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Contributi blindati


Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, con il parere 2967 del 2009, chiarisce che i commercialisti e gli esperti contabili sospesi sono comunque tenuti al pagamento dei contributi annuali, compresi quelli che riguardano il periodo di efficacia della sanzione della sospensione. La misura disciplinare non fa venir meno gli obblighi cui è tenuto l’iscritto verso l’Ordine di appartenenza, in considerazione del fatto che la sospensione ha il solo scopo di inibire temporaneamente al destinatario, che rimane iscritto all’Albo, l’esercizio della professione.