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MATERNITA DELLA DIPENDENTE

ASTENSIONE OBBLIGATORIA DAL LAVORO La dipendente in gravidanza è obbligata ad astenersi dal lavoro nei due mesi antecedenti la data presunta del parto e nei tre mesi successivi alla data effettiva del parto.
Qualora il parto avvenisse in anticipo rispetto alla data prevista, l’astensione dovrà comunque durare cinque mesi.
Esempio:
D. presunta parto – Inizio astensione – Data parto – Fine astensione
15 luglio 16 maggio 15 luglio 15 ottobre
15 luglio 16 maggio 20 luglio 20 ottobre
15 luglio 16 maggio 10 luglio 15 ottobre

DOCUMENTAZIONE PER ASTENSIONE OBBLIGATORIA Entro il settimo mese di gravidanza la lavoratrice deve presentare alla sede INPS competente per la sua residenza la domanda redatta su modello MAT, corredata con il certificato medico recante la data presunta di parto.
Copia di tale domanda dovrà essere consegnata al datore di lavoro.
Entro 30 giorni dalla data del parto la lavoratrice dovrà inoltre consegnare al datore di lavoro il certificato di nascita del figlio o una dichiarazione sostitutiva.

ASTENSIONE ANTICIPATA DAL LAVORO Il servizio ispettivo del Ministero del Lavoro, sulla base di accertamenti medici effettuati tramite il Servizio Sanitario Nazionale può disporre l’anticipazione dell’astensione obbligatoria dal lavoro quando la gravidanza si presenti a rischio o la lavoratrice possa subire danni alla salute dalla gravidanza stessa, dalle condizioni ambientali o di lavoro e non possa essere adibita a mansioni diverse.
La lavoratrice interessata può presentare la relativa domanda, accompagnata dal certificato medico, presso la Direzione Provinciale del Lavoro.

FLESSIBILITA’ DEL PERIODO DI ASTENSIONE OBBLIGATORIA La lavoratrice può spostare la fruizione del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro nel mese antecedente la data presunta di parto e nei 4 mesi successivi alla data del parto presentando una apposita domanda all’INPS, corredata con un certificato che attesti la mancanza di rischi per la salute sua e del nascituro.
Tale certificato deve essere rilasciato dal medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale e, se le mansioni svolte rientrano tra quelle contemplate nell’art. 16 del Dgsl. n. 626 del 19/09/1994, anche dal medico competente in materia di Sicurezza sul Lavoro.

ASTENSIONE FACOLTATIVA DAL LAVORO
(CONGEDO PARENTALE) A sua discrezione la lavoratrice o il lavoratore, dopo il periodo di astensione obbligatoria e nei primi otto anni di vita del bambino, possono rimanere assenti dal lavoro per un periodo non superiore a 10 mesi. In particolare, tale diritto spetta:

  • alla lavoratrice, per un periodo continuativo o frazionato, non superiore ai 6 mesi
  • al padre lavoratore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi, oppure 7 mesi nel caso in cui usufruisca dell'astensione facoltativa per un periodo continuativo di almeno 3 mesi. In questo caso, i genitori possono usufruire di un periodo di congedo massimo di 11 mesi.
  • se vi è un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 10 mesi
  • DOCUMENTAZIONE PER ASTENSIONE FACOLTATIVA DAL LAVORO Per fruire del periodo di astensione facoltativa dal lavoro la lavoratrice deve preventivamente presentare alla sede INPS competente per la sua residenza la domanda redatta su modello AST. FAC.
    Deve inoltre informarne il datore di lavoro nei termini previsti dal Contratto Nazionale di Lavoro o, se non previsti, almeno 15 giorni prima dell’inizio del periodo.

    TRATTAMENTO ECONOMICO NEL PERIODO DI ASTENSIONE OBBLIGATORIA Durante il periodo di assenza obbligatoria il datore di lavoro deve anticipare mensilmente una indennità a carico INPS recuperandola dal versamento dei contributi (quindi senza costi a suo carico).
    Tale indennità è pari all’80% della retribuzione corrisposta nel mese precedente l’inizio del periodo di assenza, maggiorata dei ratei di 13ma e di eventuale 14ma.
    Quasi tutti i Contratti Nazionali di Lavoro prevedono inoltre una integrazione a suo carico, generalmente per il restante 20%.

    TRATTAMENTO ECONOMICO NEL PERIODO DI ASTENSIONE FACOLTATIVA Durante il periodo di assenza facoltativa il datore di lavoro deve anticipare mensilmente una indennità a carico INPS recuperandola dal versamento dei contributi (quindi senza costi a suo carico).
    Tale indennità, nei primi tre anni di vita del bambino, è pari al 30% dell’ultima retribuzione percepita, senza però la maggiorazione per ratei di 13ma o 14ma.
    Se il congedo è fruito nei successivi 5 anni l’indennità spetta solo se il reddito della lavoratrice è inferiore a 2, 5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria.
    Quasi tutti i Contratti Nazionali di Lavoro non prevedono alcuna integrazione a carico del datore di lavoro.

    MATURAZIONE RATEI DURANTE LA MATERNITA’ Durante il periodo di assenza obbligatoria maturano il Trattamento di Fine Rapporto, la 13ma e le Ferie.
    Durante il periodo di assenza facoltativa matura solamente il Trattamento di Fine Rapporto.

    ASSUNZIONE IN SOSTITUZIONE DELLA LAVORATRICE Per sostituire la lavoratrice assente per maternità si può ricorrere ad una assunzione a tempo determinato, che può essere anticipata fino ad un mese prima dell’inizio dell’astensione dal lavoro salvo periodi più lunghi stabiliti dai Contratti Nazionali di Lavoro.
    L’azienda che occupa meno di 20 dipendenti fruirà in questo caso di uno sgravio del 50% sui contributi dovuti per la persona assunta per tutto il periodo di sostituzione.

    PERMESSI PER ALLATTAMENTO Fino ad un anno di vita del bambino e per i soli giorni di effettiva presenza al lavoro la dipendente ha diritto a 2 ore di riposo giornaliero per allattamento, ridotte ad 1 ora se l’orario di lavoro è inferiore alle 6 ore giornaliere.
    In caso di parto plurimo i riposi spettano in misura doppia.
    Per le relative ore di assenza il datore di lavoro deve anticipare mensilmente una indennità a carico INPS pari alla mancata retribuzione, recuperandola dal versamento dei contributi (quindi senza costi a suo carico).