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INPS - Circolare 34 del 25.02.09 - Convenzione fra l’INPS e la Confederazione degli Imprenditori...

OGGETTO: Convenzione fra l’INPS e la Confederazione degli Imprenditori, dei Commercianti, degli Artigiani, delle Attività del Turismo e dei Servizi (CICAS), per la riscossione dei contributi associativi degli artigiani e commercianti, ai sensi della legge 4 giugno 1973, N. 311.
INPS
Circolare n. 34 del 25.02.2009

SOMMARIO: L’INPS assume il servizio di esazione delle quote associative che gli iscritti alla CICAS verseranno congiuntamente ai contributi obbligatori.

Il 21 novembre 2008, tra l’INPS e la CICAS è stata stipulata una convenzione, ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311, per la riscossione dei contributi associativi dovuti dagli artigiani e commercianti iscritti all’Associazione stessa, a mezzo del mod. F24.
Nel trasmettere, in allegato, il testo dell’atto convenzionale, si impartiscono, nel merito, le seguenti istruzioni:

1. La riscossione del contributo sarà effettuata congiuntamente alla riscossione dei contributi obbligatori con le modalità previste per gli stessi. Sull’avviso di pagamento, inviato ai contribuenti, l’Istituto indicherà l’ammontare del contributo associativo con la specifica dizione: “quota associativa CICAS”;
2. l’entità del rimborso spese, che la CICAS verserà all’ INPS per l’espletamento del servizio, è regolata dalla Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 39 del 5 febbraio 2002;
3. l’Associazione farà pervenire alla Sede Centrale – Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici i supporti telematici contenenti i dati identificativi degli associati per i quali chiede la riscossione delle deleghe, nonché i nominativi di coloro che hanno revocato l’adesione o hanno dichiarato di non voler pagare più la quota associativa;
4. la Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici renderà disponibili per le Strutture INPS territorialmente competenti, il contenuto dei supporti telematici affinché le stesse provvedano alla convalida delle deleghe dei singoli associati;
5. gli adempimenti relativi alla tenuta e alla definizione dei rapporti finanziari con la CICAS, saranno curati direttamente dalla Sede centrale – Direzione centrale bilanci e servizi fiscali;
6. la convenzione ha validità annuale. La richiesta di rinnovo, da parte della CICAS, dovrà pervenire all’Istituto, a mezzo di lettera raccomandata, entro il 30 settembre di ogni anno, cioè almeno tre mesi prima della scadenza.

Si precisa che la CICAS ha sede legale in Via Magenta, 5 – 00185 Roma.
Il C/C bancario sul quale verranno accreditati i contributi associativi, verrà comunicato con successivo messaggio.

Allegato N. 1 (in formato doc dal sito INPS)