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Il modello 730/2009

Il Modello730 può essere presentato entro il 30 aprile al proprio sostituto d’imposta, se quest’ultimo ha comunicato entro il 15 gennaio di voler prestare assistenza fiscale, oppure entro il 31 maggio a un CAF o ad un professionista abilitato.
Per l’anno 2009, il termine del 31 maggio, poiché cade di domenica, slitta al 1° giugno.
Entro tale data il sostituto d’imposta deve consegnare al contribuente cui ha prestato assistenza una copia della dichiarazione elaborata e il prospetto di liquidazione Modello 730-3, con l’indicazione delle trattenute o dei rimborsi che saranno effettuati, mentre il Caf o il professionista abilitato deve consegnare entro il 15 giugno al contribuente cui ha prestato assistenza una copia della dichiarazione ed il prospetto di liquidazione Modello 730-3, elaborati sulla base dei dati e dei documenti presentati dal contribuente.
Infine, per l’anno 2009, entro il 15 luglio il sostituto d’imposta, il Caf o il professionista abilitato trasmettono il Modello 730 all’Agenzia delle Entrate (tale termine, dal 2010, è fissato al 30 giugno).

I vantaggi del modello 730

I vantaggi che si conseguono utilizzando il modello 730 possono essere così sintetizzati:

  • è molto semplice da compilare e non richiede l’esecuzione di calcoli;
  • non si deve trasmettere la dichiarazione all’Agenzia delle Entrate; a questo adempimento ci pensa il datore di lavoro, l’ente pensionistico o l’intermediario cui il contribuente si è rivolto;
  • si ottiene l’eventuale rimborso dell’imposta direttamente nella busta paga o nella rata di pensione, di competenza del mese di luglio (per i pensionati a partire dal mese di agosto o di settembre);
  • se sono dovute, invece, delle somme, queste sono trattenute direttamente dalla retribuzione (di competenza del mese di luglio) o dalla pensione (a partire dal mese di agosto o settembre).

Se lo stipendio o la pensione sono insufficienti per il pagamento di quanto dovuto, la parte residua, maggiorata degli interessi mensili (0, 4%), è trattenuta dalle competenze dei mesi successivi.
Il contribuente può anche chiedere di rateizzare le trattenute in più mesi, indicando tale scelta nella dichiarazione; per la rateizzazione sono dovuti gli interessi nella misura dello 0, 5% mensile.

Quali redditi possono essere dichiarati

Il modello 730 può essere utilizzato per dichiarare le seguenti tipologie di reddito:

  • redditi di lavoro dipendente;
  • redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
  • redditi dei terreni e dei fabbricati;
  • redditi di capitale;
  • redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA;
  • alcuni dei redditi diversi;
  • alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata.
Chi può utilizzare il Modello 730

Possono utilizzare il Mod. 730/2009 i contribuenti che nel 2009 sono:

  • pensionati o lavoratori dipendenti (compresi coloro per i quali il reddito è determinato sulla base della retribuzione convenzionale);
  • soggetti che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (quali il trattamento di integrazione salariale, l’indennità di mobilità, ecc.);
  • soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca;
  • sacerdoti della Chiesa cattolica;
  • giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc.);
  • soggetti impegnati in lavori socialmente utili;
  • produttori agricoli esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (Mod. 770 semplificato e ordinario), Irap e Iva.

I lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all’anno possono rivolgersi:

  • al sostituto d’imposta, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di aprile al mese di luglio 2009;
  • ad un centro di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti (Caf-dipendenti) o ad un professionista abilitato se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di giugno al mese di luglio 2009 e si conoscono i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio.

Il personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato può rivolgersi al sostituto ovvero ad un Caf-dipendenti o ad un professionista abilitato, se il contratto dura almeno dal mese di settembre dell’anno 2008 al mese di giugno dell’anno 2009.
Invece, i soggetti che nel 2009 posseggono soltanto redditi di collaborazione coordinata e continuativa almeno nel periodo compreso tra il mese di giugno e il mese di luglio 2009 e conoscono i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio, possono presentare il mod. 730 ad un Caf-dipendenti o ad un professionista abilitato.
I soggetti che devono presentare la dichiarazione per conto delle persone incapaci, compresi i minori, possono utilizzare il Mod. 730, se per questi contribuenti ricorrono le condizioni sopra indicate.

