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CIRCOLARE INPS N 20 DEL 17/02/09 DL 29/11/08 N 185 CONVERTITO CON MODIF. CON LEGGE 28/01/09 N 2

OGGETTO: Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni con Legge 28 gennaio 2009 n.2. - Comunicazioni Obbligatorie - Nuova modulistica semplificata. Importo dei contributi dovuti per l’anno 2009 per i lavoratori domestici. Chiarimenti
INPS
Circolare n. 20 del 17.02.2009

SOMMARIO: Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni con Legge 28 gennaio 2009 n.2. Presentazione all’INPS delle Comunicazioni Obbligatorie relative al lavoro domestico. Adozione della nuova modulistica semplificata. Periodo transitorio. Importo dei contributi e coefficienti di ripartizione per l’anno 2009. Chiarimenti.

Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni con Legge 28 gennaio 2009 n.2 Comunicazione Obbligatoria
L’art. 16 bis del Decreto Legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito con modificazioni dalla Legge 28 gennaio 2009 n. 2 , prevede - ai commi 11 e 12, in deroga alla normativa vigente - che i datori di lavoro domestico presentino all’INPS le comunicazioni di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga del rapporto di lavoro, assolvendo in tal modo agli obblighi previsti dall’art. 9 bis, Decreto Legge 1° ottobre 1996, convertito con modificazioni dalla Legge 28 novembre 1996, n° 608 ed agli obblighi previsti dall’art. 4 bis, comma 6, Decreto Legislativo 21 aprile 2000 n° 181 e successive modificazioni.
Pertanto, dal 29 gennaio 2009 la comunicazione inviata all’INPS e le eventuali altre informazioni richieste assumeranno efficacia anche nei confronti dei Servizi competenti del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nonché della Prefettura-ufficio territoriale del Governo.
Giova ricordare che, ai sensi delle norme vigenti, le comunicazioni debbono essere presentate o inviate:
- per l’assunzione, entro le ore 24 del giorno precedente, anche se festivo, a quello di instaurazione del rapporto di lavoro;
- per la trasformazione, la proroga e la cessazione, entro cinque giorni dall’evento.
A tal fine dovranno essere utilizzati i nuovi moduli che allegati alla presente circolare ne formano, insieme alle istruzioni di compilazione, parte integrante e sostanziale.
Per l’iscrizione e le eventuali variazioni il datore di lavoro domestico potrà, in modo semplificato :
- avvalersi del Conctat Center, al numero 803.164, fornendo telefonicamente i dati necessari;
- utilizzare l’apposita procedura INTERNET di compilazione e invio on-line disponibile sul sito internet dell’Istituto (www.inps.it);
- utilizzare il modulo cartaceo per la presentazione o l’invio alle sedi.
Quale data certa di comunicazione l’INPS assumerà quella risultante dalla procedura di validazione temporale attestante il luogo e l’ora in cui la comunicazione è stata ricevuta (art 1, comma 1, lettera K, decreto interministeriale 30.10.2007). In caso di invio della comunicazione di assunzione a mezzo del servizio postale farà fede la data di spedizione della raccomandata.
Nel caso in cui il datore di lavoro domestico intenda fare ricorso a prestazioni di lavoro di tipo accessorio – tipologia contrattuale introdotta dalla legge n. 30/2002, riformata dal decreto legge n. 112/2008 convertito dalla legge n. 133/2008, utilizzabile anche per il lavoro domestico - la prestazione sarà disciplinata attraverso la consegna dei c.d. voucher che contengono il valore retributivo e contributivo verso INPS ed INAIL. In questi casi non sarà quindi necessario procedere alla denuncia di assunzione secondo le modalità fin qui indicate.

Periodo transitorio
Al fine di evitare conseguenze sanzionatorie nei confronti dei datori di lavoro domestico che, successivamente al 29 gennaio 2009 e nelle more dell’emanazione delle disposizioni attuative avessero inviato le comunicazioni obbligatorie ai Servizi per l’impiego , si conferma che l’INPS ne riconoscerà l’efficacia fin dal momento della loro presentazione anche se trasmesse successivamente.

Importo dei contributi dovuti per lavoro domestico dal 1 gennaio al 31 dicembre 2009
L’ISTAT ha comunicato che la variazione percentuale verificatasi nell’indice dei prezzi al consumo, per le famiglie degli operai e degli impiegati, tra il periodo gennaio 2007-dicembre 2007 ed il periodo gennaio 2008-dicembre 2008 è risultata del 3, 2%. Di conseguenza sono state determinate le nuove fasce di retribuzione su cui calcolare i contributi dovuti per l’anno 2009 per i lavoratori domestici.
A decorrere dal 1° gennaio 2009, l’aliquota contributiva per i datori di lavoro domestico non soggetti al contributo CUAF, è aumentata di 0, 50 punti percentuali come previsto dall’art. 27, comma 2-bis, della legge 28 febbraio 1997, n. 30.
Restano in vigore gli esoneri previsti ex art. 120 legge 23 dicembre 2000, n. 388, aventi decorrenza 1/02/2001 e gli esoneri istituiti ex art. 1 commi 361 e 362 legge 23 dicembre 2005, n. 266, aventi decorrenza 1/01/2006, come indicato nella circolare n. 19 dell’8/02/2006.

