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Va comunicato all'ex il cambio di dimora

Costituisce reato il comportamento del genitore affidatario che non informa l'ex coniuge sugli spostamenti di residenza e sui continui cambiamenti dei numeri telefonici non consentendo al genitore non affidatario di rintracciare i propri figli per mantenere un sereno rapporto.

Lo afferma la Corte di cassazione, sesta sezione penale, con sentenza n. 33719 del 16 settembre 2010, confermando la sentenza della Corte d'Appello di Firenze che aveva condannato una donna a risarcire l'ex coniuge per non avergli comunicato l'indirizzo della nuova dimora impedendogli di visitare e frequentare i figli a lei affidati dopo la separazione. Tale condotta, proseguono i giudici, non viene giustificata nemmeno dal fatto che l'ex marito si era disinteressato ai figli omettendo di provvedere economicamente al loro mantenimento: infatti non esiste un legame tra il diritto di visita del genitore non affidatario e il dovere di mantenimento.


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