Sei in: Articoli: RACCOLTA NORMATIVA 2009:

Agenzia delle Entrate - Risoluzione n. 64 del 13.03.09 - Istituzione del codice tributo per l'utiliz

Oggetto: Istituzione del codice tributo per l'utilizzo, attraverso il modello F24, del credito d'imposta in favore delle imprese che effettuano l'acquisizione di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle aree regionali ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato istitutivo della Comunità europea - Articolo 1, commi da 271 a 279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
Agenzia delle Entrate
Risoluzione n. 64 del 13.03.2009

L'articolo 1, commi da 271 a 279 , della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha previsto l'attribuzione di un credito d'imposta alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali nuovi, indicati nel comma 273 , destinati a strutture produttive ubicate nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato istitutivo della Comunità europea, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013.
In particolare, il comma 276 dello stesso articolo 1, della suddetta legge n. 296/2006 ha previsto che il credito d'imposta in parola sia utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi e l'eventuale eccedenza sia utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal sesto mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è concesso.
Al fine di consentire la fruizione delle suddette eccedenze del credito d'imposta mediante modello F24, si istituisce il seguente codice tributo:
"6817", denominato "credito d'imposta in favore delle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle aree delle regioni ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato istitutivo della Comunità europea - art.1, c.271-279, l. 296/2006".
Il codice tributo è esposto nella sezione erario del modello F24 in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati", ovvero nella colonna "importi a debito versati" nei casi di ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 .
Il campo "anno di riferimento" è valorizzato, nel formato AAAA, con l'anno nel quale è realizzato l'investimento cui si riferisce il credito.