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LICENZIAMENTI INDIVIDUALI DEI DIPENDENTI

VALIDITA’ DEL LICENZIAMENTO Il licenziamento del lavoratore dipendente può avvenire solo in presenza di una giusta causa o di un giustificato motivo, a meno che non si tratti di:
• lavoratori in periodo di prova;
• collaboratori domestici;
• lavoratori con i requisiti per avere la pensione di vecchiaia, semprechè non abbiano esercitato l’opzione di proseguire il rapporto prevista dall’art. 6 del D.L. 791/1981 o dall’art. 6 L. 407/1990;
• dirigenti, tenendo presente che per costoro i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro prevedono il pagamento di una speciale indennità.

GIUSTA CAUSA La giusta causa deriva da un comportamento scorretto del lavoratore di gravità tale da impedire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro: in questo caso il licenziamento è “in tronco”, in quanto non necessita dell’osservanza del periodo di preavviso.
Va comunque espletata la procedura prevista per l’applicazione di provvedimenti disciplinari.

GIUSTIFICATO MOTIVO Il giustificato motivo può derivare da un notevole inadempimento da parte del lavoratore, oppure da ragioni connesse all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al suo regolare funzionamento; in questo caso va osservato il periodo di preavviso o va pagata l’indennità sostitutiva.

FORMA DEL LICENZIAMENTO Il licenziamento va intimato per iscritto e, se deriva da giusta causa, la comunicazione deve precisarne il motivo.
Negli altri casi, se il motivo non è precisato, il lavoratore può richiederlo nei 15 giorni successivi al ricevimento della comunicazione e il datore di lavoro è tenuto a precisarlo nei 7 giorni successivi alla richiesta.

IMPUGNAZIONE DEL LICENZIAMENTO Il lavoratore può impugnare il licenziamento entro 60 giorni dalla data di intimazione o, se successiva, dalla data di comunicazione del motivo.

LICENZIAMENTO SENZA GIUSTA CAUSA O GIUSTIFICATO MOTIVO Nei confronti del lavoratore licenziato senza giusta causa o giustificato motivo, in base alle dimensioni dell’azienda datrice di lavoro, si applicano due forme di tutela:
- la tutela obbligatoria
- la tutela reale

AZIENDE CHE OCCUPANO FINO A 15 DIPENDENTI Se viene appurata la mancanza di giusta causa o giustificato motivo e il datore di lavoro non occupa più di 15 dipendenti, egli non è tenuto a riassumere il lavoratore licenziato, ma gli deve corrispondere una indennità di importo compreso tra 2, 5 e 6 mensilità di retribuzione (tutela obbligatoria).
In aggiunta, se non ha rispettato il periodo di preavviso contrattuale, deve pagargli l’indennità sostitutiva.

AZIENDE CHE OCCUPANO OLTRE 15 DIPENDENTI Se viene appurata la mancanza di giusta causa o giustificato motivo e il datore di lavoro occupa più di 15 dipendenti, egli deve riammettere al lavoro il lavoratore licenziato (tutela reale).
Il lavoratore può però chiedere, in alternativa, il pagamento di una indennità pari a 15 mensilità.
In ogni caso il datore di lavoro deve pagare la retribuzione per il periodo trascorso dal giorno del licenziamento, nella misura di 5 mensilità se il periodo fosse di durata inferiore.
Inoltre, se non ha rispettato il periodo di preavviso contrattuale, deve pagare l’indennità sostitutiva.

COMPUTO DEI DIPENDENTI Per stabilire se è stato superato o meno il limite dei 15 dipendenti, i lavoratori a tempo parziale vanno considerati in proporzione all’orario pattuito, mentre non vanno considerati i lavoratori in situazioni particolari tra le quali:
- con qualifica di apprendista;
- assunti in sostituzione di dipendenti assenti;
- assunti per esigenze stagionali

AZIENDE CON PIU’ SEDI OPERATIVE Si applica la tutela obbligatoria per le unità produttive che non occupano più di 15 dipendenti a condizione che:
• nello stesso Comune non siano occupati più di 15 dipendenti considerando anche altre unità produttive;
• su tutto il territorio nazionale non siano occupati più di 60 dipendenti;
• l’unità interessata sia funzionalmente autonoma, sia dal punto di vista tecnico che amministrativo