Chi non può utilizzare il Modello 730

Non tutti i lavoratori dipendenti e pensionati possono utilizzare il Modello 730.
Infatti, non possono avvalersi della presentazione di questo modello (e devono presentare la dichiarazione Modello UNICO) coloro che possiedono, oltre al reddito di lavoro dipendente, anche redditi di impresa e redditi derivanti dall’esercizio di arti o professioni.
In particolare, non possono utilizzare il Modello 730/2009, ma devono presentare il Modello UNICO Persone fisiche, i contribuenti che nel 2008 hanno posseduto:

  • redditi d’impresa, anche in forma di partecipazione;
  • redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita IVA;
  • redditi “diversi” (ad esempio, proventi derivanti dalla cessione totale o parziale di aziende, proventi derivanti dall’affitto e dalla concessione in usufrutto di aziende).

Non possono, inoltre, utilizzare il Modello 730 i contribuenti che:

  • devono presentare anche una delle seguenti dichiarazioni: Iva, Irap, sostituti d’imposta modelli 770 ordinario e semplificato (ad esempio, imprenditori agricoli non esonerati dall’obbligo di presentare la dichiarazione Iva, venditori “porta a porta”);
  • non sono residenti in Italia nel 2008 e/o nel 2009;
  • devono presentare la dichiarazione per conto dei contribuenti deceduti;
  • nel 2009, percepiscono redditi di lavoro dipendente erogati esclusivamente da datori di lavoro non obbligati ad effettuare le ritenute d’acconto (ad esempio, collaboratori familiari e altri addetti alla casa).
Dichiarazione congiunta

Quando entrambi i coniugi possono autonomamente avvalersi dell’assistenza fiscale, il Modello 730 può essere presentato in forma congiunta al sostituto d’imposta di uno dei due coniugi ovvero ad un CAF o ad un professionista abilitato.
La presentazione congiunta del Modello 730 è possibile anche nei casi in cui il coniuge non è fiscalmente a carico e possiede redditi di qualsiasi categoria dichiarabili con il Modello 730, ad eccezione, ad esempio, di quelli di lavoro autonomo e d’impresa.
La dichiarazione congiunta non può essere presentata nel caso di morte di uno dei coniugi avvenuta prima della presentazione della dichiarazione dei redditi.

Modalità di presentazione

Il Modello 730 può essere presentato seguendo due distinte modalità:

  • al proprio sostituto d’imposta;
  • ad un CAF o professionista abilitato.
Presentazione al sostituto di imposta

Se si sceglie di presentare la dichiarazione al proprio sostituto d’imposta (se quest’ultimo ha comunicato entro il 15 gennaio di voler prestare assistenza fiscale) occorre consegnare il Modello 730 già compilato e la busta chiusa contenente il Modello 730-1, concernente la scelta per la destinazione dell’8 per mille dell’Irpef e quella per la destinazione del 5 per mille dell’Irpef.
La scheda va consegnata anche se non è espressa alcuna scelta avendo cura di indicare il codice fiscale ed i dati anagrafici. In caso di dichiarazione presentata in forma congiunta le schede per la destinazione dell’otto per mille e del cinque per mille devono essere inserite in un’unica busta, sulla quale devono essere riportati i dati del dichiarante.
Al sostituto d’imposta non deve essere esibita la documentazione tributaria relativa alla dichiarazione, che il contribuente dovrà tuttavia conservare fino al 31 dicembre del quarto anno successivo alla presentazione della dichiarazione.

Presentazione al CAF o al professionista abilitato

Chi si rivolge ad un CAF o ad un professionista abilitato può consegnare il modello debitamente compilato e in tal caso non è dovuto alcun compenso, oppure può chiedere assistenza per la compilazione (in tal caso occorrerà versare un corrispettivo).
Il contribuente deve presentare al CAF o al professionista, in busta chiusa, la scheda per la scelta della destinazione dell’8 per mille dell’Irpef e del 5 per mille dell’Irpef (Modello 730-1), anche se non è espressa alcuna scelta.
Il contribuente deve sempre esibire al CAF o al professionista la documentazione necessaria per permettere la verifica della conformità dei dati esposti nella dichiarazione.

