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Agenzia Entrate-Ris n. 450 del 24/11/08-Modalità di applicazione dell'art 159 D.P.R.30/05/02 n.115

Oggetto: Istanza di interpello - ART.11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Modalità di applicazione dell'articolo 159 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia)
Agenzia delle Entrate
Risoluzione n. 450 del 21.11.2008

Con istanza di interpello n. 954-571/2008, presentata ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212 , è stato esposto il seguente

Quesito
L'Università degli Studi di ... riferisce che è stata convenuta, unitamente ai Ministeri dell'Università e della Ricerca scientifica, della Sanità e del Tesoro, in un giudizio conclusosi con sentenza del Tribunale di ..., n..., depositata il ... 2005, con la quale è stata disposta, tra l'altro, la compensazione delle spese di giudizio.
Per la registrazione di tale sentenza il competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate, liquidava a carico dell'interpellante l'intera imposta di registro dovuta.
Considerato che la sentenza di cui sopra disponeva la compensazione delle spese giudiziali, al caso di specie risulta applicabile l'articolo 159 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), il quale prevede la prenotazione a debito a favore delle amministrazioni statali (nella fattispecie, i Ministeri) per la metà o per la quota di compensazione, mentre la rimanente metà o quota dell'imposta di registro stabilita dall'Autorità Giudiziaria dell'imposta di registro è pagata dall'altra parte (nella fattispecie, Università degli Studi di ...).
L'interpellante chiede se possa essere riliquidata l'imposta dovuta, previo scomputo di quanto prenotato a debito nei confronti delle amministrazioni statali, ovvero se si debba procedere al recupero nei confronti dell'altra parte privata della metà dell'imposta richiesta.

Soluzione interpretativa prospettata dall'istante
L'interpellante, in relazione alla fattispecie prospettata, ritiene che il citato articolo 159 del dPR n. 115 del 2002, disponendo che il recupero dell'imposta debba avvenire esclusivamente per la parte rimanente rispetto a quella per la quale vi è prenotazione a debito, consenta di ottenere una riliquidazione dell'imposta a suo carico, mediante lo scorporo della quota imputabile ai Ministeri.

Parere della Direzione
In relazione al quesito prospettato va preliminarmente rilevato che l'articolo 16 del Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (di seguito TUR) stabilisce che la registrazione della sentenza è eseguita "...previo pagamento dell'imposta liquidata dall'ufficio, ...".
Tale principio va interpretato in modo sistematico con quello recato dall'articolo 57 , comma 1 del TUR (principio generale di solidarietà passiva nel pagamento dell'imposta di registro) in forza del quale "Oltre ai pubblici ufficiali, che hanno redatto, ricevuto o autenticato l'atto, e ai soggetti nel cui interesse fu richiesta la registrazione, sono solidalmente obbligati al pagamento dell'imposta le parti contraenti, le parti in causa...".
Nelle ipotesi in cui una delle parti processuali sia un'amministrazione dello Stato, l'articolo 59 , comma 1 del TUR, dispone che: "Si registrano a debito, cioè senza contemporaneo pagamento delle imposte dovute: a) le sentenze, i provvedimenti e gli atti che occorrono nei procedimenti contenziosi nei quali sono interessate le amministrazioni dello Stato...".
Le predette norme fiscali vanno coordinate con quelle dettate dal Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, approvato con dPR 30 maggio 2002, n. 115, il quale, al primo comma dell'articolo 158, stabilisce che "Nel processo in cui è parte l'amministrazione pubblica sono prenotati a debito, se a carico dell'amministrazione: a) il contributo unificato nel processo civile e amministrativo; b) l'imposta di bollo nel processo contabile e tributario; c) l'imposta di registro ai sensi dell'articolo 59, comma 1 lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nel processo civile e amministrativo; d) l'imposta ipotecaria e catastale ai sensi dell'articolo 16, comma 1 lettera e), del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347; e) le spese forfettizzate per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile (...)".
Inoltre, nel caso in cui la sentenza disponga la compensazione delle spese di giudizio, il successivo articolo 159 del predetto Testo Unico prevede che "...se la registrazione è chiesta dall'amministrazione, l'imposta di registro della sentenza è prenotata a debito, per la metà o per la quota di compensazione, ed è pagata per il rimanente dall'altra parte; se la registrazione è chiesta dalla parte diversa dall'amministrazione, nel proprio interesse o per uno degli usi previsti dalla legge, l'imposta di registro della sentenza è pagata per intero dalla stessa parte".
Alla luce del complessivo quadro normativo sopra esposto si evince che nell'ipotesi di compensazione delle spese giudiziarie, qualora la registrazione sia stata richiesta da un'amministrazione statale, l'imposta di registro è prenotata a debito per la metà o per la quota di compensazione, mentre il residuo dell'imposta dovuta va corrisposta dall'altra parte processuale.
Atteso ciò, qualora la parte privata non si attivi spontaneamente per il pagamento della propria quota di imposta di registro, il competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate procede alla liquidazione dell'imposta dovuta, previa sospensione della registrazione della stessa sentenza, la quale verrà restituita al cancelliere o al segretario con l'annotazione dell'avvio della fase di liquidazione dell'imposta nei confronti della parte privata.
Nella differente ipotesi in cui la registrazione dell'atto processuale venga richiesta dalla parte diversa dall'amministrazione statale ovvero non venga richiesta da nessuna delle parti processuali, l'imposta dovuta è pagata interamente dalla parte privata.
In definitiva, dal combinato disposto degli articoli 57 del TUR e 159 del dPR n. 115 del 2002, con riferimento al caso in esame, nel condividere il parere espresso dalla Direzione Regionale, si ritiene che il principio di solidarietà passiva rileva soltanto per le parti processuali diverse dalle amministrazioni statali e limitatamente alla quota di imposta.
Ne consegue che l'avviso di liquidazione debba
- riguardare l'intera imposta dovuta per la registrazione della sentenza, qualora l'amministrazione statale non si attivi per la registrazione della sentenza (in tal caso, per l'intera imposta e nei soli riguardi delle parti private si applica il principio di solidarietà passiva);
- riguardare la quota d'imposta residuale rispetto a quella prenotata a debito dell'amministrazione dello Stato a seguito della richiesta di registrazione da parte di quest'ultima.
In tal caso il principio di solidarietà passiva rileva esclusivamente per la quota d'imposta dovuta dalle parti private del processo e limitatamente alle stesse.
Per completezza si rileva che resta salva la facoltà, in capo al coobbligato che ha adempiuto, di esercitare, nei confronti dei condebitori solidali l'azione di regresso di cui all'articolo 2055 del codice civile.
Le Direzioni Regionali vigileranno affinché i principi enunciati nella presente risoluzione vengano applicati con uniformità.