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D.P. Consiglio Ministri 10.12.08 - Specifiche tecniche del formato elettronico elaborabile (XBRL)

Specifiche tecniche del formato elettronico elaborabile (XBRL) per la presentazione dei bilanci di esercizio e consolidati e di altri atti al registro delle imprese.
Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 dicembre 2008
(G.U. n. 304 del 31.12.2008)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(Visto ...)
Decreta:

Art. 1. Oggetto
1. In attuazione dell'art. 37 , comma 21-bis, del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248 , il presente decreto stabilisce le specifiche tecniche del formato elettronico elaborabile per la presentazione dei bilanci di esercizio e consolidati e degli altri atti al registro delle imprese individuando, in fase di prima applicazione, i documenti e i soggetti per i quali vige tale obbligo.

Art. 2. Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intendono per:
a) «decreto della modulistica del registro imprese», il decreto dirigenziale del Ministero dello sviluppo economico del 6 febbraio 2008;
b) «distinta della modulistica del registro imprese», il documento informatico indicato con il termine «distinta» nel decreto della modulistica del registro delle imprese;
c) «W3C» , World Wide Web Consortium, il Consorzio internazionale per la promozione degli standard tecnici sulla rete Internet;
d) «XML», eXtensible Markup Language, il linguaggio basato sull'utilizzo di elementi (tag) per creare documenti informatici strutturati, in base alle specifiche definite dal W3C;
e) «Schema XML», il documento XML che definisce la struttura di documenti XML elencando gli elementi (nome, tipo di dato, attributi), l'ordine e la gerarchia in cui devono essere rappresentati, in base alle specifiche definite dal W3C;
f) «XBRL», il linguaggio informatico basato su XML che definisce lo standard internazionale per la reportistica finanziaria, promosso dal consorzio XBRL;
g) «PDF», «Portable Document Format», il linguaggio informatico per la definizione di documenti elettronici, come definito dalle specifiche regolate dallo standard pubblico «ISO 32000, Document management - Portable document format - PDF 1.7»;
h) «PDF/A», la definizione della parte delle specifiche PDF regolate dallo standard pubblico «ISO 19005-1, Document management - Electronic document file format for long-term preservation - Part 1: Use of PDF 1.4 (PDF/A-1)»;
i) «Consorzio XBRL», l'organizzazione internazionale a cui partecipano istituzioni e imprese con lo scopo di emanare le specifiche tecniche XBRL e promuoverne l'uso (XBRL International Consortium);
j) «Associazione XBRL Italia», l'associazione a cui partecipano istituzioni, ordini professionali e associazioni imprenditoriali che ha lo scopo di favorire il processo di standardizzazione e di ammodernamento della comunicazione finanziaria, agevolandone la gestione sia nella fase di definizione dei contenuti sia in quella dello scambio e della elaborazione della stessa;
k) «firma digitale», come definita dal Codice dell'amministrazione digitale approvato con decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche (d'ora in poi «Codice») e dalle relative regole tecniche;
l) «validazione temporale», la validazione temporale come definita dal Codice e dalle relative regole tecniche;
m) «Sito XBRL», il sito internet indicato dal Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) per la pubblicazione delle specifiche tecniche del formato XBRL nella versione italiana;
n) «specifiche XBRL italiane», le regole tecniche del formato XBRL nella versione italiana pubblicate nel sito XBRL;
o) «IAS/IFRS», i principi contabili internazionali definiti dall'International Accounting Standards Board, e le relative interpretazioni ufficiali formulate dall'International Financial Reporting Interpretation Commitee, adottati secondo la procedura di omologazione di cui all'art. 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali;
p) «OIC», la fondazione Organismo Italiano di Contabilità (OIC) a cui partecipano associazioni imprenditoriali, ordini professionali, associazioni degli utilizzatori, società di gestione dei mercati regolamentati e istituzioni e che nello svolgimento della sua attività cura la predisposizione dei principi contabili nazionali.

