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ORARI DI LAVORO

RISCHI CONNESSI ALL’INOSSERVANZA DELLA NORMATIVA La mancata osservanza delle norme sull’orario di lavoro non solo comporta il rischio di pesanti sanzioni, ma soprattutto la possibilità di ricevere dal lavoratore la richiesta di un congruo risarcimento per danno biologico.

ORARIO NORMALE DI LAVORO L’orario normale di lavoro è di 40 ore settimanali, ma i Contratti Collettivi di Lavoro possono prevedere questo limite come media tra periodi di maggiore e minore prestazione lavorativa, così come possono prevedere un orario fisso settimanale inferiore a 40 ore.

QUANTIFICAZIONE DELL’ ORARIO DI LAVORO Rientrano nell’orario di lavoro non solo i periodi di lavoro effettivamente prestato ma anche gli spazi di tempo nei quali i lavoratore rimane a disposizione del datore di lavoro (ad esempio un fattorino automunito quando non guida ma deve tenersi pronto ad un eventuale incarico urgente)

DIRITTO A MODIFICARE L’ORARIO DI LAVORO Per esigente tecniche, organizzative o produttive il datore di lavoro può modificare, per i dipendenti a tempo pieno, l’orario di lavoro a suo tempo stabilito, così come può fissare orari diversi da un dipendente all’altro.

PAUSE GIORNALIERE Se l’orario di lavoro giornaliero è superiore a sei ore, al lavoratore compete una pausa di almeno 10 minuti, se non è prevista una pausa maggiore dal Contratto Collettivo di Lavoro.
I lavoratori che usano in modo sistematico o abituale per almeno 20 ore settimanali i videoterminali hanno diritto ad una pausa retribuita di 15 minuti ogni 120 minuti di lavoro continuativo, se non è prevista una pausa maggiore dal Contratto Collettivo di Lavoro.

LIMITE GIORNALIERO ALL’ORARIO DI LAVORO La legge non prevede un limite massimo alle ore di lavoro giornaliere ma un riposo minimo di almeno 11 ore tra una giornata lavorativa e l’altra.
Ad esempio un dipendente che lavorasse fino alle ore 23, 00 non potrebbe riprendere servizio prima delle ore 10, 00 del giorno seguente.

RIPOSO SETTIMANALE Ogni sette giorni il lavoratore ha diritto ad un periodo di riposo di almeno 24 ore consecutive che, aggiungendosi al periodo di 11 ore giornaliere, diventa in pratica di 35 ore.

OBBLIGO DI PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO Quasi tutti i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro prevedono, entro il limite di un numero di ore annue, il diritto del datore di lavoro a pretendere la prestazione del dipendente a tempo pieno al di fuori dell’orario normale di lavoro.
Al lavoratore che si rifiutasse senza un motivo valido potrebbero quindi essere applicate sanzioni disciplinari.

LIMITE SETTIMANALE AL LAVORO STRAORDINARIO La prestazione lavorativa non può superare il limite di 48 ore settimanali, inteso come media di un quadrimestre o come media di un eventuale periodo più lungo previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

COMUNICAZIONE PER SUPERAMENTO DEL LIMITE SETTIMANALE Le aziende, per le unità produttive con oltre 10 dipendenti, debbono comunicare alla Direzione Provinciale del Lavoro il superamento del limite delle 48 ore settimanali entro i 30 giorni successivi al quadrimestre o all’eventuale periodo più lungo previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro

LIMITE ANNUO AL LAVORO STRAORDINARIO Annualmente a ciascun lavoratore può essere richiesta la prestazione in ore straordinarie fino al limite di 250 ore, se non è previsto un limite diverso dal Contratto Collettivo di Lavoro.

QUADRI E DIRIGENTI I limiti di orario non si applicano ai dirigenti, ai quadri e agli altri lavoratori con funzioni direttive.
A costoro quindi non vanno retribuite le prestazioni eccedenti le 40 ore settimanali salvo diverse previsioni dei Contratti Collettivi di Lavoro.