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Indeducibilita` dell`irap: dubbio di costituzionalita` ancora in sospeso

1. I dubbi di costituzionalita` sollevati dalle Commissioni tributarie provinciali di Genova , Parma , Chieti e Bologna , rimessi all`esame della Consulta, vertevano, in sostanza, sul contrasto tra l`art. 1, secondo comma, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, che dichiara l`IRAP indeducibile dalle imposte sul reddito, e l`art. 53, primo comma, Cost., che sancisce il principio di capacita` contributiva. Con la presente nota mi prefiggo il compito di evidenziare e commentare le principali questioni sollevate dai giudici rimettenti e le correlate difese espletate dall`Avvocatura erariale e la risposta (tant on fait pour dir) offerta dai giudici della Consulta ed infine formulare personali considerazioni (o, forse meglio, auspici) sullo sviluppo della vertenza, che pare abbia subi`to una battuta d`arresto, senza che i dubbi di costituzionalita` si siano dissolti. Per visualizzare l`intero articolo cliccare qui