Sei in: Altro

Se manca il progetto il lavoro si intende subordinato

Per lo svolgimento di attività estranea non occasionale occorre un progetto definito.

Lo ribadisce il Tribunale di Milano, con l’ordinanza del 15 ottobre 2009 n.4098 che ha respinto l’opposizione della società all’ordinanza - ingiunzione con cui la DPL di Milano addebitava le sanzioni amministrative irrogate a seguito del disconoscimento di alcuni rapporti di lavoro a progetto, considerati, invece quali rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

Se manca il progetto o il contenuto dello stesso , il rapporto si risolve in una generica messa a disposizione delle energie lavorative a favore della società committente, e questo deve essere considerato fin dall’inizio un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, secondo quanto previsto dall’ articolo 69 del D.lgs. n. 276/2003.

Per mancata individuazione del progetto si intende sia la mancata indicazione formale del contenuto del progetto o programma nel contratto sia la mancanza, in concreto, di questi ultimi, per mancata corrispondenza dell’attività di fatto svolta a quanto previsto nel contratto.

Tribunale Milano, Ordinanza 15/10/2009, n. 4098