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Associato in partecipazione e attivita' di tutor

Il Ministero del Lavoro, con l’interpello n. 49 del 5 giugno 2009, ha fornito chiarimenti sulla possibilità che l’associato in partecipazione possa svolgere l’attività di tutor aziendale nell’apprendistato.

In particolare ha affermato:

“ In ragione di tali attività, lo stesso D.M. stabilisce sia i requisiti che il tutor deve possedere per poter rivestire tale ruolo (possedere un livello di inquadramento contrattuale pari o superiore a quello che l’apprendista conseguirà alla fine del periodo di apprendistato; svolgere attività lavorative coerenti con quelle dell'apprendista; possedere almeno tre anni di esperienza lavorativa), sia la tipologia di rapporto che lo stesso intrattiene con l’impresa. In particolare è stabilito che le funzioni di tutore possono essere svolte:

- da un lavoratore qualificato designato dall’impresa;

- nel caso di imprese con meno di quindici dipendenti e nelle imprese artigiane, dal titolare dell’impresa stessa, da un socio o da un familiare coadiuvante.

In assenza di diverse indicazioni contenute nella disciplina del contratto di apprendistato professionalizzante dettata dalle Regioni, ai sensi del citato comma 5 dell’art. 49 del D.Lgs. n. 276/2003 ovvero dalle parti sociali ai sensi dei commi 5 e 5 bis dello stesso articolo, si ritiene che le indicazioni del D.M. 28 febbraio 2000 non possano essere disattese, in quanto necessarie a garantire che il tutor possa partecipare, nel senso anzidetto, al percorso formativo dell’apprendista e sia in possesso di quelle competenze che, pur nel nuovo assetto della formazione in apprendistato, risultano necessarie per poter rappresentare un punto di riferimento per lo stesso apprendista durante tutto il rapporto di lavoro.


Ciò premesso, ferme restando le specifiche indicazioni dettate al riguardo dalle Regioni o dalla contrattazione collettiva, non si ritiene pertanto compatibile il rapporto di associazione in partecipazione con il ruolo di tutor , dovendosi far riferimento a quanto già indicato dal citato D.M. 28 febbraio 2000.”