Sei in: Altro

Trasporto: durata massima e riposi giornalieri

Sulla disciplina dell'orario di lavoro arriva in risposta a un interpello dei consulenti del lavoro, nel quale si chiede di sapere quale sia la disciplina relativa alla durata massima e ai riposi giornalieri e periodici applicabile ai dipendenti di imprese di trasporto di persone adibiti a diverse attività lavorative, alcune delle quali rientranti nel campo di applicazione del dlgs n. 66/2003 ed altre in quello del dlgs n. 234/2007.

Superando un precedente orientamento (interpello del 9 novembre 2006), il ministero spiega che, in tali ipotesi, la scelta sul regime della durata massima e dei riposi giornalieri e settimanali da applicare dovrà seguire un criterio di prevalenza rispetto alle attività normalmente svolte dal lavoratore. In altri termini sarà cura del datore di lavoro applicare, in via alternativa, la disciplina del dlgs. n. 66/2003 o del dlgs. n. 234/2007 verificando se il lavoratore svolga «normalmente» e «prevalentemente» un'attività compresa nel campo di applicazione dell'uno o dell'altro decreto.

Nei casi in cui risulti particolarmente difficile individuare le «attività prevalenti», secondo un principio di cautela, andrà applicata la disciplina di maggior tutela per il lavoratore.

Interpello n. 27/2009