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Agenzia delle Entrate Ris 68 del 19/03/09 - Scomputo delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo e

Oggetto: Scomputo delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo e d'impresa - Art. 36-ter del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 - assenza della certificazione rilasciata dal sostituto - dichiarazione sostitutiva di atto notorio - ammissibilità
Agenzia delle Entrate
Risoluzione n. 68 del 19.03.2009

Da più parti sono giunte alla scrivente richieste di chiarimenti in merito alla possibilità di scomputare dall'imposta sul reddito delle persone fisiche le ritenute sui redditi d'impresa o di lavoro autonomo subite dai contribuenti, allorquando gli stessi non siano in condizione di esibire la prescritta certificazione rilasciata dal sostituto d'imposta.
In proposito, si rappresenta che l'articolo 36-ter , comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dispone che, in sede di controllo formale delle dichiarazioni, gli Uffici periferici dell'Amministrazione finanziaria possono escludere in tutto o in parte lo scomputo delle ritenute d'acconto non risultanti, tra l'altro, "...dalle certificazioni richieste ai contribuenti".
E' da ritenere che la locuzione "certificazioni richieste ai contribuenti" utilizzata dall'articolo 36-ter del d.P.R. n. 600 del 1973 si riferisca non soltanto alle certificazioni rilasciate dai sostituti d'imposta ai sensi dell'articolo 4, comma 6-bis e 6-ter, del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 . La stessa, invero, assume una portata più ampia, idonea a consentire anche l'utilizzo di certificazioni diverse.
Ciò torna particolarmente utile nei casi in cui il contribuente non abbia ricevuto, nei termini di legge, dal sostituto d'imposta la certificazione delle ritenute effettivamente subite.
In tal caso, si ritiene che il contribuente sia comunque legittimato allo scomputo delle ritenute subite, a condizione che sia in grado di documentare l'effettivo assoggettamento a ritenuta tramite esibizione congiunta della fattura e della relativa documentazione, proveniente da banche o altri intermediari finanziari, idonea a comprovare l'importo del compenso netto effettivamente percepito, al netto della ritenuta, così come risulta dalla predetta fattura.
Nell'ipotesi in cui fattura e documentazione siano prodotte in sede di controllo ai sensi dell'articolo 36-ter del d.P.R. n. 600 del 1973, alle stesse andrà, inoltre, allegata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui il contribuente dichiari, sotto la propria responsabilità, che la documentazione attestante il pagamento si riferisce ad una determinata fattura regolarmente contabilizzata.
Nelle ipotesi di controllo ai sensi dell'articolo 36-ter del d.P.R. n. 600 del 1973, infatti, limitatamente ai redditi di lavoro autonomo e d'impresa, la predetta dichiarazione sostitutiva, accompagnata sia dalla fattura, in cui è generalmente indicato l'ammontare della ritenuta (la cui emissione comporta, di norma, l'esigibilità dell'imposta sul valore aggiunto e, di conseguenza, costituisce l'emittente debitore verso l'erario), sia dalla documentazione rilasciata da banche o altri operatori finanziari, assume un valore probatorio equipollente a quello della certificazione rilasciata dal sostituto d'imposta, rilevando la stessa come "dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà" di cui all'articolo 47 del d.P.R. 28 novembre 2000, n. 445 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), che tiene luogo della certificazione rilasciata dal sostituto d'imposta.
Dispone, infatti, il citato articolo 47 che:
"1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38.
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza (...)."
Dalla lettura della trascritta disposizione si evince, in primo luogo, che la dichiarazione sostitutiva di atto notorio può riguardare stati, qualità personali e fatti di cui l'interessato è a diretta conoscenza e, tra i fatti di cui il sostituito è a diretta conoscenza vi è senza dubbio la relazione esistente tra fattura contabilizzata e documentazione bancaria attestante le somme percepite.
Inoltre, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, anche se resa nell'interesse proprio del dichiarante, può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi a soggetti terzi, di cui l'interessato sia a diretta conoscenza e, dunque, è possibile dichiarare che il sostituto ha trattenuto una parte del corrispettivo a titolo di ritenuta fiscale.
La generale applicazione dell'istituto ai rapporti tra cittadini e pubblica amministrazione, sancita dal comma 3 dell'articolo 47 , fa propendere per l'applicabilità dell'istituto anche ai rapporti tra fisco e contribuente.
E', inoltre, da tener presente che alle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà mendaci sono connessi specifici effetti sul piano penale, indicati nell'articolo 76 del d.P.R. n. 445 del 2000.
In questa sede è opportuno precisare che con la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà il contribuente è tenuto a dichiarare, sotto la propria responsabilità, che la documentazione prodotta è riferita esclusivamente alla fattura e che a fronte della stessa non vi sono stati altri pagamenti da parte del sostituto.
Le Direzioni Regionali vigileranno affinché le istruzioni e i principi enunciati nella presente risoluzione vengano puntualmente osservati dagli uffici.