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INFORTUNIO SUL LAVORO

PRIMI ADEMPIMENTI

In caso di infortunio sul lavoro occorre far accompagnare immediatamente l’infortunato al più vicino posto di Pronto Soccorso o ambulatorio INAIL, possibilmente fornendo all’accompagnatore una richiesta scritta di visita medica.
Tale richiesta va redatta su appositi moduli oppure su carta libera, con un testo di questo tipo:

Spett. Pronto Soccorso
di via……………….
La sottoscritta azienda ………. chiede una visita medica nei confronti del sig. ……….. che si è infortunato alle ore …. del giorno …… nel ……. (1) di via …………. n. … in ……..
nelle seguenti circostanze: ……………………. (2).
(data, timbro e firma)
(1) ufficio, magazzino, cantiere ecc.
(2) descrizione dell’infortunio

COMPILAZIONE DEL REGISTRO INFORTUNI Ottenuto il primo certificato medico, l’infortunio va annotato nel registro infortuni, possibilmente con l’assistenza del Consulente del Lavoro.
Successivamente vanno annotati nel registro gli eventuali giorni di proroga inabilità e in ogni caso la data di ripresa lavoro.

DENUNCIE ALL’INAIL E ALLA AUTORITA’ DI P.S. Se la prognosi è superiore a 3 giorni va trasmessa una denuncia all’INAIL e all’autorità di Pubblica Sicurezza entro le successive 48 ore, prorogate di altre 24 ore se la scadenza dovesse coincidere con un giorno festivo .
Se l’azienda venisse a conoscenza dell’infortunio in un giorno successivo a quello di infortunio, questa situazione dovrà essere evidenziata nella denuncia in modo da far decorrere da tale giorno le 48 ore a disposizione.
La denuncia, essendo complessa, di solito viene redatta dal Consulente del Lavoro, che deve esserne informato in tempo utile.

INFORTUNI CON PROGNOSI FINO A 3 GIORNI Se la prognosi non supera i 3 giorni di calendario non va inoltrata la denuncia.
Se però poi questo limite fosse superato a causa di un secondo certificato per proroga inabilità, la denuncia va inoltrata entro i 2 giorni successivi alla sua data di emissione.

DATI OCCORRENTI PER LA DENUNCIA Per la denuncia occorrono, oltre al nominativo dell’infortunato, l’ora, il giorno, il luogo esatto, la descrizione dell’infortunio e le generalità di eventuali testimoni.

INDENNITA’ A CARICO INAIL Considerando i giorni di calendario e partendo dal giorno successivo a quello dell’infortunio, l’INAIL eroga i 60% della retribuzione per i giorni di inabilità dal 4° al 90° e del 75% per i giorni successivi.
Tali percentuali vengono calcolate sulla retribuzione maturata nei 15 giorni precedenti l’incidente.

INTEGRAZIONE A CARICO AZIENDA Sono a carico dell’azienda:
• il 100% della retribuzione per il giorno dell’incidente, indipendentemente dall’ora in cui è avvenuto,
• i tre giorni seguenti a suo completo carico nella misura prevista dal Contratto Nazionale di Lavoro,
• i giorni successivi ad integrazione di quanto corrisposto dall’INAIL nella misura prevista dal Contratto Nazionale di Lavoro.

DOMICILIAZIONE DELL’ASSEGNO Se anticipa in busta paga la quota a carico INAIL, l’azienda può chiedere di ricevere per posta il relativo assegno a lei intestato, in modo da poterlo incassare.

CERTIFICATI MEDICI Dopo il primo certificato, l’infortunato è tenuto a consegnare eventuali certificati successivi per proroga di inabilità e, a differenza della malattia, può riprendere servizio solo consegnando un certificato attestante l’avvenuta guarigione.

INFORTUNIO IN ITINERE Gli infortuni avvenuti al di fuori della prestazione lavorativa vengono trattati come malattia.
Tuttavia vengono riconosciuti dall’INAIL anche gli infortuni occorsi durante il tragitto percorso dall’abitazione al luogo di lavoro e dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti, sia all’andata che al ritorno.

DIRITTO DI RIVALSA Se l’infortunio scaturisce da una colpa di terzi (es. un dipendente che, usando l’automobile per lavoro, viene investito da un altro automezzo) l’azienda può chiedere al responsabile il risarcimento del costo sostenuto per la retribuzione a suo carico durante il periodo di inabilità del lavoratore.