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Agenzia delle Entrate Ris n 43 del 17/02/09 - applicabilità ai versamenti IRAP

Oggetto: Ravvedimento di cui all'articolo 13 del d lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 - applicabilità ai versamenti IRAP
Agenzia delle Entrate
Risoluzione n. 43 del 17.02.2009

Come è noto, l'articolo 13, comma 1, lettera a) del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 , come modificato dal DL n. 185 del 29 novembre 2008, dispone, nei confronti del contribuente che abbia omesso il versamento di un tributo o di un acconto, la riduzione della sanzione ad un dodicesimo (dal 30% al 2, 5%) se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della violazione.
Il successivo comma 2 dispone che il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
Con riferimento alle violazioni dell'obbligo di versamento in acconto o a saldo dell'IRAP il legislatore ha stabilito, con due successivi provvedimenti (art. 1 del decreto legge n. 106 del 17 giugno 2005, convertito con modificazioni dalla legge n. 156 del 31/07/2005; art. 1 del decreto legge 7 giugno 2006, n. 206 , convertito con modificazioni dalla legge n. 234 del 17/07/2006) che le disposizioni in materia di riduzione delle sanzioni previste dal citato articolo 13 non si applicano con riferimento alle violazioni dell'obbligo di versamento dell'IRAP:
1. a saldo relativamente al periodo d'imposta 2004;
2. in acconto o a saldo relativamente al periodo d'imposta 2005;
3. in acconto o a saldo relativamente al periodo d'imposta 2006.
Considerato che il legislatore non ha riproposto, con riferimento ai periodi d'imposta successivi al 2006 analoghe disposizioni, si precisa che l'istituto del ravvedimento operoso di cui al citato l'articolo 13, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 472 del 1997 trova applicazione con riferimento alle violazioni dell'obbligo di versamento in acconto o a saldo dell'IRAP relativo al periodo d'imposta 2007 ed ai seguenti.
Le Direzioni Regionali vigileranno affinché i principi enunciati nella presente risoluzione vengano applicati con uniformità.