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Black list, moratoria sulle sanzioni

Il Fisco si mostra tollerante verso coloro che non hanno trasmesso gli elenchi con le comunicazioni delle operazioni Black list entro lo scorso 2 novembre. Come ufficializzato con la circolare n. 54/E/2010, l’agenzia delle Entrate, pur non prorogando l’adempimento, ha riconosciuto che eventuali errori dovranno imputarsi alle obiettive condizioni di incertezza derivanti dal “carattere di novita` dell'adempimento”.
Pertanto, le violazioni nella compilazione dei modelli relativi al trimestre luglio-settembre (contribuenti trimestrali) ed ai mesi da luglio a novembre (contribuenti mensili), in sede di controllo, non saranno punite. Cosi`, in caso di omesso invio degli elenchi, i contribuenti potranno avvalersi del ravvedimento e, trasmettendo le comunicazioni entro il termine per la dichiarazione Iva 2010, pagare una sanzione ridotta di 51 euro. In tutti gli altri casi di errori, non sara` applicata alcuna penalita` se si procede con le dovute correzioni, a patto che gli elenchi siano stati inviati tempestivamente, anche se nel frattempo il contribuente e` stato sottoposto dal Fisco a verifica.
La circolare 54/E e` stata molto chiara nello specificare che la non punibilita` riguarda le infrazioni nella compilazione delle comunicazioni, che dovranno comunque essere tempestivamente trasmesse, mentre non si estende alle violazioni di omessa presentazione delle comunicazioni stesse. In ogni caso, la non punibilita` delle comunicazioni inviate con dati incompleti od errati costituisce un fatto molto importante per i contribuenti, se si pensa che il regime sanzionatorio riguardante le infrazioni in materia di trasmissione telematica degli elenchi black list e` particolarmente severo, anche per via dell'inapplicabilita` del principio del cumulo giuridico.
E` inoltre da ricordare che la sanzione di 51 euro si applica per ciascun elenco omesso, indipendentemente dal numero di soggetti e operazioni non comunicate. La regolarizzazione si verifica nel momento in cui si inoltra la comunicazione omessa (modello F24 con codice residuale 8911) e contemporaneamente si paga l’importo indicato. Con la suddetta prassi, l’agenzia delle Entrate ha voluto riproporre una situazione simile a quella gia` sperimentata ad inizio anno in occasione del debutto dei modelli Intrastat per le prestazioni di servizi. Anche in quel caso, l'Agenzia dichiaro` non sanzionabili le violazioni concernenti la compilazione degli elenchi, ma non la totale omissione, subordinatamente alla condizione dell'invio di elenchi integrativi entro il 20 luglio 2010.
Sempre in tema di lotta all’evasione fiscale, alcune precisazioni meritano di essere fatte anche riguardo al “transfer pricing”. Per poter evitare le sanzioni amministrative in materia di “prezzi di trasferimento”, il contribuente e` tenuto a esibire, in sede di verifica, la documentazione idonea a dimostrare la loro conformita` al “valore normale”. Tale documentazione deve risultare conforme a quanto indicato dalla stessa Agenzia delle Entrate nel provvedimento 2010/137654. Tuttavia, mancano chiarimenti che confermino la validita` della documentazione presentata nel corso di verifiche gia` avviate alla data di pubblicazione del citato provvedimento. Si ricorda che per i periodi pregressi la documentazione deve essere comunicata entro il prossimo 28 dicembre 2010, termine al momento non considerato vincolante. Dunque, l’esigenza di un documento ufficiale da parte dell’Amministrazione finanziaria atto a chiarire i numerosi dubbi al riguardo sembra sempre piu` urgente. Con esso si dovranno chiarire anche tutti quei casi in cui il Fisco potra` applicare le sanzioni per l’invio di documentazione incompleta o contenente dati non corrispondenti al vero.

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