici.