Sei in: Altro

Proroga per le sostitutive

L’imposta sostitutiva per rivalutare gli immobili detenuti al 1° gennaio 2007 segue il versamento del saldo di Unico: dunque, va pagata entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute in relazione al periodo d’imposta con riferimento al quale la rivalutazione e` eseguita. Questa imposta, infatti, come tutte le altre sostitutive puo` usufruire della proroga al 6 luglio 2009 senza alcuna maggiorazione e al 5 agosto 2009 con la maggiorazione dello 0, 4% per il versamento delle imposte dovute in autotassazione, a patto che si verifichino tre condizioni:
- il contribuente deve svolgere un’attivita` per la quale sono elaborati gli studi di settore (a prescindere dalla loro concreta applicabilita`);
- devono essere dichiarati ricavi o compensi non superiori al limite stabilito per l’applicazione dello studio;
- il versamento deve risultare dalla dichiarazione dei redditi.
Di conseguenza, se una societa` che esegue la rivalutazione applica i parametri, doveva versare l’imposta sostitutiva regolarmente al 16 giugno 2009, oppure al 16 luglio con la maggiorazione. Le stesse regole previste per il pagamento dell’imposta sostitutiva di rivalutazione valgono per l’affrancamento del saldo attivo. Alle stesse condizioni, infatti, anche questo pagamento slitta al 6 luglio 2009. Riguardo al momento in cui si deve considerare perfezionata la rivalutazione si rinvia alla circolare n. 11/E/09, nella parte in cui afferma che l’esercizio dell’opzione deve ritenersi manifestato con l’indicazione in Unico attraverso la compilazione del quadro RQ, sezione IX (Unico societa` di capitali), in cui sono esposti i nuovi valori e il debito della sostitutiva. Anche per l’imposta sostitutiva in materia di affrancamento, la citata circolare n. 11/E ricorda che valgono le stesse disposizioni, dal che dovrebbe derivare che l’efficacia dell’affrancamento si ha con la compilazione del quadro RQ, Sezione X (Unico SC). Anche in questo caso l’omesso versamento non dovrebbe inficiare l’operazione di rivalutazione, ma si avra` come conseguenza l’iscrizione a ruolo delle somme dovute. Nel caso in cui si e` compilato il quadro RQ, il saldo attivo si intende gia` affrancato dal 1° gennaio 2009, per cui l’eventuale distribuzione del medesimo avvenuta anche prima di aver eseguito il pagamento della sostitutiva, non genera imponibile in capo alla societa`, sempre che l’operazione si sia perfezionata successivamente.