Sei in: Articoli: RACCOLTA NORMATIVA 2009:

Agenzia delle Entrate Ris n 40 del 17/02/09 Capitalizzazione della pensione integrativa

Oggetto: Interpello ai sensi dell'articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 Capitalizzazione della pensione integrativa
Agenzia delle Entrate
Risoluzione n. 40 del 17.02.2009

Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione dell'articolo 23 , comma 2 del DPR n. 917 del 1986, è stato esposto il seguente

QUESITO
Con istanza diretta alla scrivente, il Sig. TIZIO fa presente di essere in quiescenza a far data dal 16 giugno 1996 e di essere residente in Germania dal 31 gennaio 2000.
L'istante fa altresì presente che il proprio trattamento pensionistico è costituito da una pensione INPS e da una pensione integrativa a carico del Fondo di previdenza complementare del .... Entrambi i trattamenti pensionistici sono attualmente sottoposti a tassazione esclusivamente nella Repubblica tedesca ai sensi dell'articolo 18 della vigente Convenzione contro le doppie imposizioni in vigore con la Repubblica tedesca ratificata con la legge 24 novembre 1992, n. 459.
Inoltre, il Sig. TIZIO evidenzia che vorrebbe capitalizzare la pensione integrativa secondo quanto stabilito dallo statuto del Fondo di previdenza complementare del ..., e trasformare così la pensione integrativa, attualmente corrisposta mensilmente, in una somma determinata forfetariamente e corrisposta in un'unica soluzione.
L'istante chiede di sapere in quale Stato deve essere sottoposto a tassazione la somma che il Fondo dovrebbe corrispondergli a seguito della predetta capitalizzazione.

SOLUZIONE PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE ISTANTE
Secondo il parere dell'istante, la capitalizzazione della pensione integrativa deve essere sottoposta allo stesso trattamento fiscale della pensione attualmente corrisposta.
Infatti, la capitalizzazione del trattamento pensionistico integrativo e la sua erogazione in un'unica soluzione costituisce un elemento di reddito avente eguale natura del trattamento pensionistico stesso.
Pertanto, secondo l'interpretazione dell'istante, la somma corrisposta in un'unica soluzione in luogo della pensione integrativa mensile deve essere sottoposta a tassazione nel Paese di residenza del percettore ossia nella Repubblica tedesca.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Il quesito in esame concerne l'individuazione dello Stato titolare della potestà impositiva sul capitale corrisposto in una unica soluzione da un Fondo di previdenza complementare a un soggetto che non è più fiscalmente residente in Italia.
Al fine di stabilire se la prestazione erogata dal Fondo aziendale del ... abbia rilevanza reddituale in Italia per un ex dipendente divenuto residente in Germania, occorre fare riferimento alla vigente convenzione bilaterale stipulata con questo Stato.
Negli articoli 15 e 18 della citata convenzione per evitare le doppie imposizioni fiscali sul reddito e sul patrimonio tra Italia e Germania sono indicati i criteri di ripartizione della potestà impositiva per la tassazione dei redditi di lavoro dipendente (articolo 15) e di pensione (articolo 18).
L'articolo 15, paragrafo 1, prevede la tassazione c.d. concorrente ossia prima nel Paese in cui è stata effettuata la prestazione e, successivamente, nel Paese di residenza del prestatore, che, al fine di eliminare la doppia imposizione, riconoscerà un credito d'imposta per le imposte pagate nel primo Stato. Infatti, secondo la citata norma convenzionale "... i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato".
L'articolo 18, invece, stabilisce una tassazione esclusiva nello Stato di residenza del percettore. Secondo quanto previsto dall'articolo 18 "... le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato".
Al riguardo, si ritiene che l'ambito di applicazione dell'articolo 18 delle convenzioni richiamate non include le prestazioni di previdenza integrativa corrisposte in unica soluzione. In assenza di espresse clausole convenzionali e tenuto conto che la previdenza integrativa non gode di un regime uniforme tra gli ordinamenti nazionali nè per quanto concerne la rilevanza sociale dell'istituto né per quanto concerne la disciplina giuridica e fiscale dello stesso, si deve concludere che la eterogeneità delle fattispecie non consente di ricondurre tale forma previdenziale ad un concetto unitario di prestazione, tassabile secondo il criterio generale di residenza del percettore, richiamato dall'articolo 18.
Si rileva che anche nell'ambito europeo, vengono adottati diverse modalità di tassazione, in quanto può essere prevista l'esenzione totale o parziale per i contributi o per i rendimenti o per entrambe le componenti, con conseguenti riflessi in materia di determinazione della base imponibile delle erogazioni, o, in alternativa può essere prevista l'esenzione delle stesse erogazioni, o possono essere ravvisate nella prestazione alcune componenti di reddito di capitale (vedere l'articolo 45 , comma 4-ter, del Tuir).
La scelta sulla tassazione risponde a valutazioni di politica fiscale proprie di ogni singolo Stato che, in ogni caso, considerano la previdenza integrativa come un fenomeno unitario. Da ciò emerge che individuare la tassazione dell'erogazione nel Paese di residenza comporta una rimessa per lo Stato che ha rinviato la tassazione dei contributi concedendo l'esenzione dalla tassazione degli stessi, senza che vi sia una necessaria reciprocità di trattamento nell'altro Stato contraente.
In relazione al caso in esame, si ritiene che l'indennità corrisposta in un'unica soluzione debba essere assimilabile ai redditi di lavoro dipendente in considerazione del particolare collegamento esistente con il datore di lavoro e con l'attività lavorativa svolta.
Peraltro, anche in relazione ad altri istituti, quali il TFR, l'Amministrazione finanziaria e la giurisprudenza hanno ritenuto che non si rende applicabile l'articolo 18 del modello di convenzione OCSE (vedere risoluzione 1 agosto 2008, n. 341 e Cassazione 21 novembre 1998, n. 11780) mettendo in evidenza come tali erogazioni abbiano natura di remunerazioni finali per l'attività lavorativa prestata.
In conclusione, in virtù dell'articolo 15 del Trattato tra l'Italia e la Germania, la somma erogata in questione deve essere assoggettata a tassazione in Italia in base alla quota parte di prestazione riferibile all'attività esercitata nel territorio dello Stato.
Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dagli uffici.