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Per l’”una tantum” nessun termine

L’Inps ha chiarito con comunicato che, anche se la domanda e` stata presentata dopo il 30 giugno 2009, i lavoratori che sono collaboratori coordinati e continuativi o a progetto possono contare sul sostegno al reddito previsto dalle leggi 2/09 e 33/09, in caso di cessazione del rapporto-indennita` “una tantum” pari al 20% del reddito da lavoro 2008. Sull’argomento era gia` intervenuta la circolare n. 74/09 dell’istituto che aveva spiegato che nel caso in cui la cessazione del rapporto si fosse verificata entro il 30 maggio, il termine per la presentazione della domanda era rinviato al 30 giungo 2009. Secondo l’Inps si trattava di un termine “ordinatorio” oltre il quale il titolare non avrebbe, comunque, perso il diritto alla prestazione. Quindi la domanda, se la fine del lavoro si e` verificata dopo il 30 maggio, va presentata entro 30 giorni dalla data dell’evento.