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E' riciclaggio la volonta` di ostacolare l'identificazione della provenienza dei beni illeciti

Riassume i tratti distintivi del reato di riciclaggio, art. 648-bis del codice penale, la seconda sezione penale della Corte di cassazione con sentenza n. 35763 del 2010. I giudici di legittimita` hanno confermato la condanna, inflitta dai giudici di merito, a due soggetti accusati di aver depositato in banca denari provenienti da attivita` illecite. Il versamento di tali somme risultava compatibile con l'attivita` illecita di traffico di stupefacenti svolto dai familiari dei due accusati.

Ricordano i magistrati della cassazione che per aversi il reato di riciclaggio non si richiede la conoscenza, da parte del soggetto attivo, dell'identita` dell'autore del reato presupposto. Pertanto non viene chiesto di provare il rapporto illecito fra gli imputati di riciclaggio ed i familiari. Fondamentale e` che vi sia consapevolezza della provenienza illecita del denaro e vi sia volontarieta` nello svolgere operazioni dirette ad ostacolare la loro identificazione.

In secondo luogo il reato di riciclaggio si connota per essere un reato di dolo generico e quindi basta la consapevolezza della provenienza delittuosa dei beni, che puo` essere data anche a mezzo di prova indiziaria purche` sia grave ed univoca.


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