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E' legittimo un secondo licenziamento basato su diversa causa

Secondo la Sezione lavoro della Cassazione – sentenza n. 1244 depositata lo scorso 20 gennaio 2011 – il datore di lavoro, qualora abbia già intimato al lavoratore il licenziamento per una determinata causa o motivo, “può legittimamente intimargli un secondo licenziamento, fondato su una diversa causa o motivo, restando quest'ultimo del tutto autonomo e distinto rispetto al primo”.

Ne consegue che entrambi gli atti di recesso sono in sé astrattamente idonei a raggiungere lo scopo della risoluzione del rapporto, “dovendosi ritenere il secondo licenziamento produttivo di effetti solo nel caso in cui venga riconosciuto invalido o inefficace il precedente”.

Inoltre, dato che il licenziamento illegittimo, intimato a lavoratori per i quali è applicabile la tutela reale, determina solo un'interruzione di fatto del rapporto di lavoro ma non incide sulla sua continuità, assicurandone la copertura retributiva e previdenziale, proprio detta continuità e permanenza del rapporto giustifica l'irrogazione di un secondo licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, ove basato su una nuova o diversa ragione giustificatrice, “dal quale solamente, in mancanza di tempestiva impugnazione, deriverà l'effetto estintivo del rapporto”.


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