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COLLABORAZIONI A PROGETTO

DIFFERENZE TRA COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA E LAVORO DIPENDENTE Tra il rapporto di lavoro dipendente e la collaborazione coordinata e continuativa non esistono dei confini ben delineati: in generale si ritiene che quest'ultima sia ammessa quando il lavoratore gode di ampia autonomia nella prestazione, non è soggetto a un controllo costante da parte del committente e non è tenuto al rispetto di un orario di lavoro.

ESCLUSIONE DI UN ORARIO DI LAVORO La circolare del Ministero del Lavoro n. 17 del 14/06/2006, ammettendo per i call center le collaborazioni a progetto solo se riferite a telefonate in uscita (ad esempio per promozione vendite), ma identificando nel lavoro dipendente gli incarichi per rispondere a telefonate in entrata, ha confermato l'importanza del requisito dell?orario di lavoro per identificare la natura di un rapporto di prestazione d'opera. E' quindi da escludere l'esistenza di una collaborazione coordinata e continuativa quando le mansioni da svolgere richiedano l'osservanza di un orario di lavoro (es. lavori di segreteria) salvo casi particolari dove, anche in presenza di un orario da rispettare, è indiscutibile l'autonomia operativa del collaboratore (es. alcune forme di insegnamento).

CONTRATTO A PROGETTO La Legge 30 del 2003 (riforma Biagi) ha limitato le collaborazioni in questione a quelle riferite a un progetto specifico, determinato nel tempo, ciò con data di scadenza già fissata all'inizio, o determinabile nel tempo, ad esempio con la cessazione all'avvenuta realizzazione di un'opera.Non sono tuttavia vincolate all'esistenza di un progetto le collaborazioni rese da: componenti di organi di amministrazione e controllo di società; percipienti la pensione di vecchiaia; iscritti ad albi professionali per le prestazioni connesse; prestatori di lavoro occasionale; agenti e rappresentanti di commercio; partecipanti a collegi e commissioni; prestatori di lavoro a favore degli organismi sportivi dilettantistici previsti dall'art. 90 della Legge 289 del 2002.

PROROGHE DEL CONTRATTO A PROGETTO Non sono previste regole per le proroghe ai contratti a progetto, per cui si ritiene che possano essere pattuite, semprechè ne ricorrano i presupposti (es. mancata realizzazione di un'opera nei tempi previsti).

CONSEGUENZE PER INVALIDITA' DEL CONTRATTO L'accertamento della invalidità del contratto a progetto e quindi il riconoscimento di un rapporto di lavoro dipendente, a seguito contestazione di un organo ispettivo o di denuncia del lavoratore, possono avere conseguenze pesanti poiché, oltre a pagare le differenze contributive con relative sanzioni, si potrebbe essere obbligati a riconoscere differenze retributive per compensi inferiori ai minimi contrattuali, il Trattamento di Fine Rapporto, le ferie e i permessi maturati, nonché la trasformazione del rapporto in un rapporto a tempo indeterminato.

CERTIFICAZIONE DEL CONTRATTO Considerato che in molti casi potrebbe essere difficile stabilire l'effettiva natura di un rapporto di lavoro, la Legge n. 30 del 2003 (riforma Biagi) ha disposto l?istituzione di apposite commissioni alle quali il committente può rivolgersi per farsi certificare la genuinità di un contratto a progetto. Tali commissioni, ricevuta la richiesta di certificazione, devono convocare le parti (committente e collaboratore) entro 30, al fine di interrogarli e quindi convalidare il contratto, eventualmente con opportune rettifiche, oppure respingerlo. Salvo lìautorizzazione del presidente della commissione per comprovati motivi, le due parti interessate non possono farsi rappresentare da terzi; possono solo farsi assistere dalle rispettive organizzazioni sindacali o da un professionista autorizzato.

CONVENIENZA DELLA CERTIFICAZIONE La certificazione dei contratti a progetto non è obbligatoria, tuttavia è assolutamente consigliabile chiederla per cautelarsi da contestazioni, a meno che non ci sia certezza circa l'autonomia operativa del collaboratore e l'esistenza del progetto. Tenuto conto, inoltre, del limite di tempo previsto per la convocazione delle parti, è opportuno inoltrare la relativa richiesta almeno 30 giorni prima dell'inizio della collaborazione.

TRASFERTE E RIMBORSI SPESE Per le indennità di trasferta e i rimborsi spese dei collaboratori sono previste le stesse esenzioni contributive e fiscali dei lavoratori dipendenti. I viaggi tra l'abitazione e la sede del committente sono considerati trasferta solo se il lavoro viene prestato dal collaboratore presso la sua abitazione e se ciò risulta dal contratto stipulato.

BUONI MENSA Anche ai collaboratori è possibile riconoscere i buoni mensa, con gli stessi limiti di esenzione fiscale e contributiva previsti per i lavoratori dipendenti.

ISCRIZIONE DEL COLLABORATORE ALL?INPS L'iscrizione all'INPS è a carico del collaboratore e non del committente e può essere richiesta anche tramite il sito www.inps.it, nella sezione SERVIZI ON LINE. La mancata o ritardata iscrizione non comporta sanzioni o conseguenze pratiche; solo in caso di domanda di prestazioni all'INPS il collaboratore dovrà produrre la ricevuta di iscrizione, che comunque potrà effettuare immediatamente prima di presentare all'Istituto la domanda stessa.

MALATTIA E INFORTUNIO SUL LAVORO Per la malattia è prevista una indennità solo in caso di ricovero ospedaliero, che viene corrisposta direttamente dall?INPS su richiesta del collaboratore. Per l'infortunio sul lavoro è prevista una indennità che viene corrisposta direttamente dall'INAIL a seguito denuncia dell'evento da parte del committente. In ambedue i casi il committente può recedere dal contratto se viene a mancare la prestazione di lavoro: per un periodo superiore a 1/6 della durata stabilita dal contratto stesso; per un periodo superiore a 30 giorni se nel contratto non è stata stabilita una data esatta di scadenza. La collaboratrice può chiedere all'INPS il pagamento di una indennità di maternità a condizione che: non sia iscritta ad altre forme previdenziali obbligatorie; non sia pensionata; nei 12 mesi precedenti i due anteriori alla data del parto risultino coperti da contribuzione almeno tre mesi. A differenza delle lavoratrici dipendenti, inoltre, la collaboratrice in gravidanza non ha l?obbligo di astenersi dal lavoro, per cui può percepire la suddetta indennità anche continuando a prestare la sua opera.

ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE Al collaboratore spettano gli Assegni Nucleo Familiare nella stessa misura e alle stesse condizioni previste per i lavoratori dipendenti, con la differenza che egli deve presentare la domanda all'INPS, in quanto è l'Istituto, e non il committente, che provvede alla loro erogazione.

MANCATO VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI A differenza del lavoro dipendente, l?INPS eroga ai collaboratori le prestazioni previste (pensione, indennità malattia e maternità, assegni nucleo familiare) solo se, oltre ad inoltrare le denuncie periodiche, il committente ha anche provveduto al pagamento dei relativi contributi.