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INPS - Circolare 3 del 12.01.09 - legge 4 giugno 1973, n. 311. Istruzioni operative e contabili.

OGGETTO: Convenzione fra l’INPS e la Confederazione Europea delle Piccole Imprese - Unione coltivatori italiani (CEPI - UCI), per la riscossione dei contributi associativi degli artigiani e dei commercianti, ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti.
INPS
Circolare n. 3 del 12.01.2009

SOMMARIO: L’Istituto assume il servizio di esazione delle quote associative che gli iscritti alla CEPI-UCI verseranno congiuntamente ai contributi obbligatori.

In data 14 ottobre 2008 il Presidente dell’INPS, dott. Antonio Mastrapasqua, ha sottoscritto una convenzione con la Confederazione Europea delle Piccole Imprese – Unione coltivatori italiani (CEPI - UCI), per la riscossione delle quote associative dovute dagli artigiani e commercianti iscritti alla Confederazione.
Nel trasmettere, in allegato, il testo dell’atto convenzionale si impartiscono nel merito le seguenti istruzioni:

1- il contributo, annualmente stabilito dalla Confederazione indicata in oggetto, diversificato per provincia, è versato dagli associati a mezzo del mod. F 24, congiuntamente al versamento della contribuzione obbligatoria; la quota associativa sarà inserita nell’importo totale da versare;
2- a termini di convenzione, all’Istituto non fa carico alcun obbligo di esazione coattiva delle quote associative, né derivano responsabilità verso terzi dall’applicazione degli atti convenzionali;
3- l’entità del rimborso spese, che la CEPI-UCI verserà all’INPS per l’espletamento del servizio, è regolata dalla Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 39 del 5 febbraio 2002;
4- gli adempimenti relativi alla tenuta ed alla definizione dei rapporti finanziari con la CEPI-UCI, ivi compreso quanto stabilito al punto 3, saranno curati direttamente dalla Sede Centrale – Direzione Centrale Finanza, Contabilità e Bilancio;
5- la convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2009. La richiesta di rinnovo annuale da parte della CEPI-UCI dovrà pervenire all’Istituto, a mezzo di lettera raccomandata, entro il 30 settembre di ciascun anno, cioè almeno tre mesi prima della scadenza.
Si precisa che la CEPI- UCI ha sede in ROMA, c.a.p. 00186, Via in Lucina, 10.
I versamenti devono essere eseguiti sul conto corrente che verrà comunicato alle Strutture dell’Istituto con successivo messaggio.

Allegato 1

CONVENZIONE FRA L’INPS E LA CONFEDERAZIONE EUROPEA DELLE PICCOLE IMPRESE – UNIONE COLTIVATORI ITALIANI (CEPI-UCI), PER LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI ASSOCIATIVI DEGLI ARTIGIANI E DEI COMMERCIANTI, AI SENSI DELLA LEGGE 4 GIUGNO 1973, N. 311

L'anno 2008 il giorno 14 del mese di ottobre, in Roma, fra l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (che in seguito sarà denominato INPS) nella persona del Presidente, quale rappresentante legale, dott. Antonio Mastrapasqua e la Confederazione Europea delle Piccole Imprese – Unione coltivatori italiani (che in seguito sarà denominata CEPI - UCI), nella persona del Rappresentante legale Rolando Marciano;

visto:

- la determinazione n. 14 del 7 ottobre 2008;
- l'articolo unico della legge 4 giugno 1973, n. 311, con il quale si stabilisce che gli Istituti previdenziali in esso designati possono essere autorizzati dal Ministero del lavoro ad assumere il servizio di esazione dei contributi associativi dovuti dagli iscritti all’Associazione interessata;
- il D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003, in materia di protezione dei dati personali;
- il D. Lgs n. 241 del 9 luglio 1997, in materia di riscossione unificata di tributi e contributi;
- le note n. 15/IV/12480 del 12 settembre 2007 e n. 24/VII/0014791 dell’ 8 ottobre 2007, con le quali il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha autorizzato la stipula della convenzione stessa;
- che il servizio di esazione di cui sopra non interferisce con le attività istituzionali dell'Istituto,

si conviene quanto segue:

Art.1
Ai sensi della legge 4 giugno 1973, n.311, la CEPI-UCI affida all'INPS - che accetta - la riscossione dei contributi associativi che gli iscritti all’Associazione sono tenuti a versare. Detta esazione si riferisce agli associati per i quali sussiste l'obbligo delle assicurazioni I.V.S.

