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L’iva sui servizi spettera' al paese committente

Dal 1° gennaio 2010 cambiera` il sistema di tassazione Iva, in base alla Direttiva 2006/112. Attualmente, la regola principale per la tassazione Iva dei servizi e` quella che individua il luogo di tassazione di una prestazione nel Paese dove e` stabilito colui che rende il servizio. Dal prossimo anno sara`, invece, necessario per il fornitore del servizio identificare correttamente il cliente per assoggettare o meno a Iva la prestazione che egli ha reso. A partire dalla data indicata, infatti, se il cliente/committente interviene come soggetto passivo d’imposta stabilito in un determinato Paese e riceve il servizio nell’ambito della sua attivita` d’impresa, arte o professione, l’Iva si applica al Paese ove lo stesso e` stabilito (nuovo articolo 44 della Direttiva 2006/12). La regola della tassazione nel Paese del committente presuppone, infatti, che il servizio sia reso a un soggetto passivo “che agisce in quanto tale”. Importante e` poi anche l’articolo 46 della nuova Direttiva comunitaria, che sancisce che soltanto per le prestazioni di intermediazione “rese a persone che non sono soggetti passivi” l’assoggettamento a Iva e` previsto nel “luogo in cui viene effettuata l’operazione principale”. Per le prestazioni rese a soggetti passivi d’imposta, invece, non e` prevista alcuna deroga: si applica la regola principale e l’operazione sara` assoggettata a Iva nello Stato ove e` stabilito il committente. La modifica riguarda principalmente le intermediazioni su beni mobili rese a soggetti passivi d’imposta residenti in Paese extra-Ue. Tali servizi, a partire dal 2010, saranno in ogni caso considerati fuori campo Iva nel Paese del prestatore.