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Lavoro degli studenti con i voucher in tutti i settori

In vista del 1° dicembre, data convenzionale secondo la quale per il Ministero (circolare 4/05) iniziano le vacanze scolastiche, riepiloghiamo la normativa che riguarda il lavoro occasionale accessorio con gli studenti.

Tutti i datori di lavoro di qualsiasi settore produttivo

Un regime ampio riguarda i giovani studenti con meno di 25 anni (lettera e) dell’art. 70), che possono prestare lavoro occasionale a favore di datori di lavoro e imprese di ogni dimensione e di ogni tipologia di prestazione e settore produttivo, nei sabati, nelle domeniche e nei periodi di vacanza.

Sono interessati i giovani regolarmente iscritti a cicli di studi presso un istituto scolastico di ogni ordine e grado compatibilmente con gli impegni scolastici (si pensi, ad esempio, all’obbligo di frequenza nella giornata del sabato), ma è significativa l’estensione temporale che ne prevede l’utilizzo. Così alle vacanze già previste (vedi box periodi convenzionali), oggi, si aggiungono il sabato e la domenica. Il riferimento alla compatibilità con gli impegni scolastici del giovane ha la finalità di assicurare la frequenza alle lezioni, le prestazioni accessorie, quindi, possono essere effettuate in qualunque periodo in cui il giovane sia libero da impegni scolastici.

Come è possibile osservare, tali prestazioni lavorative, soprattutto nel periodo estivo, tenendo conto del limite massimo di 5.000 euro presso ogni committente, esente da imposizione fiscale e che non incide sullo “status” di disoccupato, come previsto dal comma 3 dell’articolo 72 dlgs 276/2003 potrebbero trovare ampia applicazione facilitando l’incontro fra domanda ed offerta lavorativa sia pure nella fase di apprendimento e temporaneità.

Giovani universitari – la Finanziaria 2010, nel modificare la lettera e) dell’art. 70 del dlgs 276 /2003 introduce una distinzione sostanziale fra i giovani iscritti ad un ciclo di studi presso l’università rispetto a quelli che ancora frequentano gli istituti scolastici, eliminando per i primi la limitazione temporale, resta pertanto possibile il lavoro accessorio in qualunque periodo dell’anno.
L’intervento fornisce all’Italia, lo strumento per allinearsi con le realtà europee dove proprio fra gli studenti universitari è prassi consolidata l’espletamento di attività lavorativa occasionale.

Stesso ampio regime riguarda i pensionati (lettera h bis) dell’art. 70) e, per il periodo sperimentale 2009 e 2010 , anche i percettori di prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito (comma 1 bis dell’art. 70) .

Studenti extracomunitari

Per il cittadino extracomunitario, titolare del permesso di soggiorno per studio e formazione, è previsto un limite massimo di orario: non più di 20 ore settimanali di lavoro, anche cumulabili per 52 settimane, fino ad un massimo di 1040 ore annuali. Per prestazioni lavorative superiori è necessario convertire il permesso di soggiorno per studio in permesso di soggiorno per lavoro – come precisato nella Circolare del Ministero dell’Interno del 30 gennaio 2009.

Periodi convenzionali

In tali periodi ( circolare ministero del lavoro n. 4/05 ) è ammesso il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio per tutte le attività

Vacanze natalizie dal 1° dicembre al 10 gennaio,

Vacanze pasquali: dalla domenica delle Palme sino al martedì dopo Pasqua

Vacanze estive : dal 1° giugno al 30 settembre

Sabato e domenica dalle ore 00 alle ore 24.00 di tali giornate



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