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Con la disdetta immotivata il contratto di locazione continua con l'acquirente dell'immobile

La Corte di cassazione, con sentenza n. 4919 del 2011, ha respinto il ricorso presentato da una ex inquilina avverso la decisione con cui i giudici dei precedenti gradi di merito avevano escluso che la stessa avesse un diritto di prelazione rispetto all'appartamento condotto in locazione e per il quale, il locatore, alla prima scadenza del contratto, aveva inviato disdetta non motivata.

Secondo i giudici di legittimità, infatti, nella specie la vendita dell'immobile aveva determinato esclusivamente la continuazione del contratto di locazione con il nuovo proprietario fino alla scadenza naturale prevista dalla legge.

Per contro, il diritto di prelazione del conduttore e il conseguente diritto di riscatto dell'immobile sarebbe derivato solo nel caso in cui il locatore, nella sua disdetta alla prima scadenza, avesse manifestato proprio l'intenzione di vendere a un'altra persona.

Quando la disdetta è immotivata – conclude la Corte – deriva unicamente il diritto del conduttore alla rinnovazione del contratto.


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