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Dal 2010 per l’iva piu' denuncie mensili

DAL 2010 PER L’IVA PIU' DENUNCIE MENSILI




Il Consiglio europeo adotta un regolamento e una direttiva volti a intensificare e rendere più rapida la collaborazione tra le Amministrazioni fiscali europee in materia di Iva, al fine di dare maggiore efficacia alla lotta alle frodi comunitarie. Vi sono contenute misure che modificano la direttiva (2006/112/Ce) sul sistema per combattere l’evasione dell’Iva e il regolamento (n. 1798/2003) sulle transazioni intra-comunitarie e che tentano di accorciare il tempo di trasmissione anche dei dati tra i diversi Paesi sulle operazioni transfrontaliere. Le nuove regole prevedono, infatti, che dal 1° gennaio 2010 le transazioni ai fini Iva vengano presentate su base mensile. I Governi nazionali potranno, però, fissare delle deroghe e autorizzare gli operatori che svolgano transazioni di valore inferiore a 100mila euro fino al 31 dicembre 2011, e poi inferiori a 50mila euro per trimestre, a continuare a presentare le dichiarazioni su base trimestrale. Tali soglie sono state fissate per non caricare di obblighi amministrativi addizionali chi effettua acquisti occasionali e permettere di intensificare i controlli su volumi di transazioni di una certa entità.


Entro il 30 giugno 2011, la Commissione europea valuterà l’impatto dei nuovi provvedimenti sulle azioni di contrasto alle frodi comunitarie condotte dagli Stati dell’Unione europea. In particolare, si mira ad intensificare la lotta alle “frodi carosello”, cioè alle truffe basate sui ripetuti passaggi da un Paese all’altro del grande mercato unico europeo. Secondo le ultime stime presentate proprio dalla Commissione europea, si apprende che le frodi sull’Iva possono essere valutate attorno ai 60 miliardi l’anno in Europa.


È fissato a lunedì 29 dicembre l’appuntamento per i contribuenti tenuti all’acconto Iva 2008. Sono chiamati alla cassa i titolari di partita Iva che esistevano nel 2007 e che sono ancora in attività nel 2008, compresi i contribuenti non residenti che si sono identificati direttamente in Italia nel 2007. Sono, invece, esclusi dal versamento dell’acconto 2008 i soggetti Iva che: hanno iniziato l’attività nel 2008 o l’hanno cessata in questo stesso anno; hanno evidenziato un debito o un credito su cui calcolare un importo dovuto a titolo di acconto inferiore al minimo nell’ultimo periodo del 2007; ritengono di chiudere l’ultima liquidazione 2008 con un credito oppure un debito Iva pari a 116, 72 euro su cui calcolare l’importo dovuto in acconto inferiore al minimo previsto di 103, 29 euro. Anche quest’anno, per il calcolo dell’acconto il contribuente potrà scegliere liberamente uno dei tre metodi a disposizione: quello storico (generalmente il più utilizzato), quello previsionale e quello analitico (il più conveniente). L’acconto si versa in un’unica soluzione, non essendo possibile in questo caso ricorrere alla rateizzazione, ed esclusivamente con il modello F24 on-line. I codici tributo da utilizzare per il 2008 sono il codice “6013” per i contribuenti mensili e il codice “6035” per i trimestrali. L’acconto Iva per il 2008 può essere compensato da tutti i contribuenti con l’eccedenza di imposte e contributi a credito risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle denunce contributive. Il limite massimo dei crediti d’imposta e dei contributi compensabili o rimborsabili è fissato a 516.456, 90 per ciascun anno solare. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell’acconto è prevista la sanzione del 30% dell’importo non pagato. E’ possibile rimediare spontaneamente entro 30 giorni dalla data in cui la violazione è stata commessa.