Art. 2
La riscossione del contributo associativo, di cui al precedente art.1, sarà effettuata dall'INPS unitamente alla riscossione dei contributi previdenziali in cifra fissa trimestrale, dovuti per legge dagli associati, con le stesse modalità e con la stessa periodicità previste dall'art.2, della legge 2 agosto 1990, n. 233 e successive modificazioni o integrazioni.
A tal fine, sull’avviso di pagamento dei contributi che l’Istituto invia ai contribuenti, sarà opportunamente evidenziato l’importo della quota associativa e l’Associazione destinataria della stessa.
E' escluso per l'INPS qualsiasi obbligo di esazione coattiva del contributo associativo stesso.

Art.3
L'ammontare in misura fissa capitaria, anche diversificato per Provincia, del contributo associativo di cui all’art.1 della presente convenzione, stabilito annualmente dalla CEPI-UCI sarà notificato all'INPS con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro il 30 novembre di ciascun anno.
Tale misura avrà decorrenza dal 1° gennaio successivo e non potrà essere modificata nel corso dell'anno.

Art.4
L'identificazione degli associati, di cui all’art.1 della presente convenzione, avverrà con le seguenti modalità.
L’Associazione presenterà alla Struttura periferica dell'INPS, in base al codice di avviamento postale, con apposito elenco in duplice copia (di cui una sarà restituita dalla Sede per ricevuta) - alle scadenze del 15 ottobre e 30 novembre dell'anno precedente e, per la parte residua, entro il 28 gennaio dell'anno stesso e per le sole posizioni contenute nei supporti magnetici di cui al comma ottavo che risultino abbinate dall'INPS- Direzione Generale - Direzione Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni – le deleghe alla riscossione delle quote associative sottoscritte dal singolo associato.
La sottoscrizione della delega sarà autenticata dall’ Organizzazione territoriale della CEPI-UCI, con firma del responsabile e con timbro dell'Organizzazione medesima.
I nominativi e le firme del legale rappresentante dell’Organizzazione territoriale, o di suoi delegati, dovranno essere depositati presso le Strutture territoriali INPS di competenza a cura della struttura locale della CEPI-UCI, ovvero degli uffici centrali dell’Associazione stessa.
La delega presentata dopo il 28 gennaio produrrà effetti per l'INPS a partire dall'anno successivo.
Nell'ipotesi che, nel corso di ciascun anno, pervengano all'INPS due o più deleghe alla riscossione per due o più Organizzazioni sindacali distinte, l'Istituto stesso non prenderà in considerazione nessuna di esse ai fini della riscossione.
Per la riscossione delle quote associative di ciascun anno, la CEPI-UCI, sotto la propria responsabilità, invierà all'INPS – Direzione Generale - Direzione Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni - che ne rilascerà ricevuta, alle date del 30 settembre e del 15 novembre dell'anno precedente e, per la parte residua, entro il 18 gennaio dell'anno stesso, i supporti magnetici contenenti i dati identificativi dei nuovi associati, nonché i nominativi per i quali sia intervenuta revoca della delega.
Tali supporti magnetici dovranno contenere l'identificazione della Struttura territoriale INPS competente, del Comune sede dell'Impresa, nonché:
- cognome e nome dell'associato;
- data di nascita;
- codice INPS e relativo controcodice, salvo che per le nuove iscrizioni;
- indirizzo e CAP, sede dell'Impresa dell'associato;
- ogni altro elemento ritenuto essenziale, di comune accordo fra le parti.
L'INPS – Direzione Generale - Direzione Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni - provvederà a rendere disponibili per le Strutture territoriali, il contenuto dei supporti magnetici, di cui al comma ottavo, affinché queste provvedano alla convalida delle deleghe dei singoli associati.
Entro cinque giorni dal ricevimento dei supporti magnetici, la Direzione Generale dell’INPS comunicherà alla CEPI-UCI i risultati dell'operazione di abbinamento fornendo, nel contempo, un supporto magnetico contenente i dati dei nominativi non abbinati.
L'INPS non assume responsabilità alcuna per tutti i casi in cui i supporti magnetici o le deleghe, di cui ai precedenti commi, non trovino corrispondenza con i dati dei propri archivi.

Art.5
Le parti riconoscono che il rapporto intercorre tra l'associato e la CEPI-UCI, ai sensi dello Statuto che l'assicurato ha dichiarato di accettare e che, conseguentemente, ogni eventuale comunicazione attinente al rapporto medesimo, ove si attivi ad istanza dell'associato, deve essere inoltrata alla Organizzazione competente.
Tuttavia, nel caso in cui l'INPS riceva comunicazione direttamente dall'associato della sua volontà di revocare la delega per la riscossione della quota associativa, la Struttura territoriale, entro tre mesi dal giorno in cui risulta pervenuta, procederà all’acquisizione della revoca stessa.
Conseguentemente, l’INPS non includerà la quota associativa nell’avviso di pagamento dei contributi previdenziali in cifra fissa trimestrale dovuti per l’esercizio successivo.

