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PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

OBBLIGO DI AFFISSIONE REGOLAMENTO DISCIPLINARE Il datore di lavoro deve affiggere in luogo accessibile ai dipendenti il codice disciplinare contenuto nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.
La mancata affissione di detto codice comporta la nullità della sanzione irrogata, anche se il lavoratore ha effettivamente commesso la relativa mancanza, salvo il caso in cui egli non abbia violato una norma di legge.
Non sono ammesse forme diverse di informazione (es. consegna a mano di un supporto cartaceo, invio del testo per posta elettronica ecc.).

CONTESTAZIONE DELLA MANCANZA La contestazione della mancanza deve essere fatta per iscritto, con raccomandata a mano o via posta con ricevuta di ritorno.

GIUSTIFICAZIONE DEL LAVORATORE Dal momento del ricevimento della lettera di contestazione il lavoratore ha 5 giorni di calendario a sua disposizione per rispondere presentando eventuali giustificazioni.
Egli può anche chiedere al riguardo l’assistenza di un rappresentante di un’organizzazione sindacale.

IRROGAZIONE DELLA SANZIONE Decorso il suddetto periodo di 5 giorni il datore di lavoro, se non ha ricevuto giustificazioni o le ha ricevute ma non le ritiene adeguate, può irrogare la sanzione comunicandola per iscritto al lavoratore.
I Contratti Nazionali di Lavoro fissano un termine massimo entro il quale deve essere effettuata tale comunicazione. Decorso tale termine la sanzione non può più essere irrogata e si intendono tacitamente accettate le giustificazioni addotte, anche solo verbalmente, dal lavoratore.

RISCHI PER CONTESTAZIONI SENZA SANZIONE E’ assolutamente sconsigliabile contestare mancanze al lavoratore senza poi far seguire l’applicazione di una sanzione o almeno una ammonizione scritta.
Il lavoratore potrebbe infatti utilizzare la relativa documentazione per dimostrare un comportamento vessatorio nei suoi confronti.

ENTITA’ DELLE SANZIONI Le sanzioni possono consistere in: rimprovero verbale, rimprovero scritto, multa, sospensione, licenziamento con e senza preavviso.
I Contratti Nazionali di Lavoro stabiliscono il limite massimo delle multe, in ogni caso non superiori a 4 ore della retribuzione base, e il numero massimo dei giorni di sospensione dal lavoro senza retribuzione, comunque non superiore a 10 giorni.

PROPORZIONE TRA MANCANZA E SANZIONE L’entità della sanzione deve essere commisurata alla gravità della sanzione commessa e a tale scopo molti Contratti Nazionali di Lavoro precisano le sanzioni da applicare alle mancanze più ricorrenti.

IMMEDIATEZZA DELLA CONTESTAZIONE La contestazione deve avvenire nei giorni immediatamente successivi a quello nel quale è stata commessa la mancanza o al giorno nel quale il datore di lavoro ne è venuto a conoscenza.
Ad esempio è possibile contestare ad un impiegato amministrativo errori nella emissione di fatture di alcuni mesi prima se tali errori sono emersi solo a seguito di una revisione contabile effettuata da pochi giorni.

PRECISIONE NELLA CONTESTAZIONE La mancanza contestata deve essere indicata in modo analitico, citando riferimenti precisi ed eventualmente allegando copia della relativa documentazione.
Ad esempio per contestare ritardi nel presentarsi al lavoro è necessario indicare giorno per giorno l’orario di timbratura in entrata allegando fotocopia del cartellino orologio, della stampa della scheda mensile generata dal programma informatico per lettura di tessere magnetiche o di altro documento per rilevazione presenze.

SOSPENSIONE CAUTELARE Il datore di lavoro, nel contestare una mancanza talmente grave da destare preoccupazione per l’integrità dei beni o addirittura per l’incolumità sua o di altre persone, può chiedere l’allontanamento del lavoratore dall’azienda fino al momento della conclusione della procedura disciplinare.
In questi casi alcuni Contratti Nazionali di Lavoro prevedono la contestuale sospensione della retribuzione, salvo però la sua restituzione al lavoratore qualora la mancanza dovesse rivelarsi non a lui imputabile.