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Agenzia delle Entrate - Risoluzione n. 62 del 12.03.09 - Istituzione dei codici tributo per la fruiz

Oggetto: Istituzione dei codici tributo per la fruizione dei crediti d'imposta relativi ai contributi per gli incentivi al rinnovo del parco circolante e incentivi all'acquisto di veicoli ecologici - Articolo 1 del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5
Agenzia delle Entrate
Risoluzione n. 62 del 12.03.2009

Il decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5 , dispone interventi in grado di sostenere il rilancio produttivo ed il raggiungimento degli obiettivi di risparmio energetico e di salvaguardia ambientale.
In particolare, l'articolo 1 del suddetto decreto legge prevede:
- comma 1 - contributo di euro 1.500, per la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione, di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo di categoria euro 0, euro 1 o euro 2, immatricolati fino al 31 dicembre 1999, con autovetture nuove di categoria euro 4 o euro 5 che emettono non oltre 140 grammi di CO2 per chilometro oppure non oltre 130 grammi di CO2 per chilometro se alimentate a gasolio. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano detto importo quale credito d'imposta solo ai fini della compensazione di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Per consentire l'esercizio della prevista compensazione viene istituito il codice tributo 6812 denominato "Credito d'imposta per contributo alla sostituzione, attraverso la demolizione di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo, immatricolati come euro 0, euro 1 ed euro 2, con autovetture nuove immatricolate come euro 4 o euro 5, che emettono valori di CO2 al chilometro entro i limiti di quanto previsto dall'art. 1, c. 1, del d.l. 5/2009";
- comma 2 - contributo di euro 2.500, per la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione di veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettera c), d), f), g), ed m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di massa massima fino a 3.500 chilogrammi e di categoria euro 0, euro 1 o euro 2, immatricolati fino al 31 dicembre 1999, con veicoli nuovi di categoria euro 4 o euro 5, di cui all'articolo 54, comma 1, lettera c), d), f), g), ed m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano detto importo quale credito d'imposta solo ai fini della compensazione di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. A tal fine, si istituisce il codice tributo 6813 denominato "Credito d'imposta per contributo alla sostituzione, attraverso la demolizione, di veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettera c), d), f), g), ed m), del d. lgs 285/1992, di massa massima fino a 3.500 chilogrammi e di categoria euro 0, euro 1 o euro 2, con analoghi veicoli nuovi immatricolati come euro 4 o euro 5 - art. 1, c. 2, d.l. 5/2009, ";
- comma 3 - per l'acquisto di autovetture nuove di fabbrica ed omologate dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano, nonché mediante alimentazione elettrica ovvero ad idrogeno, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 228 e 229, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il contributo è aumentato di 1.500 euro nel caso in cui il veicolo acquistato, nell'alimentazione ivi considerata, abbia emissioni di CO2 non superiori a 120 grammi per chilometro. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano detto importo quale credito d'imposta solo ai fini della compensazione di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Al fine di consentire la fruizione del predetto credito d'imposta si istituisce il codice tributo 6814, denominato "Credito d'imposta per contributo all'acquisto di autovetture nuove di fabbrica ed omologate dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano, nonché mediante alimentazione elettrica ovvero ad idrogeno, che emettano valori di CO2 entro i limiti previsti dall'art. 1, c. 3, del d.l. 5/2009, ";
- comma 4 - per l'acquisto di veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di massa massima fino a 3.500 chilogrammi, di categoria euro 4 o euro 5, nuovi di fabbrica ed omologati dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 228 e 229 , della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il contributo è incrementato fino ad euro 4.000. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano detto importo quale credito d'imposta solo ai fini della compensazione di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. A tal fine, si istituisce il codice tributo 6815, denominato "Credito d'imposta per l'acquisto di veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di massa massima fino a 3.500 chilogrammi, di categoria "euro 4" o "euro 5", nuovi di fabbrica ed omologati dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano - art. 1, c. 4, d.l. 5/2009";
- comma 5 - in caso di acquisto di un motociclo fino a 400 c.c. di cilindrata nuovo di categoria "euro 3" con contestuale rottamazione di un motociclo o di un ciclomotore di categoria "euro 0" o "euro 1", realizzata attraverso la demolizione con le modalità indicate al comma 233 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è concesso un contributo di euro 500. Il venditore recupera gli importi anticipati al compratore tramite credito di imposta solo ai fini della compensazione di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per consentire l'esercizio della prevista compensazione viene istituito il codice tributo 6816, denominato "Credito d'imposta per l'acquisto, attraverso la rottamazione di un motociclo o di un ciclomotore di categoria euro 0 o euro 1, di un motociclo fino a 400 cc di cilindrata nuovo di categoria euro 3 - art. 1, c. 5, d.l. 5/2009".
Ai sensi del comma 6 dell'articolo 1 del suddetto decreto legge n. 5/2009 , i veicoli nuovi devono essere acquistati, anche in locazione finanziaria, con contratto stipulato tra venditore ed acquirente a decorrere dal 7 febbraio 2009 e fino al 31 dicembre 2009, purché immatricolati non oltre il 31 marzo 2010.
I codici tributo sono esposti nella sezione erario del modello F24 in corrispondenza degli importi indicati nella colonna "importi a credito compensati" nei casi di fruizione dei crediti d'imposta, o nella colonna "importi a debito versati" nei casi di ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 .
Nel campo "anno di riferimento" è indicato l'anno di acquisto, anche in locazione finanziaria, dei veicoli nuovi nel formato AAAA.