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MALATTIA DEL DIPENDENTE

LAVORATORI CON INDENNITA’ A CARICO INPS Il datore di lavoro deve anticipare l’indennità a carico INPS e recuperare la stessa dal versamento dei contributi (quindi senza costi a suo carico):
- agli operai, qualsiasi sia il settore di attività;
- agli impiegati e quadri se l’inquadramento contributivo presso l’INPS è nel settore Terziario (Commercio, Pubblici Esercizi, Servizi, Studi Professionali ecc.).
Non è quindi a carico dell’INPS l’indennità né per gli impiegati e quadri degli altri settori (Industria, Artigianato, Edilizia, Credito, Assicurazione ecc.) né per gli Apprendisti e i Dirigenti.
Per gli impiegati del settore Spettacolo l’indennità spetta se l’azienda, nella lettera di assunzione, non si è impegnata a garantire a completo suo carico il trattamento economico di malattia.

ENTITA’ DELLA INDENNITA’ A CARICO INPS L’indennità spetta nelle seguenti misure, calcolate sulla retribuzione corrisposta nel mese precedente l’inizio malattia e maggiorata dei ratei di 13ma ed eventuale 14ma:
• nulla per i primi 3 giorni di calendario;
• il 50% per i giorni dal 4° al 20mo;
• il 66, 67% per i giorni successivi al 20mo.
Per i giorni di ricovero ospedaliero e se il dipendente non ha familiari a carico le suddette percentuali vengono ridotte ai 2/5 (20% per i giorni dal 4° al 20mo – 26, 67 % per i giorni successivi).

INTEGRAZIONE A CARICO DATORE DI LAVORO La quota a carico del datore di lavoro, detta integrazione, è fissata dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro.

CERTIFICAZIONE DELLA MALATTIA Il dipendente deve farsi rilasciare dal medico, entro il giorno successivo a quello di inizio malattia, il relativo certificato in due copie e di queste, entro i due giorni successivi, deve trasmettere al datore di lavoro la copia recante la sola prognosi.
Gli stessi termini valgono in caso di prosecuzione della malattia e quindi, nel caso in cui la prognosi terminasse il venerdì ma non ci fosse stata guarigione, il lavoratore dovrà chiedere l’emissione di un certificato di prosecuzione di malattia entro la domenica, presso la Guardia Medica se il medico convenzionato dovesse risultare irreperibile.
Non esistono periodi minimi, per cui la certificazione può essere richiesta anche per mezza giornata di assenza per malattia.

COMUNICAZIONE DELLA MALATTIA Quasi tutti i Contratti Nazionali di Lavoro prevedono l’obbligo, generalmente entro il primo giorno, di comunicare anche solo telefonicamente lo stato di malattia o la prosecuzione di un periodo di malattia scaduto.
A tale riguardo è consigliabile precisare in anticipo ai lavoratori il nominativo delle persone alle quali vanno inoltrate le telefonate.

VISITE DI CONTROLLO Il datore di lavoro può richiedere visite di controllo alla A.S.L. o all’I.N.P.S. già nel primo giorno di assenza e senza dover aspettare il ricevimento del certificato medico.
A tale proposito il lavoratore deve rendersi reperibile presso il suo domicilio oppure presso un domicilio diverso, se preventivamente comunicato al datore di lavoro, dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 di ogni giorno, festivi compresi.
Può allontanarsi dal domicilio nelle fasce orarie solo:
• per sottoporsi a visite specialistiche che non possono essere effettuate in altri orari, ma avvisando preventivamente il datore di lavoro;
• per impellenti necessità, che comunque debbono essere provate da adeguata documentazione.

MALATTIA ALL’ESTERO Nei Paesi della CEE e negli altri Paesi convenzionati con l’Italia il certificato medico deve essere redatto nel modello E116 e, in caso di ricovero ospedaliero, nel modello E118.
Nei Paesi non convenzionati il certificato medico dovrà invece essere tradotto e convalidato dal Consolato Italiano.