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PRESTAZIONI OCCASIONALI

ASSENZA DI CONTRIBUTI le prestazioni occasionali non sono soggette né a contributi né a premi INAIL.

TRATTAMENTO FISCALE le prestazioni occasionali sono soggette alla ritenuta d’acconto del 20% (art. 25 comma 1 del DPR 600/1973), da versare con codice 1040 entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso.
per essere definita “occasionale” la prestazione deve avere tutte le seguenti
REQUISITI caratteristiche:
1) una durata non superiore a trenta giorni nell’anno solare, comprendendo eventuali precedenti prestazioni per lo stesso committente;
2) un compenso non superiore ad euro 5.000 nell’anno solare, comprendendo eventuali precedenti prestazioni per lo stesso committente;
3) essere svolta in piena autonomia senza vincoli di subordinazione;
4) essere svolta senza coordinamento con il committente.

DIFFERENZA CON MINI CO.CO.PRO. nel caso in cui sussistano i primi 3 requisiti ma vi sia comunque coordinamento con il committente, il trattamento contributivo è quello previsto per le collaborazioni a progetto, senza tuttavia l’obbligo di stipulazione di un contratto.

DOCUMENTAZIONE non occorrono registrazioni a libro paga e matricola, ma è sufficiente conservare una ricevuta, sottoscritta dal prestatore d’opera, come da seguente fac-simile:

Il/la sottoscritt.. ………….. ……………, nato/a a ………….
il …………., codice fiscale ……………….., residente in ………, via ………………… n…., dichiara di ricevere dalla ditta …………………., codice fiscale………………. , con sede in …………., via………………. n. .., il seguente compenso per aver eseguito il lavoro di …………………… nel giorno ../../.… (oppure dal giorno ../../… al giorno ../../….) :
compenso pattuito euro ……..
- ritenuta d’acconto 20% euro ……..
compenso netto euro …….
………, il……….
(firma)

CERTIFICAZIONE entro il 15 marzo dell’anno successivo va consegnata al prestatore d’opera la certificazione prevista anche per gli altri lavoratori autonomi (professionisti, rappresentanti ecc.), per cui è opportuno trasmettere copia della ricevuta a colui che gestisce tali rapporti dal punto di vista fiscale