Documentazione da presentare

Prima di recarsi dal CAF o dal professionista abilitato il contribuente deve aver cura di recuperare i documenti relativi a ritenute, oneri deducibili e detraibili, versamenti, eccedenze di imposta.
In particolare, sia che si richieda l’assistenza per la compilazione, sia che si consegni il Modello già compilato, vanno esibiti i seguenti documenti anche solo in copia fotostatica:

  • il CUD rilasciato dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico e le altre certificazioni dei sostituti d’imposta dalle quali risultino le ritenute subite sui redditi di lavoro dipendente, sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, sui redditi di lavoro autonomo occasionale, ecc.;
  • fatture, ricevute, scontrini, quietanze che attestino il sostenimento di spese, nel corso dell’anno, per le quali è prevista la deducibilità dal reddito complessivo o il riconoscimento di detrazioni dall’imposta lorda;
  • altra documentazione necessaria per il riconoscimento di tali spese deducibili o detraibili, come, ad esempio, per gli interessi passivi, la copia del contratto di mutuo per l’acquisto dell’immobile adibito ad abitazione principale, per l’assicurazione sulla vita, la copia della polizza o altra certificazione rilasciata dalla compagnia assicuratrice dalla quale risulti l’esistenza dei requisiti richiesti per la relativa detrazione, ecc.;
  • per le spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, ricevuta della raccomandata inviata al Centro operativo di Pescara per comunicare l’inizio lavori, ricevuta dei bonifici attraverso i quali sono state pagate le opere di ristrutturazione, quietanze di pagamento degli oneri di urbanizzazione, attestati di versamento delle ritenute operate sui compensi dei professionisti, quietanza rilasciata dal condominio (in caso di lavori di manutenzione ordinaria su parti comuni);
  • attestati di versamento degli acconti d’imposta effettuati autonomamente dal contribuente;
  • ultima dichiarazione presentata, se in questa era stata evidenziata a credito un’eccedenza d’imposta che si intende far valere nel Modello 730.

Vi sono, infine, alcuni dati per i quali non è necessario esibire la relativa documentazione: ad esempio, i certificati catastali relativi ai terreni e ai fabbricati posseduti, i contratti di locazione stipulati e altri documenti relativi alle detrazioni soggettive spettanti.

Modello 730 integrativo

Nel caso in cui, dopo un attento controllo del prospetto di liquidazione delle imposte (Modello 730/3) ricevuto dal sostituto d’imposta o dall’intermediario, si riscontrino errori di compilazione o di calcolo, è possibile rivolgersi a chi ha prestato l’assistenza affinché si provveda a correggerli (redigendo un Modello 730 rettificativo) in tempo utile per effettuare i conguagli nella busta paga o nel rateo di pensione.
Quando, invece, il modello è stato compilato in modo corretto, ma il contribuente si è accorto di aver dimenticato di dichiarare dei redditi oppure di esporre degli oneri deducibili o detraibili, vi è la possibilità di:

  • presentare, entro il 26 ottobre 2009 (il termine originario del 25 ottobre, poiché cade di domenica, slitta al giorno feriale successivo) un Modello 730 integrativo con la relativa documentazione, quando l’integrazione comporta un maggior rimborso o un minor debito (ad esempio oneri non precedentemente indicati). Anche se il modello precedente è stato presentato al datore di lavoro o all’ente pensionistico, il Modello 730 integrativo deve essere presentato ad un intermediario che può chiedere un compenso. In tal caso, il Caf o l’intermediario consegna copia del Modello 730 integrativo al dipendente pensionato entro il 10 novembre 2009;
  • presentare (obbligatoriamente) un Modello Unico Persone fisiche , entro i termini prescritti, quando l’integrazione comporta un maggior debito o un minor credito (ad esempio, redditi in tutto o in parte non indicati) e pagare direttamente le somme dovute compresa la differenza rispetto all’importo del credito risultante dal Modello 730, che verrà comunque rimborsato dal sostituto d’imposta.
Date da ricordare

Di seguito si riportano le principali date da ricordare per il Modello 730/2009:

Adempimento Assistenza sostituti di imposta Assistenza CAF e professionisti abilitati
Comunicazione disponibilità 15 gennaio
Consegna 730 da parte del dipendente/pensionato 30 aprile 1° giugno (1)
Consegna 730 al dipendente/pensionato 1° giugno (1) 15 giugno
Trasmissione 730 all’Agenzia delle Entrate 15 luglio (2) 15 luglio (2)
Presentazione 730 integrativo 26 ottobre (3)
Consegna copia 730 integrativo al dipendente/pensionato 10 novembre


Note:
(1) Il termine originario del 31 maggio, per l’anno 2009, poiché cade di domenica, viene posticipato al 1° giugno;
(2) Dal 2010, il termine è fissato al 30 giugno;
(3) Il termine originario del 25 ottobre, per l’anno 2009, poiché cade di domenica, viene posticipato al 26 ottobre.