Nella seguente tabella sono indicate le fasce di retribuzione aggiornate ed il relativo importo contributivo per l’anno 2009:

LAVORATORI ITALIANI E STRANIERI

RETRIBUZIONE ORARIA

IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO

Effettiva

Convenzionale

Comprensivo quota CUAF

Senza quota CUAF (1)

Fino a € 7, 17

€ 6, 36

1, 33 (0, 32) (2)

1, 33 (0, 32) (2)

Oltre € 7, 17
Fino a € 8, 75

€ 7, 17

1, 50 (0, 36) (2)

1, 50 (0, 36) (2)

Oltre €8, 75

€ 8, 75

1, 83 (0, 44) (2)

1, 83 (0, 44) (2)

Orario di lavoro
Superiore a 24 ore
settimanali

€ 4, 62

0, 97 (0, 23) (2)

0, 96 (0, 23) (2)



(1) Il contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi.
(2) La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore.

Coefficienti di ripartizione - Dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009
I coefficienti di ripartizione relativi ai lavoratori domestici sono indicati nella seguente tabella.

GESTIONE

LAVORATORI DOMESTICI CON CUAF

LAVORATORI DOMESTICI SENZA CUAF

ALIQUOTE

COEFFICIENTI

ALIQUOTE

COEFFICIENTI

F.P.L.D.

17, 4275%

0, 831068

16, 7075%

0, 820201

D.S. 2, 0325% 0, 096924 2, 1525% 0, 105670
C.U.A.F. 0, 0000% 0, 000000
MATERNITA’ 0, 0000% 0, 000000 0, 0000% 0, 000000
INAIL 1, 31% 0, 062470 1, 31% 0, 064310
Fondo garanzia tratt. fine rapporto 0, 20% 0, 009538 0, 20% 0, 009819
TOTALE 20, 9700% 1, 000000 20, 8700% 1, 000000


Nota
(1) In base all’art. 1, comma 769 , della Legge 26/12/2006, n. 296 (Finanziaria 2007), dal 1 gennaio 2007, l’aliquota contributiva di finanziamento per gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria è elevata dello 0, 30% per la quota a carico del lavoratore.
(2) In base alla Legge 23/12/2005, n. 266 (Finanziaria 2006) commi 361 e 362 , dal 1° gennaio 2006 ai datori di lavoro domestico tenuti al versamento della contribuzione per il finanziamento degli assegni per il nucleo familiare alla gestione ex articolo 24 della legge n. 88/1989 è riconosciuto un esonero del versamento dei seguenti contributi: CUAF (0, 48%), maternità (0, 24%) e disoccupazione (0, 28%).
(3) L’art. 120 della L. 23/12/2000, n. 388 riconosce ai datori di lavoro, a decorrere dal 1° febbraio 2001, un esonero dal versamento del contributo CUAF pari a 0, 8 punti percentuali (se il contributo CUAF è dovuto in misura superiore a 0, 8 p.p.) oppure pari a 0, 4 punti percentuali a valere sui versamenti di altri contributi sociali, prioritariamente sui contributi di maternità e disoccupazione (se il contributo CUAF è dovuto in misura inferiore a 0, 8 p.p.).
(4) L’art. 49 della L. 488/1999 dispone, dal 1° luglio 2000 al 31 dicembre 2001, una riduzione del contributo dell’indennità economica di maternità a carico dei datori di lavoro nella misura di 0, 20 punti percentuali. Tale riduzione resta confermata dall’ art. 43 della L. 28/12/2001 n. 488 (Legge finanziaria 2002).
(5) A seguito dell’art. 45 comma 3 del D.Lgs. n. 286/1998 (Testo Unico sull’immigrazione), a decorrere dal 1/01/2000, è soppresso il contributo dello 0, 50% a carico del lavoratore, destinato al Fondo di rimpatrio.
(6) A seguito dell’ art. 3, commi 1 e 3 della L. 23/12/1998 n. 448, a decorrere dal 1/1/2000 sono stati soppressi i contributi Enaoli e Tbc.
(7) In base al D.Lgs. 446/97, per effetto dell’introduzione dell’IRAP, a partire dal 1° gennaio 1998 il contributo TBC dell’1, 66% ed il contributo al S.S.N. del 10, 60% non sono più riscossi.
(8) In applicazione dell’ 27, comma 2-bis, della L. 28/02/1997, n. 30, l’aliquota contributiva per i datori di lavoro domestico non soggetti al contributo CUAF, subisce un incremento dello 0, 50 punti percentuali ogni due anni con inizio dal 1 gennaio 1997.

Chiarimenti
Ai sensi dell’art 1, 3° comma, della legge n° 1403 del 31 dicembre 1971, che disciplina l’obbligo assicurativo nel lavoro domestico, e della conseguente circolare INPS n° 1255 del 19 giugno 1972, parte 1°, paragrafo 3, l’esistenza di vincoli di parentela o affinità tra le parti di un contratto di lavoro domestico non esclude il rapporto di lavoro ed il conseguente obbligo assicurativo, purché il rapporto di lavoro sia provato. Non è invece ammesso, salvo l’eccezione indicata dalla norma, il rapporto di lavoro domestico tra coniugi.
Si precisa pertanto che la mancata comunicazione in ordine al rapporto di parentela intercorrente tra datore di lavoro e lavoratore non esclude che debba essere accertata la legittimità del rapporto di lavoro e, qualora se ne ravvisi la necessità, dovranno quindi essere disposte tutte le verifiche necessarie.
Si richiamano sulla materia le circolari n° 89 del 6 maggio 1989, n° 19 del 8 febbraio 2006 ed il messaggio n° 15451 del 12 giugno 2007.