Art. 3. Decorrenza e soggetti obbligati
1. L'obbligo di adottare le modalità di presentazione nel formato elettronico elaborabile si applica ai bilanci e ai relativi allegati riferiti all'esercizio in corso al 31 marzo 2008 per le imprese che chiudano l'esercizio successivamente alla pubblicazione sul sito XBRL delle specifiche di cui all'art. 5, comma 1.
2. In fase di prima applicazione, l'obbligo di cui al comma 1 non decorre dalla data ivi indicata:
a) per le società di capitali quotate in mercati regolamentati;
b) per le società anche non quotate che redigono i bilanci di esercizio o consolidato in conformità ai principi contabili internazionali, per le società esercenti attività di assicurazione e riassicurazione di cui all'art. 1 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e per le altre tenute a redigere i bilanci secondo il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87;
c) per le società controllate e le società incluse nel bilancio consolidato redatto dalle società di cui alle lettere a) e b).
3. In fase di prima applicazione, l'obbligo di cui al comma 1 si ritiene assolto con il deposito nel registro delle imprese, unitamente al bilancio di esercizio, e consolidato ove redatto, completi e nel formato usuale, delle tabelle del conto economico e dello stato patrimoniale compilate secondo lo standard XBRL, sulla base delle specifiche tecniche pubblicate dall'Associazione XBRL Italia sul Sito XBRL, sentito il parere dell'OIC.

Art. 4. Presentazione al registro delle imprese
1. Per gli adempimenti necessari all'attuazione di quanto previsto dall'art. 37 , comma 21-bis del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 , l'interessato presenta all'ufficio del registro delle imprese un'istanza telematica o su supporto informatico, sottoscritta con firma digitale, con le modalità previste dal decreto ministeriale sulla modulistica del registro delle imprese, allegando i documenti informatici definiti nei successivi articoli.

Art. 5. Formato dei bilanci d'esercizio e consolidati
1. Il bilancio in formato elaborabile per il deposito presso il registro delle imprese è costituito dal documento informatico contenente le informazioni previste dalla normativa vigente secondo le specifiche XBRL italiane, con i relativi aggiornamenti, che saranno resi disponibili sul sito XBRL. Fanno parte del bilancio in formato elaborabile anche i documenti richiesti da normative di settore o da principi contabili internazionali.
2. Il bilancio elaborabile si allega all'istanza di cui all'art. 4, compilata come previsto per il deposito del bilancio.
3. La distinta della modulistica del registro delle imprese riporta la rappresentazione a stampa del contenuto del bilancio in formato elaborabile.
4. A partire dalle date di disponibilità sul sito XBRL delle tassonomie dei documenti che compongono il bilancio, il formato elaborabile di quest'ultimo costituisce il documento destinato alla pubblicazione nel registro delle imprese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 581 del 1995.
5. Nel caso in cui le tassonomie previste dalle specifiche XBRL italiane non siano disponibili o sufficienti a rappresentare il bilancio approvato dalla società secondo i principi della chiarezza, correttezza e verità, ai fini della pubblicazione nel registro delle imprese l'interessato allega all'istanza di cui all'art. 4 e al bilancio elaborabile un ulteriore documento informatico contenente il bilancio approvato, in formato PDF/A senza immagini ottenute dalla scansione di documenti cartacei.
6. Le date di cui al comma 4 sono comunicate dal CNIPA al Ministero dello sviluppo economico, il quale provvede a renderle pubbliche mediante apposito avviso da inserire nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Art. 6. Formato degli atti diversi dal bilancio
1. Gli altri atti in formato elaborabile per i quali sussiste l'obbligo di deposito presso il registro delle imprese sono rappresentati come documenti informatici redatti secondo le specifiche XML definite dal CNIPA, sentiti il Ministero dello sviluppo economico, l'Agenzia delle entrate, i competenti ordini professionali, l'Unioncamere e l'Associazione XBRL Italia.
2. Gli atti elaborabili si allegano all'istanza d'iscrizione al registro delle imprese di cui all'art. 4 e costituiscono i documenti destinati alla pubblicazione nell'archivio degli atti del registro delle imprese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 581 del 1995.
3. Nelle more della definizione delle specifiche di cui al comma 1, l'interessato allega all'istanza di cui all'art. 4 un documento informatico in formato PDF/A con il contenuto dell'atto, anche senza immagini ottenute dalla scansione di documenti cartacei.
4. Le date in cui si renderanno disponibili le specifiche XML di cui comma 1 sono comunicate dal CNIPA al Ministero dello sviluppo economico, il quale provvede a renderle pubbliche mediante avviso da inserire nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Art. 7. Controlli dell'ufficio del registro delle imprese
1. La conformità dei documenti elettronici elaborabili alle presenti regole tecniche è verificata dall'ufficio del registro delle imprese al momento dell'assegnazione del numero di protocollo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 581 del 1995.
2. Qualora le istanze non siano conformi, l'ufficio del registro richiede all'interessato la regolarizzazione, assegnando un congruo termine per l'adempimento. Ove il termine non sia rispettato, l'ufficio respinge l'istanza.