Art.6
L’INPS –Direzione Generale- entro il giorno 5 del mese successivo al termine previsto per il versamento della contribuzione in cifra fissa trimestrale dovuta per legge, corrisponderà alla CEPI-UCI un acconto determinato applicando all’importo complessivo delle quote associative, poste in riscossione per ciascuna emissione e per ciascuna Struttura territoriale, la percentuale derivante dal rapporto tra le riscossioni del complesso dei contributi previdenziali e associativi risultanti dal flusso finanziario della gestione di pertinenza, rilevati in occasione della precedente scadenza trimestrale elaborata e il totale degli stessi, posti in riscossione per ciascuna emissione; la percentuale sarà ridotta di due punti.
Gli acconti periodici saranno corrisposti al netto del rimborso spese e dell’IVA.
I rapporti finanziari verranno definiti, senza gravami di interessi, per ogni singola emissione, quando saranno state espletate le elaborazioni relative all’emissione medesima.
In occasione della definizione dei rapporti finanziari, l'INPS – Direzione Generale - trasmetterà all'Associazione un apposito rendiconto dal quale risulterà:
- l'ammontare delle quote associative riscosse;
- l'ammontare del rimborso spese e della relativa IVA, ivi compresi tutti gli oneri fiscali prescritti dalla normativa vigente, da calcolarsi secondo quanto previsto dall’articolo 8;
- gli acconti corrisposti per l'emissione contributiva in riferimento;
- l’eventuale conguaglio a saldo.
Contemporaneamente all'invio di detto rendiconto, l'INPS provvederà a versare il relativo conguaglio.
Entro il mese successivo a quello di rendicontazione, l'INPS - Direzione Generale – Direzione Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni – fornirà alla CEPI-UCI l’elenco, su tabulato o su supporto magnetico, degli associati cui si riferiscono gli importi riscossi per l’emissione medesima.

Art.7
Entro il 31 marzo di ciascun anno l'INPS trasmetterà alla CEPI-UCI un prospetto nel quale sarà evidenziata la situazione finanziaria con l’Associazione medesima, afferente le emissioni contributive per le quali non è stata ancora ultimata l'acquisizione dei versamenti effettuati e dalla quale risulterà per ogni singola emissione:
- l'importo annuo;
- gli acconti versati;
- l'ammontare delle quote associative riscosse, suddivise per ciascuna emissione.

Art.8
La CEPI-UCI si impegna a corrispondere all’Istituto, fin dalla stipula della convenzione, gli importi che saranno determinati a seguito della revisione dei costi. Attualmente i costi in vigore sono quelli previsti dalla delibera del C.d.A. n.39 del 5 febbraio 2002, cioè:
- Gestione delega singolo Mod. F24: € 0.10
- Ricezione convalida nuova delega: € 1.18
- Annullamento delega con riemissione dei Modd. F24: € 9.99
E' a carico della CEPI-UCI, oltre alle spese, ogni altro onere, anche fiscale, inerente alla presente convenzione. In particolare, verrà messo a carico dell’Associazione qualsiasi costo imputato dall’Agenzia delle Entrate all’INPS, sulla base di quanto previsto dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, art. 2 commi 16 e 17, per la riscossione delle quote associative, mediante l’utilizzo dell’ F24.
L’Associazione si impegna ad accettare, senza riserva, le decisioni di cui ai precedenti commi del presente articolo.

Art. 9
L'INPS è esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti dei titolari di impresa associati alla CEPI-UCI, anche nel caso di contestazione della loro inclusione negli elenchi di cui all’articolo 4 della presente convenzione.
I rapporti conseguenti, ivi compresi quelli relativi alla eventuale restituzione delle somme versate per contributi associativi, si instaureranno direttamente tra le strutture provinciali della CEPI-UCI e gli associati interessati.
L’Associazione dichiara, inoltre, che l'INPS è in ogni caso sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità verso i terzi, comunque o verso chicchessia, derivante dall'applicazione della presente convenzione.

Art.10
Atteso l'impegno che comporta la gestione della presente convenzione, l'INPS si riserva di valutare, dopo un congruo lasso di tempo dalla sua entrata in vigore, la consistenza associativa dell’Associazione stipulante in relazione al flusso complessivo delle deleghe, al fine di esaminare se la proroga della convenzione stessa sia compatibile con il perseguimento dei propri fini istituzionali.

Art.11
La presente convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2009. La richiesta di rinnovo annuale da parte della CEPI-UCI, dovrà pervenire all’Istituto, a mezzo di lettera raccomandata, entro il 30 settembre di ciascun anno, cioè almeno tre mesi prima della scadenza.


Letto, ritenuto conforme all’intendimento delle parti e sottoscritto:

IL PRESIDENTE DELL’INPS IL PRESIDENTE DELLA CEPI-UCI
Dott. Antonio Mastrapasqua Rolando Marciano