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Agenzia Entrate-Risol. nr. 401 del 24.10.08-Deducibilità, ai sensi dell'art. 100, c 2, lett. h) TUIR

Oggetto: Interpello - Art. 11 legge 27 luglio 2000 n. 212. Deducibilità, ai sensi dell'art. 100, comma 2, lett. h), del TUIR, delle erogazioni liberali in favore di ONLUS che effettuano prestazioni erogative
Agenzia delle Entrate
Risoluzione n. 401 del 24.10.2008

Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione dell'art. 100 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è stato esposto il seguente

QUESITO
La ALFA S.p.A. fa presente di aver costituito nell'anno 2003 una associazione denominata ... che, a decorrere dal 4 dicembre dello stesso anno, ha assunto la qualifica di ONLUS per effetto dell'iscrizione nell'Anagrafe unica delle ONLUS e che, in data 5 agosto 2004, ha conseguito il riconoscimento della personalità giuridica mediante iscrizione nel registro delle persone giuridiche presso la Prefettura di ... In base all'art. 2 dello statuto la ... "non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nei settori dell'assistenza sociale e sociosanitaria, dell'assistenza sanitaria, della beneficenza, dello sport dilettantistico e della tutela dei diritti civili nei confronti dei soggetti svantaggiati (...)" e, in particolare, svolge le proprie attività "al fine di dare un concreto beneficio alle suddette categorie di persone svantaggiate in ragione delle loro condizioni fisiche, psichiche, economiche, etniche, sociali e familiari".
La società istante intende erogare, insieme ad altre società del gruppo, alla menzionata...ONLUS le risorse finanziarie necessarie per consentire a quest'ultima, in linea con gli scopi dello statuto della medesima ONLUS e con le attività dalla stessa svolte, di contribuire al Fondo speciale di solidarietà sociale istituito dall'art. 81 , commi 29 e seguenti, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 .
Ciò premesso, la ALFA S.p.A. chiede di conoscere se le erogazioni liberali effettuate a favore dell'anzidetta ONLUS siano deducibili dal reddito d'impresa ai sensi dell'art. 100 , comma 2, lett. h), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
La società interpellante ritiene che le erogazioni liberali a favore della ... siano deducibili dal reddito d'impresa in forza dell'art. 100 , comma 2, lett. h), del TUIR, in quanto, ad avviso dell'istante, l'adesione da parte dell'anzidetta ONLUS all'iniziativa solidaristica promossa attraverso la costituzione del Fondo speciale di solidarietà sociale "risulta del tutto compatibile e coerente con gli scopi e le finalità istituzionali tipiche di una ONLUS".

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
L'art. 100 , comma 2, lett. h) del TUIR dispone la deducibilità dal reddito d'impresa, fra l'altro, delle "erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 2.065, 83 euro o al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato, a favore delle ONLUS".
Per fruire della deducibilità prevista dalla predetta disposizione è necessario, quindi, che il soggetto destinatario delle erogazioni liberali abbia la qualifica di ONLUS.
In merito ai requisiti necessari per assumere la qualifica di ONLUS, il decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, all'art. 10, comma 1, stabilisce che dette organizzazioni devono operare in uno o più dei settori tassativamente indicati nella lett. a) del medesimo comma.
Fra i settori di attività nei quali possono operare le ONLUS ai sensi del citato art. 10, comma 1, lett. a) vi è quello della beneficenza.
Con riferimento alla nozione di beneficenza, con risoluzione n. 292/E del 9 settembre 2002 è stato precisato che possono essere ricondotte in detto settore non solo le prestazioni di carattere erogativo in denaro o in natura a favore degli indigenti "ma anche quelle, sempre di carattere erogativo, finalizzate ad alleviare le condizioni di bisogno di soggetti meritevoli di solidarietà sociale, ivi comprese le erogazioni effettuate a favore di enti che operano direttamente nei confronti delle suddette persone".
La medesima risoluzione ha precisato, inoltre, che "appaiono, in ogni caso, riconducibili nella beneficenza, le erogazioni gratuite in denaro o in natura effettuate nei confronti di altre ONLUS o di enti pubblici che operano nell'ambito dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, dell'assistenza sanitaria, della tutela dei diritti civili, della ricerca scientifica indirizzata allo studio di patologie di particolare rilevanza sociale, degli aiuti umanitari".
Tutto ciò precisato, con riferimento al caso di specie, si osserva che la ..., a favore della quale la società ALFA S.p.A. effettuerà erogazioni liberali, intende contribuire al Fondo speciale istituito dall'art. 81 , commi 29 e seguenti, del decreto-legge n. 112 del 2008, destinato al "soddisfacimento delle esigenze prioritariamente di natura alimentare e successivamente anche energetiche e sanitarie dei cittadini meno abbienti".
In sostanza, le prestazioni di carattere erogativo rese dalla ...ONLUS a favore del Fondo speciale di cui trattasi, istituito con legge statale per soddisfare le esigenze alimentari e, successivamente, anche energetiche e sanitarie di soggetti meritevoli di solidarietà sociale, sono riconducibili tra le attività di beneficenza proprie delle ONLUS, secondo quanto chiarito dalla risoluzione n. 292/E del 2002.
Sono, conseguentemente, deducibili dal reddito d'impresa ai sensi dell'art. 100 , comma 2, lett. h) del TUIR le erogazioni liberali di cui trattasi effettuate dalla ALFA S.p.A. alla ...ONLUS.
Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dagli uffici.