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APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

TIPI DI APPRENDISTATO : La riforma Biagi ha previsto 3 tipi di apprendistato: A) per diritto-dovere di istruzione e formazione, B) professionalizzante, C) per acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione; quello che più interessa i datori di lavoro è l’apprendistato professionalizzante.

NATURA DEL RAPPORTO : Si tratta di un rapporto nel quale il datore di lavoro si impegna a formare un giovane, con diritto ad utilizzare le sue prestazioni;

AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE : Per tutta la durata dell’apprendistato i contributi INPS ammontano ad importi esigui (per il 2005 euro 2, 94 settimanali); in caso inoltre di trasformazione del rapporto a tempo indeterminato tale agevolazione compete per ulteriori 12 mesi.

RETRIBUZIONE MINIMA : Salvo condizioni di miglior favore previste dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro per tutta la durata dell’apprendistato il giovane può essere inquadrato a 2 livelli inferiori rispetto a quello della qualifica da conseguire.

LIMITI DI ETA’ : Per l’apprendistato professionalizzante è prevista, all’atto dell’assunzione, un’età minima di 18 anni (17 per lavoratori già in possesso di qualifica professionale) e un’età massima di 29 anni (nel senso di 30 anni non ancora compiuti).

LIMITI NUMERICI : Si possono avere alle dipendenze tanti apprendisti quanti sono i lavoratori qualificati o specializzati, tuttavia se questi ultimi mancano o sono in numero non superiore a tre, il datore di lavoro può occupare contemporaneamente fino a tre apprendisti.
Per le aziende artigiane è previsto un limite numerico superiore.

PERIODO DI PROVA : La durata del periodo di prova è prevista dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, comunque non può superare i due mesi di calendario.

STRAORDINARI : L’apprendista può prestare lavoro oltre l’orario contrattuale, nei limiti previsti per i lavoratori qualificati.

OBBLIGO DI FORMAZIONE : Nell’apprendistato professionalizzante il lavoratore dovrà seguire appositi corsi per il numero di ore annue stabilite dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, comunque non inferiore a 120; durante i corsi gli spetterà la normale retribuzione.

DURATA DEL CONTRATTO : La durata dell’apprendistato è stabilita dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e comunque deve essere compresa tra 24 mesi e 72 mesi.

RISOLUZIONE DEL RAPPORTO : Al termine del periodo previsto il datore di lavoro può risolvere il rapporto di lavoro, comunicandolo però all’apprendista con il preavviso previsto dal Contratto Nazionale di Lavoro.

APPRENDISTATO RIPETUTO : E’ ammessa l’assunzione come apprendisti di giovani che già hanno fatto tale esperienza presso altri datori di lavoro, tuttavia, se la precedente formazione riguardava mansioni analoghe, il periodo di apprendistato andrà ridotto ai mesi mancanti per terminare la formazione.