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Deducibilita` degli interessi passivi per le holding finanziarie

E` titolata “Modifiche alla disciplina della deducibilita` degli interessi passivi dal reddito d’impresa – Articolo 96 del Tuir. Ulteriori chiarimenti”, la circolare n. 37/E del 22 luglio 2009, con cui l’agenzia delle Entrate forniva nuove spiegazioni circa l’interazione esistente tra la disciplina di deducibilita` degli interessi passivi e quella del consolidato fiscale.
Rispetto alla precedente circolare n. 19/E del 21 aprile 2009, il documento di prassi sotto analisi fornisce ulteriori dettagli sulla deducibilita` degli interessi passivi in materia di holding, acquisizione di immobili patrimoniali e consolidato nazionale.
Piu` in particolare, con la circolare n. 37/E, l’Amministrazione finanziaria ha inteso eliminare l’effetto distorsivo che si crea se nella medesima “fiscal unit” partecipano sia societa` cosiddette “industriali” sia societa` esercenti attivita` bancaria, assicurativa o finanziaria. Infatti, nel caso si tratti di holding di partecipazioni finanziarie non si puo` utilizzare il regime forfettario di deducibilita` degli interessi passivi ne` si puo` beneficiare del Rol delle partecipate in presenza di consolidato fiscale.
In assenza di una specifica previsione di legge, l’Agenzia e` intervenuta affermando che nel caso di holding con partecipazioni in societa` finanziarie per ammontare superiore al 50% dell’attivo si puo` applicare il disposto normativo previsto dal comma 5-bis dell’articolo 96 del Tuir. Viceversa, per le societa` industriali, continueranno a valere le disposizioni contenute nei commi 7 e 8 dello stesso articolo. In tal modo si fanno concorrere alla formazione del reddito imponibile consolidato i due diversi regimi degli interessi passivi previsti dall’articolo 96 del Tuir.