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Agenzia Entrate - Risoluzione n. 48 del 24.02.09 - Art. 7 D.P.R 26 ottobre 1972, n. 633

Oggetto: Istanza di interpello - Art. 11, legge 27/7/2000, n. 212. Società Cooperativa ALFA. Art. 7 D.P.R 26 ottobre 1972, n. 633
Agenzia delle Entrate
Risoluzione n. 48 del 24.02.2009

Con l'istanza d'interpello di cui all'oggetto, concernente l'applicabilità dell'art. 7 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, è stato esposto il seguente

Quesito
La Società Cooperativa ALFA (di seguito, "ALFA") svolge attività di realizzazione di rassegne stampa, sia direttamente che per conto terzi, mediante la ricerca di articoli e la loro successiva raccolta digitalizzata.
L'attività della Cooperativa viene svolta interamente sulla rete da soci, dipendenti e collaboratori autonomi che operano direttamente dai propri alloggi, utilizzando attrezzature di loro proprietà (computers, licenze, scanners ed adeguata connessione telefonica alla rete). La Cooperativa, infatti, detiene solo la sede legale presso uno studio professionale, in cui viene tenuta l'amministrazione e la contabilità generale.
I predetti lavoratori interagiscono tra loro, con compiti ben definiti, e le informazioni prodotte vengono immesse ed elaborate "in hosting", ossia su un determinato spazio di un server, preso in locazione da terzi, e di cui hanno esclusivo accesso.
In particolare, la Cooperativa effettua la ricerca su commissione - sia sul Web, sia su riviste cartacee specializzate di lingua straniera - con specifico riguardo agli articoli di stampa degli Stati sui cui mercati il cliente ha collocato propri prodotti per i quali ha interesse a ricevere notizie.
Tali articoli di stampa sono successivamente scansionati dai diversi collaboratori, tradotti nelle lingue richieste, impacchettati digitalmente ed inviati telematicamente al Committente italiano.
Il lavoro "estero" è svolto da stranieri, in genere studenti, reperiti con annunci sulla rete e residenti in Paesi extracomunitari nei quali è possibile rintracciare le riviste locali necessarie. I collaboratori privati extra- UE sono pagati dalla Cooperativa in base al numero di battute degli articoli reperiti, sia se già digitalizzati - da loro scaricati direttamente dal Web - sia se cartacei - scansionati direttamente dalle riviste.
Gli importi dovuti sono liquidati dalla Cooperativa, tramite bonifico bancario internazionale, al raggiungimento di un certo importo.
La Società istante chiede di conoscere il corretto trattamento tributario ai fini IVA delle operazioni intrattenute con i propri collaboratori extra UE e se i relativi costi siano riconosciuti ai fini IRES.

Soluzione interpretativa prospettata dall'istante
La Società ritiene che dette prestazioni di servizi, eseguite da soggetti privati non comunitari, commissionati dalla Cooperativa stessa, poi utilizzate da clienti italiani e comunitari, siano da considerare territorialmente rilevanti nel Paese della committente Cooperativa.
Pertanto, le operazioni rientrerebbero nella disciplina dell'IVA italiana ai sensi dell'articolo 7 , quarto comma, lettera d), del D.P.R. n. 633 del 1972, con conseguente obbligo di assolvere gli adempimenti relativi all'autofatturazione, di cui all'articolo 17 , terzo comma, ultimo periodo, del citato D.P.R. n. 633 del 1972.
In tal modo la Cooperativa adempie agli obblighi della normativa IVA vedendosi altresì riconosciuto ai fini dell'IRES il costo sostenuto per i collaboratori extra-UE.

Parere della Direzione
In via preliminare si osserva che, secondo quanto previsto dall'art. 9 della Direttiva 2006/112/CE, è considerato soggetto passivo "chiunque esercita, in modo indipendente e in qualsiasi luogo, un'attività economica, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività" (art. 9 della Direttiva citata).
Il medesimo concetto è stato ripreso dagli artt. 4 e 5 del D.P.R. n. 633 del 1972, ove si precisa che ai fini IVA l'esercizio d'impresa, arte o professione è collegato con lo svolgimento delle stesse attività "per professione abituale, ancorché non esclusiva".
Pertanto, nella misura in cui determinate prestazioni di servizio siano rese nell'ambito di un'attività economica abituale, fanno sorgere in capo al prestatore la qualifica di soggetto passivo, inteso in modo ampio, indipendentemente da dove questi sia domiciliato o residente. In conseguenza di ciò, dette prestazioni risultano rilevanti ai fini IVA in Italia nella misura in cui si possa considerare realizzato anche il presupposto territoriale oltre a quelli soggettivo ed oggettivo.
Nella fattispecie in esame, l'attività dei collaboratori non residenti consiste nel fornire alla Cooperativa istante una raccolta di articoli specializzati, cartacei o via web, ricercati negli Stati esteri sui cui mercati i clienti hanno collocato prodotti sui quali hanno interesse a ricevere informazioni.
Gli articoli, successivamente scansionati e digitalizzati, sono tradotti nelle lingue richieste ed inviati telematicamente al soggetto istante, da parte dei prestatori residenti nei Paesi extracomunitari interessati.
Pertanto, benché l'attività si svolga essenzialmente sulla rete, la stessa non può considerarsi una prestazione di servizi di commercio elettronico, che, ai sensi dell'articolo 11 del Regolamento CE n. 1777/2005 del Consiglio del 17 ottobre 2005, si riscontra laddove la prestazione, fornita attraverso Internet, ha natura essenzialmente automatizzata, richiedendo un intervento umano minimo, ed è impossibile da garantire in assenza di tecnologia dell'informazione (cfr. Risoluzione Agenzia delle Entrate del 21/07/2008, n. 312 ).
E', infatti, evidente che la ricerca di articoli in materia specialistica e le successive traduzioni richiedono capacità professionali di notevole livello. Tali attività, successive alla mera raccolta informatizzata, sono imprescindibili per la fornitura completa della prestazione richiesta
Pertanto, la scrivente ritiene che le prestazioni rese alla società istante siano configurabili quali prestazioni di consulenza ed assistenza tecnica.
Infatti, secondo una consolidata prassi amministrativa, rientra nell'ambito della consulenza ed assistenza tecnica un'attività che comporta "valutazioni di ordine soggettivo, anche di alta specializzazione tecnica" (cfr. Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 122 del 12/08/2005).
Le predette prestazioni, ai sensi dell'art. 7 , quarto comma, lett. d) del D.P.R. n. 633 del 1972 sono territorialmente rilevanti in Italia se rese a soggetti domiciliati o residenti e siano utilizzate nella Comunità economica europea.
Ne consegue che, ai sensi del citato art. 17 , terzo comma, ultima frase, del D.P.R. n. 633 del 1972, le prestazioni in esame, sussistendo i presupposti anche soggettivi sopra illustrati, devono essere autofatturate dalla società istante.
Ai fini dell'IRES, infine, i costi sostenuti per i collaboratori extra-UE sono deducibili dal reddito qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 109 , comma 5, del TUIR.
Le Direzioni Regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dagli uffici.