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CONTRATTO DI INSERIMENTO

NATURA DEL RAPPORTO il Contratto di Inserimento è stato introdotto dalla Riforma Biagi e ha lo scopo di favorire l'integrazione dei lavoratori alle esigenze aziendali attraverso modalità di adattamento al contesto lavorativo, nonché ai relativi processi produttivi.

REQUISITI DEI DATORI DI LAVORO possono stipulare Contratti di Inserimento:
• enti pubblici economici, imprese e loro consorzi
• gruppi di imprese
• associazioni professionali, socio-culturali e sportive
• fondazioni
• enti di ricerca pubblici e privati
• organizzazioni e associazioni di categoria
il Contratto non è quindi ammesso per gli studi professionali

REQUISITI DEI LAVORATORI possono essere assunti con contratto di inserimento:
A. i lavoratori di età compresa tra i 18 e i 29 anni;
B. i lavoratori di età compresa tra i 29 e i 32 anni disoccupati da almeno 12 mesi;
C. i lavoratori di età superiore a 50 anni;
D. i lavoratori di qualsiasi età disoccupati da almeno 24 mesi;
E. i lavoratori portatori di handicap grave;
F. le lavoratrici residenti in zone ad alto tasso di disoccupazione femminile.

DURATA DEL CONTRATTO il contratto può avere una durata compresa tra i 9 e i 18 mesi e può prevedere il periodo di prova

AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE salvo il caso di cui al suddetto punto a (lavoratori di età compresa tra i 18 e i 29 anni) in tutti gli altri casi si ha diritto alle riduzioni contributive già previste per i contratti di formazione e lavoro, vale a dire:
• 100% per imprese artigiane oppure per imprese di altri settori operanti nel Mezzogiorno o in zone ad alto tasso di disoccupazione;
• 40% per imprese del settore commerciale e turistico del Centro-Nord con meno di 16 dipendenti;
• 25% negli altri casi.

TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO il trattamento economico e normativo è quello previsto per gli altri dipendenti, tuttavia il lavoratore può essere inquadrato durante il periodo di formazione in due livelli al di sotto di quello previsto per la qualifica da conseguire.

CONTRATTI RIPETUTI NEL TEMPO per poter stipulare un nuovo contratto, il datore di lavoro deve aver confermato a tempo indeterminato almeno il 60% dei contratti scaduti negli ultimi 18 mesi, a meno che non sia venuto a scadere un solo contratto di inserimento oppure salvo il caso in cui i rapporti si siano risolti per esito negativo della prova, per dimissioni del lavoratore, per sua rinuncia alla prosecuzione del contratto a tempo indeterminato o per licenziamento per giusta causa;
dal numero dei contratti non trasformati sul quale calcolare il 60% va inoltre dedotta una specie di “franchigia” pari a quattro contratti.