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PERMESSI PER LUTTO O GRAVE INFERMITA'

Requisiti per i Permessi: spettano al lavoratore permessi in caso di decesso o di grave infermita' del coniuge o di un parente entro il secondo grado, anche se non convivente, o di un soggetto componente la sua famiglia anagrafica.

Parenti entro il Secondo Grado: sono parenti entro il secondo grado, per i quali non occorre il requisito della convivenza, i genitori, i nonni, i figli, i loro figli (nipoti di 2° grado), i fratelli e le sorelle.

Altri Parenti: occorre il requisito della convivenza per gli altri parenti, quali i bisnonni, i bisnipoti, i figli dei fratelli e sorelle (nipoti di 3° grado), i pronipoti, gli zii, i cugini e i loro figli, i prozii, i cugini dei genitori e i loro figli.

Altri Componenti della Famiglia Anagrafica: se conviventi, fanno parte della famiglia anagrafica anche i parenti del coniuge e le persone che hanno con il lavoratore un vincolo di adozione .

Misura dei Permessi: per ogni evento spettano tre giorni lavorativi di permesso, quindi escludendo dal computo i giorni festivi o di riposo infrasettimanale. In caso di più eventi riguardanti lo stesso lavoratore, i permessi spettano nel limite massimo di tre giorni all'anno.

Limiti Temporali alla Fruizione dei Permessi: i permessi vanno fruiti entro i sette giorni dal decesso, dall'insorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere a conseguenti specifici interventi terapeutici.

Retribuzione Corrispondente: la retribuzione corrispondente è a carico del datore di lavoro, non essendo previsto l'intervento dell'INPS o di altri Enti.

Documentazione: il datore di lavoro ha il diritto di esigere la documentazione che attesti, per la persona colpita, sia il decesso o la grave infermità, sia il suo vincolo di parentela con il lavoratore o l'appartenenza alla sua famiglia anagrafica.